#1 Inviato 1 Aprile, 2015 Buonasera, in uno scivolo di proprietà condominiale, di accesso ad un locale scantinato, i gestori di una scuola di ballo, installatasi in dispregio del regolamento condominiale contrattuale che ne vietava tale utilizzo, hanno fatto realizzare, senza informarne il condominio, una scala metallica da utilizzare da parte dei frequentatori della scuola. Appena ci siamo accorti della realizzazione del lavoro, abbiamo chiamato il 113, che ha diffidato i gestori dal continuare nell'opera. Però la scala è rimasta e a nulla sono valsi gli inviti per la sua rimozione. Abbiamo invitato l'amministratore a farla rimuovere, ma lo stesso dice che non possiamo farlo adducendo l'art. 700 cpc come ostativo a tale rimozione. Potete , cortesemente, darmi chiarimenti al riguardo, visto che si tratta di una realizzazione abusiva, su nostra proprietà? Cordiali saluti. Giuseppe
#2 Inviato 1 Aprile, 2015 https://www.condominioweb.com/occupazione-abusiva-parte-comune-lamministratore-condominiale-puo-agire-giudizialmente.1439
#3 Inviato 1 Aprile, 2015 Molte grazie per la celere risposta, che è stata assolutamente esaustiva delle mie perplessità. Farò presente all'amministratore questa sentenza. Buonasera. Giuseppe
#4 Inviato 1 Aprile, 2015 Scusatemi se torno sull'argomento, ma allora l'art. 700 cpc citato dall'amministratore entra come i cavoli a merenda nella diatriba?. E poi, dobbiamo agire in giudizio per ripristinare lo stato delle cose o possiamo far rimuovere la scala? Ancora grazie.
#5 Inviato 1 Aprile, 2015 art 700 è la decretazione d'urgenza ! http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-iii/sezione-v/art700.html