#1 Inviato 25 Maggio Vi risulta che in seguito a una CILA o SCIA in sanatoria, a causa di difformità rispetto al concessionato (caso tipico di palazzine anni 60/70), si perde l'agibilità ed è necessaria anche la SCAGI?
#2 Inviato 25 Maggio Se afferente ad opere edilizie svolte, si ed entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori. Se "si preferì" questa possibilità anziché fare prima la SCIA in sanatoria per lavori pregressi, tipo differenze d'altezza dell'edificio che non rilevino come aumento di cubatura né "comune" per il condominio, né "personale" per i condomini, si comunque. Mi permetterei di evidenziare che la CILA, a differenza della CILAS, non prevede la successiva SCAGI. Certo che "sarebbe" un bel tot di documenti da presentare al Pubblico Protocollo, compresa/e la dichiarazione di avvenuto aggiornamento catastale se dovuto per il condominio. Poi dipende da cosa è stato fatto materialmente. Diciamo che questa è una "falla", e non da poco per gli amministrati, del 110% per CILAS. A seconda dei lavori svolti servirebbe: - Attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni necessarie. - Certificato di collaudo statico. - Dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. - Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche. - Estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale. - Dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente. - Certificato di collaudo degli stessi, se previsto. Praticamente un incubo amministrativo che costerà non poco agli amministrati, anche se permette la vendita degli immobili dei condomini immediatamente, senza attendere il decorso del "silenzio/assenso". Questa è l'altra faccia della medaglia "omessa" dall'introduzione della CILAS che consentiva di "partire con i lavori" 110% e/o 90% subito, ma rimandava la regolarizzazione alla successiva conclusione dei lavori. Permettimi di invitare @condo77 a questa discussione perché, a mia impressione ma potrei sbagliarmi, forse lui non ha presente cosa sia la SCAGI per dei lavori che ha svolto nel suo condominio in regime CILAS. 2 1
#3 Inviato 25 Maggio cacallo dice: Permettimi di invitare @condo77 a questa discussione perché, a mia impressione ma potrei sbagliarmi, forse lui non ha presente cosa sia la SCAGI per dei lavori che ha svolto nel suo condominio in regime CILAS. Grazie effettivamente l'argomento mi interessaa perché ho chiesto più volte al tecnico se sia necessario rifare l'agibilità, ma nicchia e mi dice genericamente di no senza fornire risposte convincenti.
#4 Inviato 25 Maggio condo77 dice: ma nicchia e mi dice genericamente di no senza fornire risposte convincenti. E' normale, non preoccuparti, ma non dargliela liscia. Se fai mente locale alla discussione con Nanojoule in cui mi permisi di esprimere un parere amministrativo, capisci che le negazioni del tuo tecnico sono ingiustificate. Capisco che non voglia andare a compilare, posto che lo possa fare, la SCAGI anche perché c'è un costo ad essa connesso, sia in termini di tempo (e non è poca cosa), sia di responsabilità del tecnico, ma la SCAGI, nel regime di opere autorizzate da cilas per motivi di celerità ancorché "dovute" per altra istanza (SCIA), sarebbe dovuta ed obbligatoria. Pensa al carico statico dei pannelli fotovoltaici per esempio, alla certificazione di conformità per l'impianto elettrico tutto, ...; diciamo che puoi evitare, a termini di legge, la SCAGI solo per l'apposizione del cappotto se la Legge Regionale di competenza consente l'aumento spessori e la riduzione distanze per tale efficientamento. Nel Veneto, ad esempio, è "libero" il cappotto se entro massimi 20 cm. (rete e dipintura compresi), ovvio salve le tolleranze.
#5 Inviato 25 Maggio PREMESSE ... 😀 www.youtube.com/watch?v=8DU5ecimVOI www.youtube.com/watch?v=d5CFNgqdy5I ... eccetera ... ARGOMENTI ... www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110 ... Superbonus 110%, CILA e abusi edilizi: cosa accade con l'agibilità? La modifica al comma 13-ter dell'art. 119 del Decreto Rilancio risolverà i problemi del superbonus? come faranno i tecnici ad attestare l'agibilità in presenza di abusi? Gianluca Oreto - 08/06/2021 CILA e segnalazione certificata di agibilità: il dubbio 🤔 La storia, però, non termina qui. L'art. 24, comma 2 del Testo Unico Edilizia recita ... Tale comma 2 considera tre categorie di soggetti obbligati a presentare la SCA ... Non viene citata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ... Bisogna anche rilevare che benché l'art. 6-bis del Testo Unico Edilizia (che ha previsto la CILA) sia stato introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 222/2016, la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico per gli interventi di manutenzione straordinaria è stata prevista per la prima volta dall'art. 5 del Decreto-Legge 25 marzo 2010, n. 40. Nella precedente versione dell'art. 6 del TUE, al comma 4 era previsto ... Poi nel 2016, il D.Lgs. n. 222/2016 ha modificato l'art. 6 e previsto un articolo ad hoc per la CILA (appunto il 6-bis). L'art. 24 sulla SCA è stato introdotto sempre dal D.Lgs. n. 222/2016. Risulta quanto meno strano che il legislatore si sia dimenticato di citare la CILA. Il che "potrebbe" significare che la SCA non vada presentata nel caso di interventi che vanno in CILA, ma il condizionale è sempre d'obbligo e andrebbe verificata l'interpretazione da parte dei SUE dove si sta operando (alla faccia della semplificazione!). O, magari, in sede di converisone in legge del D.L. n. 77/2021 chiariranno la necessità di SCA per gli interventi di superbonus. Conclusioni A questo punto è facile comprendere che prima di avviare qualsiasi cantiere di superbonus 110% e presentare una CILA che potenzialmente potrebbe avere gli effetti di una bomba, è sempre meglio verificare lo stato legittimo dell'immobile. www.studiotecnicopagliai.it/immobili-privi-agibilita .../ Immobili privi di Agibilità, come attestarla in attesa del Decreto attuativo mancante Requisiti specifici ancora non definiti per depositare la SCA su edifici esistenti sprovvisti Ing. Carlo Pagliai - 27/12/2021 Il legislatore si è preso un grosso impegno col D.L. 76/2020, che ha introdotto il comma 7-bis nell’art. 24 del DPR 380/01, cioè emanare un decreto attuativo per immobili sprovvisti di Agibilità, in assenza di opere. Sappiamo bene infatti che esiste una considerevole quota di immobili esistenti che non possiede le varie forme passate e vigenti di Abitabilità o Agibilità previste dalla normativa. L’art. 24 TUE dai commi 1 a 7 non consente il deposito della SCA (Segnalazione Certificata Agibilità) senza opere, oppure per opere rientranti in CILA; se posso aggiungere, nemmeno lo vieta espressamente. La possibilità di presentare la Segnalazione Certificata Agibilità è prevista dal comma 7-bis nello stesso articolo 24 TUE, tuttavia attualmente è inapplicabile per mancanza del relativo decreto attuativo. (1) (1) il link non è corretto / attivo ... www.studiotecnicopagliai.it/agibilita-non-puo-essere-pretesa .../ Agibilità non può essere pretesa per immobili costruiti ante DPR 380/01 e mai ristrutturati Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti del nuovo regime di Agibilità entrato in vigore col TUE su vecchie costruzioni Ing. Copyright Carlo Pagliai - 12/05/2023 Sorprendente, dico davvero. Le sentenze non fanno legge, ma ci indicano come interpretarle. Segnalo due interessantissime sentenze del Consiglio di Stato n. 4774/2020 e n. 3715/2017, le quali affermano che non può essere pretesa l’Agibilità ex art. 24 T.U.E. in relazione ad immobili realizzati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001 (cioè 30/06/2003) e non interessati da interventi edilizi successivi a tale data che ne giustifichino la richiesta/segnalazione. https://bari.ordinequadrocloud.it/.../INFOGRAFICHEBONUS110BARI.pdf Webinar: SuperBonus 110% - 13/11/2020 (?) DI COSA PARLEREMO OGGI: TEMATICA: La conformità urbanistica, rapporto col SuperBonus 110 https://smart.comune.genova.it/... Comune di Genova Edilizia Decreto Abitabilità / certificato di agibilità - quadro e fonti normative In Liguria, a far data dal 03/07/2008, con l’entrata in vigore della L.R. 16/08 “Disciplina dell’Attività Edilizia”, le modalità di richiesta e rilascio del Certificato di agibilità, sono state normate dall’art. 37) della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni. Al riguardo si pone in evidenza che ai sensi dell’art. 37) – terzo comma della summenzionata Legge Regionale, per gli interventi soggetti a DIA obbligatoria e non rientranti nella casistica del secondo comma dello stesso articolo, teneva luogo del certificato di agibilità il certificato di collaudo finale prescritto dall’art. 26) della medesima Legge. Tale disposizione regionale è stata abrogata dalla L.R. 4 febbraio 2013 n. 3. Con il D.Lgs 222/2016 sono state introdotte diverse modifiche al D.P.R. 380/2001 ... Conseguentemente, a partire dal 1 luglio 2017, anche a seguito dell’adozione della modulistica unica nazionale, è divenuta pienamente efficace la procedura relativa alla Segnalazione Certificata di Agibilità “S.C.A.” di cui al già menzionato art. 24) del D.P.R. 380/01. La stessa norma prevede che le Regioni, le Provincie autonome, i Comuni e le città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinino le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate. BONUS TRACK ... www.ingenio-web.it/articoli/tra-sanatoria-e-agibilita .../ Tra sanatoria e agibilità: il condono edilizio non garantisce automaticamente l'abitabilità Consiglio di Stato: anche in presenza di una concessione in sanatoria condonistica, non esiste dovutezza in deroga dell'agibilità in quanto l'art. 35, comma 20, legge 47/1985 non contiene una deroga generale e indiscriminata alle norme che presidiano i requisiti di abitabilità degli edifici Matteo Peppucci - 24/09/2021 INTERVALLO ... E allora si ritorna a scuola Son troppe quelle cose Che non ho imparato ancora www.youtube.com/watch?v=uojwPN7SLbc Modificato 25 Maggio da Alberto.Cannaò
#6 Inviato 25 Maggio 🤔 la domanda di Joy sembrava che potesse avere una risposta tipo "si" / "no" In sostanza: meglio presentarla e farla finita?
#7 Inviato 25 Maggio SCAGI ? sigla orrenda, ermetica non di immediata qualificazione. Non è meglio: SCIA di agibilità !!
#8 Inviato 25 Maggio marcanto dice: Non è meglio: SCIA di agibilità !! Indubbiamente ma quella la presenti ante cantiere, l'altra la si deve presentare a lavori terminati, soprattutto se il cantiere partì per CILAS .... . Danielabi dice: la domanda di Joy sembrava che potesse avere una risposta tipo "si" / "no" In sostanza: meglio presentarla e farla finita? Dipende da cosa hanno fatto autorizzati per CILAS; senza voler far nomi c'è un caso di un utente che ha rifatto il suo impianto di riscaldamento per CILAS, evidentemente per velocizzare i lavori, la la CILAS in sé non è sufficiente; mancano alcune certificazioni a collaudo non previste in sede di CILAS. Questa è la "bomba" che sta scoppiando sulle tasche di molti condomini prima "abbagliati" dal superbonus e dalla CILAS "comunque"; ora sono salassi mica da poco e chi pagherà? E giù improperi o all'amministratore, oppure al G.C., oppure alla D.L., ecc., guarda il caso recente di un'utente di Roma che non riuscirebbe a vendere il suo immobile per oltre € 1.000.000 per una "aggiunta" poi sanzionata. Ripeto, ma lo dicevo già a suo tempo (ed anche marcanto lo diceva): la CILAS non risolve tutto; ti consente di partire "alle svelte" ma, alla fine della fiera, devi sanare quello che già prima non andava. Sarei anch'io dell'avviso che sarebbe meglio una SCIA in SANATORIA "postuma" ma, se ci sono problemi di vendere alle svelte immobili nel condominio, l'unica possibilità è la SCAGI (che è immediatamente efficace senza attendere il silenzio/assenso alla SCIA). L'unico "accorto" su problematiche del genere è un utente, con cui siamo poi diventati amici, e che ha capito che prima ha messo in conformità il suo immobile, poi ha atteso i caos che hanno fatto nel suo condominio; vedremo come ne usciranno (e saranno ceri per la salute di mia moglie ...).
#9 Inviato 25 Maggio cacallo dice: Dipende da cosa hanno fatto autorizzati per CILAS Mi riferivo a Joy, che non ha presentato una Cilas, deve fare lavori di ristrutturazione che esulano dal 110%
#10 Inviato 25 Maggio Danielabi dice: In sostanza: meglio presentarla e farla finita? In generale dove esiste incertezza ... ... assenza di esplicito riferimento normativo ... ... la SCA non risulta obbligatoria all'inizio dei lavori ... ... ma risulterebbe obbligatoria alla fine dei lavori Specie per interventi estranei al Superbonus ... ... interventi soggetti alle procedure ordinarie ... www.edilizia.com/leggi-normative/.../ Superbonus e CILA: qual è il ruolo della SCA? Ultimo Aggiornamento: 21/06/2021 In sostanza, qualsiasi intervento trainante ammissibile all’Ecobonus 110%, crea inevitabilmente una delle modifiche citate sopra, per cui si rende necessaria la presentazione della SCA. Anche se tutto ciò dovrebbe ancora essere ufficialmente confermato, o quantomeno chiarito. 1
#11 Inviato 25 Maggio Alberto.Cannaò dice: In generale dove esiste incertezza ... ... assenza di esplicito riferimento normativo ... ... la SCA non risulta obbligatoria all'inizio dei lavori ... ... ma risulterebbe obbligatoria alla fine dei lavori Specie per interventi estranei al Superbonus ... ... interventi soggetti alle procedure ordinarie ... www.edilizia.com/leggi-normative/.../ Superbonus e CILA: qual è il ruolo della SCA? Ultimo Aggiornamento: 21/06/2021 In sostanza, qualsiasi intervento trainante ammissibile all’Ecobonus 110%, crea inevitabilmente una delle modifiche citate sopra, per cui si rende necessaria la presentazione della SCA. Anche se tutto ciò dovrebbe ancora essere ufficialmente confermato, o quantomeno chiarito. è obbligatorio presentare la SCA in caso di: Nuove costruzioni; Interventi che comprendono la ricostruzione o la sopraelevazione parziale o totale; Interventi che comportano modifiche alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, al risparmio energetico degli impianti e degli stessi edifici. Mi pare che questa parte risponda al dubbio mio e anche di Joy.
#12 Inviato 25 Maggio condo77 dice: è obbligatorio presentare la SCA in caso di: Nuove costruzioni; Interventi che comprendono la ricostruzione o la sopraelevazione parziale o totale; Interventi che comportano modifiche alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, al risparmio energetico degli impianti e degli stessi edifici. Mi pare che questa parte risponda al dubbio mio e anche di Joy. REWIND ... 🤔 .../?do=findComment&comment=1390220 ARGOMENTI ... www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110 ... Superbonus 110%, CILA e abusi edilizi: cosa accade con l'agibilità? La modifica al comma 13-ter dell'art. 119 del Decreto Rilancio risolverà i problemi del superbonus? come faranno i tecnici ad attestare l'agibilità in presenza di abusi? Gianluca Oreto - 08/06/2021 CILA e segnalazione certificata di agibilità: il dubbio 🤔 La storia, però, non termina qui. L'art. 24, comma 2 del Testo Unico Edilizia recita ... Tale comma 2 considera tre categorie di soggetti obbligati a presentare la SCA ... .../?do=findComment&comment=1390185 Pensa al carico statico dei pannelli fotovoltaici per esempio, alla certificazione di conformità per l'impianto elettrico tutto, ...; diciamo che puoi evitare, a termini di legge, la SCAGI solo per l'apposizione del cappotto se la Legge Regionale di competenza consente l'aumento spessori e la riduzione distanze per tale efficientamento. Nel Veneto, ad esempio, è "libero" il cappotto se entro massimi 20 cm. (rete e dipintura compresi), ovvio salve le tolleranze.
#13 Inviato 25 Maggio Danielabi dice: 🤔 la domanda di Joy sembrava che potesse avere una risposta tipo "si" / "no" In sostanza: meglio presentarla e farla finita? Mettiamola così: Condominio anni 60/70. Il progetto depositato in Comune differisce dallo stato di fatto. Praticamente (diciamolo..) tutti i fabbricati realizzati in quegli anni presentano questo problema. Piccole difformità, ma comunque difformità. Ora poniamo il caso che il condominio in oggetto abbia l'agibilità (o meglio abitabilità) ed è già tanto. Possibile? Si. In 50-60 anni capita che è andata persa, altre volte invece si fa molta fatica a ritrovarla: è un foglio di carta. Quelle agibilità sono "a corpo": un unico documento per tutti il condominio, che descrive sommariamente tutti i SUB. Bene. Dopo molta fatica (potrei aprire una discussione a parte) l'agibilità c'è. Ora passiamo alla conformità edilizia-urbanistica. Ci sono (ovviamente) difformità. Un classico: finestre più grandi o più piccole, una tamponatura un po' arretrata o avanzata, una "nicchia" (poca roba) ricavata da uno spazio ottenibile, di cui si sono resi conto solo in corso d'opera (ad esempio la parete confinante col vano ascensore). I condòmini virtuosi, decidono di sanare: Costo del professionista per una sanatoria (modelli, elaborati grafici, rilievi, documentazione fotografica, ecc.) Diritti di segreteria Comune: 100€ Sanzione: 516-1000€ Costo del professionista per conseguente aggiornamento al Catasto (DOCFA). Costo aumentato in funzione delle pertinenze dell'abitazione principale (1 SUB = 1 DOCFA) Tributi Catastali: 150€ Plausibile aumento della rendita degli immobili, dato dai SUB ora separati (come la legge oggi impone) e quindi aumento dei costi della TARI e dell'IMU (quest'ultimo solo se seconda casa). Finita qui? Ovviamente no. Vuoi che non ci siano piccole difformità anche sulle parti comuni? Un classico: sempre le finestre (in quegli anni non c'era nemmeno l'obbligo di riportarle sui prospetti, se non erro) che magari hanno forma/dimensione diversa. Altro classico: il sottotetto. Manca il piano tipo. Bene. UN ULTIMO COLPO DI RENI.. saniamo anche le parti comuni e poi siamo a posto!! Fatto (con i costi che esso comporta). E niente... non è finita. Dopo tutto sto patire... "perchè altrimenti non potresti nemmeno vendere l'immobile", salta fuori che... non puoi comunque venderlo perchè bisogna rifare l'agibilità. Avranno diritto ad essere incazzati? Forse era meglio saperlo prima? Forse è comprensibile la naturale reticenza a voler mettere le cose a posto, quando sai da principio che sarà una via crucis, dove sai quando inizi e non sai mai quando finisci e nel mentre paghi... paghi.. e ancora paghi...? condo77 dice: è obbligatorio presentare la SCA in caso di: Nuove costruzioni; Interventi che comprendono la ricostruzione o la sopraelevazione parziale o totale; Interventi che comportano modifiche alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, al risparmio energetico degli impianti e degli stessi edifici. Mi pare che questa parte risponda al dubbio mio e anche di Joy. Nemmeno tu sei convinto che sia così semplice, anche se, a rigor di logica ritieni (come me) che dovrebbe essere una cosa del genere. Ho una finestra più grande del dovuto. Perchè mai dovrei ri-ottenere l'agibilità? Perchè la stanza è più luminosa? Ho una finestra più piccola del dovuto. Perchè mai dovrei ri-ottenere l'agibilità? È forse venuto meno il rapporto minimo di luminosità/mq? Ho una tamponatura spostata di 20cm. Se anche si trattasse di una camera, sono forse venuti meno i requisiti minimi per una camera? E soprattutto, dovrei stare dentro ai requisiti di oggi, o quelli di allora? Considerando che l'immobile l'hanno acquistato così. Non stanno apportando modifiche: stanno sanando una difformità ab origine. Sono io un tecnico? No. Cosa dice il tecnico? Che serve anche la SCAGI (con costi non indifferenti). Modificato 25 Maggio da Joy76 1
#14 Inviato 25 Maggio cacallo dice: Indubbiamente ma quella la presenti ante cantiere, l'altra la si deve presentare a lavori terminati, soprattutto se il cantiere partì per CILAS .... . andiamo fuori tema della discussione .....ma poco male. Mi riferivo, in precedenza, a come nominare la - Segnalazione Certificata di Agibilità - o altrimenti nota anche come "SCIA di agibilità" e reputo la sigla scagi poco opportuna per qualificarla o addirittura fuorviante . facciamo anche un po di chiarezza con "quella la presenti ante cantiere" ti stai riferendo alla SCIA ossia alla pratica edilizia che abilita e legittima i lavori a seguirsi. Mentre la - Segnalazione Certificata di Agibilità - (SCIA di agibilità) si presenta, giustamente, a lavori ultimati, essa prescinde dalla tipologia della pratica edilizia (PdC, SCIA, CILA oppure CILAs) in quanto dipende dal genere di lavorazioni che sono state eseguite. < ..... ma lo dicevo già a suo tempo (ed anche marcanto lo diceva): la CILAS non risolve tutto; ti consente di partire "alle svelte" ma, alla fine della fiera, devi sanare quello che già prima non andava.> Si, ho sempre ritenuto che le CILAs rappresentino un tesoretto (pratiche di sanatoria) che i comuni presto o tardi decideranno di incassare, è solo questione di tempo. Modificato 25 Maggio da marcanto
#15 Inviato 25 Maggio Joy76 dice: Mettiamola così: Condominio anni 60/70. Il progetto depositato in Comune differisce dallo stato di fatto. Praticamente (diciamolo..) tutti i fabbricati realizzati in quegli anni presentano questo problema. Piccole difformità, ma comunque difformità. Ora poniamo il caso che il condominio in oggetto abbia l'agibilità (o meglio abitabilità) ed è già tanto. Possibile? Si. In 50-60 anni capita che è andata persa, altre volte invece si fa molta fatica a ritrovarla: è un foglio di carta. Quelle agibilità sono "a corpo": un unico documento per tutti il condominio, che descrive sommariamente tutti i SUB. Bene. Dopo molta fatica (potrei aprire una discussione a parte) l'agibilità c'è. Ora passiamo alla conformità edilizia-urbanistica. ci sono (ovviamente) difformità. Un classico: finestre più grandi o più piccole, una tamponatura un po arretrata o avanzata, una "nicchia" (poca roba) ricavata da uno spazio ottenibile, di cui si sono resi conto solo in corso d'opera (ad esempio la parete confinante col vano ascensore). I condòmini virtuosi, decidono di sanare: Costo del professionista per una sanatoria (modelli, elaborati grafici, rilievi, documentazione fotografica, ecc.) Diritti di segreteria Comune: 100€ Sanzione: 516-1000€ Costo del professionista per conseguente aggiornamento al Catasto (DOCFA). Costo aumentato in funzione delle pertinenze dell'abitazione principale (1 SUB = 1 DOCFA) Diritti di segreteria Catasto: 150€ Plausibile aumento della rendita degli immobili, dato dai SUB ora separati (come la legge oggi impone) e quindi aumento dei costi della TARI e dell'IMU (solo se seconda casa). Finita qui? Ovviamente no. Vuoi che non ci siano piccole difformità anche sulle parti comuni? Un classico: sempre le finestre (in quegli anni non c'era nemmeno l'obbligo di riportarle sui prospetti, se non erro) che magari hanno forma/dimensione diversa. Altro classico: il sottotetto. Manca il piano tipo. Bene. UN ULTIMO COLPO DI RENI.. saniamo anche le parti comuni e poi siamo a posto!! Fatto (con i costi che esso comporta). E niente... non è finita. Dopo tutto sto patire... "perchè altrimenti non potresti nemmeno vendere l'immobile", salta fuori che... non puoi comunque venderlo perchè bisogna rifare l'agibilità. Avranno diritto ad essere incazzati? Forse era meglio saperlo prima? Forse è comprensibile la naturale reticenza a voler mettere le cose a posto, quando sai da principio che sarà una via crucis, dove sai quando inizi e non sai mai quando finisci e nel mentre paghi... paghi.. e ancora paghi...? Nemmeno tu sei convinto che sia così semplice, anche se, a rigor di logica ritieni (come me) che dovrebbe essere una cosa del genere. Ho una finestra più grande del dovuto. Perchè mai dovrei ri-ottenere l'agibilità? Perchè la stanza è più luminosa? Ho una finestra più piccola del dovuto. Perchè mai dovrei ri-ottenere l'agibilità? È forse venuto meno il rapporto minimo di luminosità/mq? Ho una tamponatura spostata di 20cm. Se anche si trattasse di una camera, sono forse venuti meno i requisiti minimi per una camera? E soprattutto, dovrei stare dentro ai requisiti di oggi, o quelli di allora? Considerando che l'immobile l'hanno acquistato così. Non stanno apportando modifiche: stanno sanando una difformità ab origine. Sono io un tecnico? No. Cosa dice il tecnico? Che serve anche la SCAGI (con costi non indifferenti). Non sembrano interventi chissà quanto incisivi, i miei lo sono stati molto di più (essenzialmente ho sventrato un appartamento e rifatto completamente, compresi tutti gli impianti), quindi mi riesce facile rispondere di sì. Nel tuo caso chiederei: al comune; ad un altro tecnico.
#16 Inviato 25 Maggio l'ultimo interpellato: "urbanisticamente" per il comune sei a posto e non incorri in sanzioni. Il problema ci sarà se e quando si vorrà vendere l'immobile: servirà la SCAGI.
#17 Inviato 25 Maggio Joy76 dice: Diritti di segreteria Catasto: 150€ Curiosa voce (mai sentita e letta) Per il Catasto Fabbricati (pratica DoCFa) € 50,00 per ogni unità immobiliare urbana derivata trattasi di tributi speciali catastali www1.agenziaentrate.gov.it/mt/circolari/Circolare_4-2012_Allegato1.pdf 2.2.1 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle censite senza rendita: (1) www.geototus.altervista.org/../... aggiornamento_DOCFA.pdf A quanto pare una volta ... bene comune non censibile (senza rendita) = € 0,00 Poi ci sono i casi particolari di esenzione del tributo www.elaborationline.it/esenzione-tributi-catastali/ La sanzione presumo prescritta ... ... dipende da quale data di ultimazione lavori si dichiara Joy76 dice: Plausibile aumento della rendita degli immobili, dato dai SUB ora separati (come la legge oggi impone) e quindi aumento dei costi della TARI e dell'IMU (quest'ultimo solo se seconda casa). Presumo lo scorporo di pertinenza riportata sulla stessa planimetria dell'abitazione ...
#18 Inviato 25 Maggio Alberto.Cannaò dice: Curiosa voce (mai sentita e letta) Hai ragione, sono tributi e non diritti. Correggo. Alberto.Cannaò dice: Presumo lo scorporo di pertinenza riportata sulla stessa planimetria dell'abitazione ... Esattamente. Un A2 + 2 pertinenze (C2 e C6) = 3 pratiche DOCFA e 3x Tributi. Modificato 25 Maggio da Joy76
#19 Inviato 25 Maggio Joy76 dice: Hai ragione, sono tributi e non diritti. Correggo. Esattamente. Un A/2 + 2 pertinenze = 3 pratiche DOCFA e 3x Tributi. non famolo strano ... una pratica Do.C.Fa. - n° 1 u.i.u. in soppressione - n° 3 u.i.u. in costituzione da un sub. n° 3 nuovi sub
#21 Inviato 25 Maggio Joy76 dice: sempre 3 DOCFA ti pago 🙂 Se la variazione riguarda una sola u.i.u. ... ... (abitazione con pertinenza / pertinenze ... ... la pratica Do.C.Fa. è una sola (paghi i nuovi sub. generati) Formalmente la pratica in sè la paghi al tecnico abilitato alla presentazione ... Se la variazione riguarda n° 3 abitazioni ... ... sono n° 3 pratiche Do.C.Fa. e tot. nuovi sub. generati
#22 Inviato 26 Maggio Si.. vabè.. mi sono espresso male io. Intendevo dire sempre 3x50€ pago. Stiamo andando fuori tema.
#23 Inviato 26 Maggio Scusate, io non c'ho ancora capito niente: in caso di presentazione di Cila in sanatoria (no superbonus), si deve ripresentare domanda di abitabilità? ◯ si ◯ no (ovviamente con qualche "piccola" spiegazione a corredo)
#24 Inviato 26 Maggio Danielabi dice: Scusate, io non c'ho ancora capito niente: in caso di presentazione di Cila in sanatoria (no superbonus), si deve ripresentare domanda di abitabilità? ◯ si ◯ no (ovviamente con qualche "piccola" spiegazione a corredo) Ritengo non si possa rispondere l'uno oppure l'altro (si oppure no) ... ... senza conoscere i dettagli (che possono essere indispensabili) del caso specifico ... ... senza conoscere la cronologia di esecuzione degli interventi ... ... senza conoscere le norme vigenti (nazionali, regionali, comunali) ... ... norme vigenti in allora ed oggi ... segue esempio di blog ante riforma 2016 (1) (1) DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. http://architetticampagna.blogspot.com/2015/10/cila-ed-agibilita.html giovedì 1 ottobre 2015 CILA ed agibilità La politica spesso si riempie la bocca della parola "semplificazione", ma spesso e volentieri non sa proprio dove questo stia di casa: in questo post tratterò i casi in cui, anche a seguito di una banalissima e "semplificata" CILA sia necessario procedere all'aggiornamento del certificato di agibilità ... ... Posto che la pagina di riferimento per Roma è questa [attenzione, la procedura dal 2018 è cambiata e le informazioni qui contenute non sono più del tutto valide: lascio comunque il testo integro perché coerente con la data di sua pubblicazione. in ogni caso mi riservo di aggiornarlo appena possibile], dal sito dell'assessorato all'urbanistica, e che parto dal presupposto che vi andrete a leggere le guide alla compilazione della domanda di agibilità, vediamo anzitutto i casi specifici in cui il certificato deve essere aggiornato (e, se assente, a maggior ragione richiesto ex novo): - cambio di destinazione d'uso; - (ovviamente) nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti; - variazione del numero dei vani in una abitazione (per esempio anche già solo se annetto la cucina al salone per creare un salone con angolo cottura, o anche solo creando un secondo bagno); - accorpamento e frazionamento di unità immobiliari (attenzione: secondo me, se non interpreto male la procedura, non è necessario invece nel caso di cessione di un vano tra due appartamenti confinanti, a meno che contestualmente non vengano effettuate variazioni della consistenza interna); questi sono i casi esplicitamente indicati nella guida predisposta dal Comune; si può ritenere che altri eventuali casi non rendano necessario l'aggiornamento, anche se secondo il DPR 380/01 questo andrebbe fatto ogni qualvolta si mutino le "condizioni di salubrità, sicurezza, risparmio energetico" in un edificio; dunque sarebbe necessario anche in caso di opere di modifica o adeguamento strutturale, ma anche in una miriade di altri micro-casi come per esempio la sostituzione degli infissi (incide sul risparmio energetico) o anche solo la reintonacatura di un muro (incide sulle condizioni di salubrità) ... ... Riguardo specificatamente al collaudo statico, va detto che probabilmente Roma interpreta in senso forse eccessivamente restrittivo i precetti normativi: a leggere infatti questo interessante documento redatto dall'ordine degli Ingegneri di Brescia, il collaudo statico, o certificato di idoneità statica, non può essere richiesto per l'agibilità nei seguenti casi ... ... Ultimissima nota: la mancata presentazione della domanda di agibilità non comporta alcuna sanzione penale, ma solo una multa per tardiva presentazione che comunque non supera mai i 500 euro ... (presumo intendesse € 516,00 - residuo di 516,46 = £ 100.000) ... Questo post è scritto sulla base della mia esperienza personale sulla materia e non è un post ufficiale di Roma Capitale; l'utilizzo delle informazioni contenute in questo post da parte di chiunque non comporta alcuna responsabilità da parte dell'autore: i tecnici che opereranno sulla base delle informazioni qui contenute agiranno nella propria personale responsabilità professionale. Inoltre, le informazioni contenute potrebbero non essere aggiornate. Modificato 26 Maggio da Alberto.Cannaò inserito link Comune di Roma 1
#25 Inviato 26 Maggio Danielabi dice: Scusate, io non c'ho ancora capito niente: in caso di presentazione di Cila in sanatoria (no superbonus), si deve ripresentare domanda di abitabilità? ◯ si ◯ no (ovviamente con qualche "piccola" spiegazione a corredo) ⊗︀ dipende condo77 dice: è obbligatorio presentare la SCA in caso di: Nuove costruzioni; Interventi che comprendono la ricostruzione o la sopraelevazione parziale o totale; Interventi che comportano modifiche alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, al risparmio energetico degli impianti e degli stessi edifici. Mi pare che questa parte risponda al dubbio mio e anche di Joy. In prima battuta, come sintesi estrema di quanto riportato da Alberto.