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mani30

Sanzione pecuniaria anche per i favorevoli?

Nell’ultima Assemblea Condominiale l’Amministratore ha informato i presenti sull’esistenza di un’Ordinanza del Sindaco di provvedere alla disinfestazione antizanzare delle siepi e dei giardinetti condominiali e privati. La votazione ha fatto prevalere i contrari.

Premesso che l’Ordinanza stabilisce “I trasgressori della presente Ordinanza sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro….” domando: i condomini favorevoli sarebbero sanzionabili come i contrari? Un’Ordinanza del Sindaco ha la stessa valenza di un dispositivo di legge?

Grazie per le risposte.

Non voglio essere severo, ma sono stupefatto di quanta diciamo "inesperienza" vi sia tra gli amministratori e i condomini.

L'ordinanza di un sindaco non va votata in assemblea come se fosse la richiesta di un condomino di mettere i dissuasori per i piccioni!

l'ordinanza va soltanto fatta rispettare, e in caso contrario è il condominio che ne risponde, non importa chi ha votato per il si, chi per il no, chi quel giorno era impegnato in altro. Senza alcun sindacato. L'unica possibilità di voto è per la scelta di quale ditta utilizzare per il lavoro che va fatto. Che poi è un atto talmente conservativo che l'amministratore dovrebbe adempiere da solo.

Sono d'accordo, in quanto nell'ordinanza del sindaco si dice di provvedere alla disinfestazione antizanzare delle siepi e dei giardinetti condominiali e privati, passi per i privati ma quelli condominiali se non vengono trattati con disinfestazione la responsabilità ricade su tutto il condominio e non soltanto con chi ha votato contro, per cui si doveva scegliere la ditta da incaricare e non se si fa o non si fa.

Art 650 cp

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Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206

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