#1 Inviato 17 Gennaio, 2015 Nell’ultima Assemblea Condominiale l’Amministratore ha informato i presenti sull’esistenza di un’Ordinanza del Sindaco di provvedere alla disinfestazione antizanzare delle siepi e dei giardinetti condominiali e privati. La votazione ha fatto prevalere i contrari. Premesso che l’Ordinanza stabilisce “I trasgressori della presente Ordinanza sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro….” domando: i condomini favorevoli sarebbero sanzionabili come i contrari? Un’Ordinanza del Sindaco ha la stessa valenza di un dispositivo di legge? Grazie per le risposte.
#3 Inviato 17 Gennaio, 2015 Non voglio essere severo, ma sono stupefatto di quanta diciamo "inesperienza" vi sia tra gli amministratori e i condomini. L'ordinanza di un sindaco non va votata in assemblea come se fosse la richiesta di un condomino di mettere i dissuasori per i piccioni! l'ordinanza va soltanto fatta rispettare, e in caso contrario è il condominio che ne risponde, non importa chi ha votato per il si, chi per il no, chi quel giorno era impegnato in altro. Senza alcun sindacato. L'unica possibilità di voto è per la scelta di quale ditta utilizzare per il lavoro che va fatto. Che poi è un atto talmente conservativo che l'amministratore dovrebbe adempiere da solo.
#4 Inviato 17 Gennaio, 2015 Sono d'accordo, in quanto nell'ordinanza del sindaco si dice di provvedere alla disinfestazione antizanzare delle siepi e dei giardinetti condominiali e privati, passi per i privati ma quelli condominiali se non vengono trattati con disinfestazione la responsabilità ricade su tutto il condominio e non soltanto con chi ha votato contro, per cui si doveva scegliere la ditta da incaricare e non se si fa o non si fa.
#5 Inviato 17 Gennaio, 2015 Art 650 cp * Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206