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Irene1980

Rumori provenienti da canne fumarie dei piani inferiori

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Abito al secondo e ultimo piano di un condominio costruito nel 2001. Nel corridoio dell'antibagno da circa un anno su un muro di una colonna sento in modo random un rumore fastidiosissimo tipo ticchettio metallico. Il rumore si presenta in qualsiasi momento della giornata è soprattutto la notte risulta molto fastidioso essendo di fronte alla camera da letto. Ho notato che quest'estate era leggermente calato ma con l'autunno si è ripresentato.

Ieri ho scoperto, chiedendo ai condomini del piano 1 e 0 sotto di me, che entrambi hanno una caldaia a lato in corrispondenza di questa colonna e quindi all' interno di questa "scaffa" del mio appartamento passano le due canne fumarie del mio vicino del piano inferiore e piano terra. oggi l'amministratore e mi ha confermato ognuno ha una propria canna fumaria che esce sul tetto con il proprio comignolo, la mia caldaia e canna fumaria sono da tutt'altra parte.

Ora mi chiedo come agire, qualcuno ha qualche idea? Le canne fumarie sono di proprietà dei condomini essendo comunque in un vano comune quindi sarebbe a carico dei miei vicini l' eventuale ispezione e ricerca del guasto. Qualcuno mi ha parlato di canne fumarie che subiscono la dilatazione termica. Ma a carico di chi sono le spese di rilevazione anzitutto del problema ed eventuale risoluzione? Potrebbe esserci un mio diritto di subire una servitù passiva? Mi scuso per l'inesattezza di termini ma non sono un tecnico e ringrazio per eventuali condivisioni di situazioni comuni.

Le spese sono a carico dei proprietari delle canne fumarie. Essendo che le stesse passano in un vano comune non si tratta di una servitù

Nel corridoio dell'antibagno da circa un anno su un muro di una colonna sento in modo random un rumore fastidiosissimo tipo ticchettio metallico.

Presumo che tale colonna passi all'interno del tuo appartamento, zona antibagno.

Quindi è un uso altrui che avviene all'interno della tua unità.

 

Potrebbe esserci un mio diritto di subire una servitù passiva?

In quanto servitù se mai parliamo di fastidio e non di diritto.....

Considerato che la colonna passa all'interno della tua unità abitativa, Si ..... si è instaurata stervitù di passaggio delle canne fumarie delle unità sottostanti.

In questo caso di quella servitù tu ne potrai essere sia usufruitore, nel senso che la potrai usare eventualmente per tuoi scopi, sia la dovrai tollerare in quanto servitù / persistenza uso altrui nella tua proprietà

Grazie. Ma se i condomini dei piani inferiori si rifiutassero di accollarsi le spese in quanto loro non avvertono nessun disagio?

Una bella domanda alla quale non è seplice dare risposta anche perchè non si tratta di vero guasto, o almeno guasto nel senso canonico del termine, ma di "un rumore".

Grazie. Ma se i condomini dei piani inferiori si rifiutassero di accollarsi le spese in quanto loro non avvertono nessun disagio?

Se come scrivi nel post 1 il vano è comune, non esiste servitù e quindi non sono applicabili le norme relative. Hai già provato a far presente agli interessati il disturbo arrecato? Come fai a sostenere che non vogliano porvi rimedio? E' un 'unica canna fumaria appartenente a più condomini o più canne fumarie appartenenti a singoli proprietari? Perché nel primo caso l' amministratore dovrebbe interessarsene nel secondo caso no

Le canne fumarie transitano in una "colonna", vuota, debitamente creato per il passaggio delle canne, ed il tutto è ubicato nell'antibagno di "Irene1980" OSSIA nella sua proprietà.

Le canne dai piani sottostanti e in direzione verticale transitano, passano, nel suo appartamento per sbucare fuori al di sopra del tetto o del lastrico solare.

 

Quindi direi decisamente che ESISTE SERVITU' di passaggio nella sua proprietà da parte di servizi altrui.

La servitù semmai è relativa al "vano di uso comune" a cui fa riferimento Irene 1980 nel post 1 e che passa per il suo appartamento privato ma non si può parlare di servitù relativamente alle canne fumarie che passano attraverso tale vano comune , passaggio reso possibile dall'art.1102 c.c.

 

Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 18661 22/09 Anno 2015

Orbene, il godimento delle cose, degli impianti e dei

servizi comuni, a vantaggio dei piani o delle porzioni di

piano in proprietà esclusiva, può attuarsi anche mediante

l'imposizione su queste parti di veri e propri pesi a

beneficio delle unità immobiliari: di pesi che,

astrattamente considerati, darebbero luogo al sorgere di

una relazione tra le cose che presenti le connotazioni

della servitù. Ma fino a che i partecipanti utilizzano le

parti comuni accessorie secondo la usuale destinazione

specifica a vantaggio delle unità immobiliari, vale a dire

nell'ambito delle facoltà d'uso e di godimento inerenti al

contenuto del diritto di condominio, non può certamente

parlarsi di imposizione di servitù sulle cose comuni, posto

che l'utilizzazione ed il relativo potere si giustificano,

appunto, con il diritto di condominio.

Quindi è come dico sin dall'inizio ...... ossia che vi è servitù !

 

L'indicata sentenza ha per oggetto:

""Comproprietà indivisa – Tubature nel sottosuolo tubature per lo scarico fognario

Il comproprietario di un cortile può porre nel sottosuolo tubature per lo scarico fognario e l'allacciamento del gas a vantaggio della propria unità immobiliare, trattandosi di un uso conforme all'art. 1102 c.c., in quanto non limita, né condiziona, l'analogo uso degli altri comunisti.

Corte di Cassazione, 2° Sezione civile, Sentenza 22 settembre 2015, n. 18661 (CED Cassazione)""

--link_rimosso--

 

E' ovvio che nella fattispecie della problematica qui trattata non siamo in presenza di una comproprietà, ma di un passaggio interno ad una unità privata!

E' ovvio che nella fattispecie della problematica qui trattata non siamo in presenza di una comproprietà, ma di un passaggio interno ad una unità privata!

Inoltre nella richiamata

Corte di Cassazione, 2° Sezione civile, Sentenza 22 settembre 2015, n. 18661 (CED Cassazione)""

tutto il discusso, per la maggiore parte, è incentrata sulla attuabilità o attinenza del 1102 del cc.

Infatti Viene contestato al comproprietario che pone "nel sottosuolo tubature per lo scarico fognario e l'allacciamento del gas" il fatto che ne possa fare un uso più intensivo della comproprietà.

 

A questo proposito la corte replica dicendo :

Se è prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un uso identico della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia, in cui è prevista la possibilità di massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono un impedimento alla modifica stessa solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano voler accrescere il pari uso cui hanno diritto>

Sicuramente!

Anche perchè è la lettura esatta.

Come corretto era, ed è, che sussiste servitù !

Vi ringrazio per lo scambio di opinioni. Giusto per specificare: il condomino del piano 0 in corrispondenza del mio appartamento ha la sua canna fumaria che transita nel vano a fianco del mio antibagno è quello del piano 1 ha la sua canna fumaria che anch'essa transita all' interno dello stesso vano. Entrambe le canne fumarie escono sul tetto con duemila comignoli differenti. Tale informazione mi è stata fornita dall'amministratore: il vano e' comune ma le canne di proprietà dei condomini. Ovviamente io, nel verificare la presenza di caldaia posta esattamente in corrispondenza del vano, ho fatto sentire i rumori e procederò con richiesta ufficiale. Poiché però a loro tali rumori non causano disagio mi domandavo se esisteva un mio diritto a far accertare la situazione nel caso loro si rifiutassero di procedere con una ispezione.grazie

Nel primo post scrivevi

Nel corridoio dell'antibagno da circa un anno su un muro di una colonna sento in modo random un rumore fastidiosissimo tipo ticchettio metallico.

………. che entrambi hanno una caldaia a lato in corrispondenza di questa colonna e quindi all' interno di questa "scaffa" del mio appartamento passano le due canne fumarie del mio vicino del piano inferiore e piano terra.

Che lascia intuire che la “colonna”, all’interno della quale vi sono le canne fumarie, sia nell’interno del tuo appartamento ed in prossimità del tuo antibagno.

 

Poi scrivi

Giusto per specificare: il condomino del piano 0 in corrispondenza del mio appartamento ha la sua canna fumaria che transita nel vano a fianco del mio antibagno è quello del piano 1 ha la sua canna fumaria che anch'essa transita all' interno dello stesso vano.

E qui lasci intendere che il vano o la “colonna”, che contiene le canne, passa a fianco del tuo antibagno, e quindi non internamente al tuo appartamento.

 

Quindi questo vano delle canne fumarie è all’interno del tuo appartamento oppure è all’esterno accostato alla facciata condominiale.

Mi scuso per l'inesattezza della mia descrizione.La colonna e' all'interno del mio appartamento e costituisce una porzione di parete che separa il mio bagno dall'antibagno. All'interno della colonna ho scoperto che transitano le canne fumarie dei condomini dei piano 1 e zero.

Tornando al tuo quesito, che poi credo sia quello che più ti interessa sapere

se loro si rifiutano ......trattandosi di rumori, e poi di rumori con una soglia di intensità non eccessiva francamente in tal senso non ti saprei dire.

 

Ma di contro potresti compiere atti a limitare tali fastidi e posti in essere all'interno del tuo appartamento, in altri termini potresti porre su quella parete dei materiali fono-isolanti in modo da contenere o eliminare tali disagi.

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