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Giangi.

Rottura pozzetto fognario

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Buonasera a tutti.

Nel mio condominio è capitato che il collasso con rottura di un pozzetto fognario interrato delle acque nere (peraltro tombato in quanto non visibile ed a conoscenza di nessuno) ha determinato l'ostruzione della colonna e la risalita dei liquami fino al primo bagno del piano rialzato. Ora in tale pozzetto scaricano solo alcuni appartamenti sul totale di quelli presenti nella palazzina. Il pozzetto inoltre non raccoglie acque bianche, ne pluviali, ma solo alcuni bagni ed alcune cucine.

In sostanza il pozzetto si trova all'intersezione di due colonne, una che serve alcuni bagni e l'altra che serve alcune cucine.

E' corretto imputare il ripristino del pozzetto, l'onere dello spurgo preliminare ed il danno subito dal condomino allagato solo alle unità abitative che utilizzano, anche solo potenzialmente, tale colonna per i bagni e le cucine (fattispecie del condominio parziale)?

Oppure il tutto va ripartito tra tutti i condomini secondo la tabella millesimale di proprietà generale?

Ho trovato in merito pareri discordanti.

Giangi. dice:

E' corretto imputare il ripristino del pozzetto, l'onere dello spurgo preliminare ed il danno subito dal condomino allagato solo alle unità abitative che utilizzano, anche solo potenzialmente, tale colonna per i bagni e le cucine (fattispecie del condominio parziale)?

Sii, tutte le spese sono a carico dei condomini che sono allacciati alle tubazioni che convogliano nel pozzetto.

 

Giangi. dice:

Oppure il tutto va ripartito tra tutti i condomini secondo la tabella millesimale di proprietà generale?

No.

A corredo... art. 1123 c.c. III comma

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità

Buongiorno,

nel mio condominio c'è una Fossa Biologica in fase di degrado(già rattoppata) e si è in attesa del collasso per la sostituzione.

Pertanto chiedo se la Fossa è parificabile al "pozzetto di GIANGI.", con attribuzione delle spese di prossimo intervento ai fruitori dello scarico, in base alle quote millesimali di proprietà condominiali ?.

Grazie e BUONA PASQUA

thiraj

 

Non ho però capito se la fossa serve solo alcuni condomini, perché se serve tutti ritengo che la spesa della sua sostituzione vada ripartita secondo la proprietà generale. Diversamente, se serve solo un gruppo ristretto di condomini, sarà ripartita tra loro.

Giangi. dice:

Non ho però capito se la fossa serve solo alcuni condomini, perché se serve tutti ritengo che la spesa della sua sostituzione vada ripartita secondo la proprietà generale. Diversamente, se serve solo un gruppo ristretto di condomini, sarà ripartita tra loro.

Esatto

thiraj dice:

Buongiorno,

nel mio condominio c'è una Fossa Biologica in fase di degrado(già rattoppata) e si è in attesa del collasso per la sostituzione.

Pertanto chiedo se la Fossa è parificabile al "pozzetto di GIANGI.", con attribuzione delle spese di prossimo intervento ai fruitori dello scarico, in base alle quote millesimali di proprietà condominiali ?.

Grazie e BUONA PASQUA

thiraj

 

Vale sempre quanto ho già postato in #3.

Viceversa, si applica il 1123 c.c. I comma

 

 

Nel condominio vi sono diverse Fosse Bio, ognuna serve 3 unità immobiliari, quindi applico art. 1123 cc., richiamato da GInga?

Grazie  thiraj

 

thiraj dice:

Nel condominio vi sono diverse Fosse Bio, ognuna serve 3 unità immobiliari, quindi applico art. 1123 cc., richiamato da GInga?

Grazie  thiraj

 

Si,  a meno che nel vostro regolamento contrattuale ci sia una disposizione diversa 

thiraj dice:

Nel condominio vi sono diverse Fosse Bio, ognuna serve 3 unità immobiliari, quindi applico art. 1123 cc., richiamato da GInga?

Grazie  thiraj

 

Si

vale il 3’ comma

 

Giovanni Inga dice:

A corredo... art. 1123 c.c. III comma

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità

Buonasera. Alle mie osservazioni mosse all'amministratore in merito all'applicazione del 1123 per la ripartizione del danno ( condominio parziale) lo stesso mi ha segnalato questa sentenza:

 

 

per cui secondo lui è corretto suddividere la spesa secondo la Tabella A di proprietà generale, indipendentemente dal fatto che vi siano alcuni condomini che non sono allacciati (ne tecnicamente potrebbero mai esserlo) alla colonna di scarico guasta.

 

Francamente sono un po' frastornato...non sono più così sicuro di quanto avevo letto fin qui

 

Giangi. dice:

Buonasera a tutti.

Nel mio condominio è capitato che il collasso con rottura di un pozzetto fognario interrato delle acque nere (peraltro tombato in quanto non visibile ed a conoscenza di nessuno) ha determinato l'ostruzione della colonna e la risalita dei liquami fino al primo bagno del piano rialzato. Ora in tale pozzetto scaricano solo alcuni appartamenti sul totale di quelli presenti nella palazzina. Il pozzetto inoltre non raccoglie acque bianche, ne pluviali, ma solo alcuni bagni ed alcune cucine.

In sostanza il pozzetto si trova all'intersezione di due colonne, una che serve alcuni bagni e l'altra che serve alcune cucine.

E' corretto imputare il ripristino del pozzetto, l'onere dello spurgo preliminare ed il danno subito dal condomino allagato solo alle unità abitative che utilizzano, anche solo potenzialmente, tale colonna per i bagni e le cucine (fattispecie del condominio parziale)?

Oppure il tutto va ripartito tra tutti i condomini secondo la tabella millesimale di proprietà generale?

Ho trovato in merito pareri discordanti.

Il pozzetto fa parte della rete orizzontale delle fognature per cui è condominiale e pagano tutti. Se si rompeva il discendente che porta al pozzetto allora la spesa la pagava solo chi era collegato a quel discentende. Salvo presenza di un regolamento condominiale contrattuale che dice altro.
Secondo me ha ragione il tuo amministratore.

Modificato da SaintJames

“in tale pozzetto scaricano solo alcuni appartamenti sul totale di quelli presenti nella palazzina.“

Questo è il passaggio che interessa e su questo è stata data la risposta.

Inoltre, considerato che lo utilizzano solo alcuni scaricandovi, non si rientra nell’uso separato?

 

Giovanni Inga dice:

“in tale pozzetto scaricano solo alcuni appartamenti sul totale di quelli presenti nella palazzina.“

Questo è il passaggio che interessa e su questo è stata data la risposta.

Inoltre, considerato che lo utilizzano solo alcuni scaricandovi, non si rientra nell’uso separato?

 

Evidentemente no, perché il pozzetto non serve solo la colonna cui è collegato ma è interconnesso con altri pozzetti nella rete orizzontale fognaria.

SaintJames dice:

Evidentemente no, perché il pozzetto non serve solo la colonna cui è collegato ma è interconnesso con altri pozzetti nella rete orizzontale fognaria.

da quello che scrive --link_rimosso-- sembrerebbe che nel  pozzetto scaricano solo alcuni appartamenti sul totale di quelli presenti nella palazzina.

JOSEFAT dice:

da quello che scrive --link_rimosso-- sembrerebbe che nel  pozzetto scaricano solo alcuni appartamenti sul totale di quelli presenti nella palazzina.

Si infatti, su 12 unità condominiali solo 8 utilizzano il tratto fognario che si è guastato mentre 4 scaricano da tutt'altra parte. E parliamo di sole acque nere. Non capisco poi la differenza di "trattamento ripartizione spese" tra colonna di scarico verticale interna all'edificio e colonna orizzontale interrata. 

JOSEFAT dice:

da quello che scrive --link_rimosso-- sembrerebbe che nel  pozzetto scaricano solo alcuni appartamenti sul totale di quelli presenti nella palazzina.

Giovanni Inga dice:

A corredo... art. 1123 c.c. III comma

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità

Buonasera. Alle mie osservazioni mosse all'amministratore in merito all'applicazione del 1123 per la ripartizione del danno ( condominio parziale) lo stesso mi ha segnalato questa sentenza:

 

 

per cui secondo lui è corretto suddividere la spesa secondo la Tabella A di proprietà generale, indipendentemente dal fatto che vi siano alcuni condomini che non sono allacciati (ne tecnicamente potrebbero mai esserlo) alla colonna di scarico guasta.

 

Francamente sono un po' frastornato...non sono più così sicuro di quanto avevo letto fin qui

 

Giangi. dice:

Si infatti, su 12 unità condominiali solo 8 utilizzano il tratto fognario che si è guastato mentre 4 scaricano da tutt'altra parte. E parliamo di sole acque nere. Non capisco poi la differenza di "trattamento ripartizione spese" tra colonna di scarico verticale interna all'edificio e colonna orizzontale interrata. 

Buonasera. Alle mie osservazioni mosse all'amministratore in merito all'applicazione del 1123 per la ripartizione del danno ( condominio parziale) lo stesso mi ha segnalato questa sentenza:

 

 

per cui secondo lui è corretto suddividere la spesa secondo la Tabella A di proprietà generale, indipendentemente dal fatto che vi siano alcuni condomini che non sono allacciati (ne tecnicamente potrebbero mai esserlo) alla colonna di scarico guasta.

 

Francamente sono un po' frastornato...non sono più così sicuro di quanto avevo letto fin qui

 

Se applicassimo le conclusioni delle sentenza della Suprema Corte relative al ricorso esaminato così come sono interpretate dall’amministratore dovremmo estenderle a tutto l’impianto fognario condominiale, comprese le colonne verticali di scarico per la cui manutenzione e ricostruzione dovremmo applicare il primo comma dell’art. 1123 del c.c.  anziché il terzo comma, che dispone circa la proprietà separata.

 

Leggendo il testo della sentenza si evince il ricorso rigettato alla Corte  proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma che condannava il condomino al pagamento alla quota di spesa di sua spettanza per lavori di rifacimento dell’impianto fognario comune si fonda sulla comproprietà dell’impianto ai sensi dell’art. 1117 del c.c. non superata dalla opposta risultanza di un determinato titolo, pur avendo un proprio impianto fognario e  non utilizzando quello condominiale.

 

“Infatti il ricorrente, in quanto comproprietario dell'impianto fognario condominiale, era tenuto al pagamento pro quota delle spese necessarie alla sua conservazione in misura proporzionale al valore della sua proprietà esclusiva del locale interrato sottostante il condominio di via ……………)”

 

 

SaintJames dice:

Evidentemente no, perché il pozzetto non serve solo la colonna cui è collegato ma è interconnesso con altri pozzetti nella rete orizzontale fognaria.

Evidentemente non è così.. poiché il pozzetto, ribadito da giangi, è utilizzato solo da una parte dei condomini.

Pertanto vale il 1123 cc 3 comma

P.s.

le sentenze inoltre riguardano il caso specifico e non si possono adattare a tutte le ipotesi.

 

Giovanni Inga dice:

Evidentemente non è così.. poiché il pozzetto, ribadito da giangi, è utilizzato solo da una parte dei condomini.

Pertanto vale il 1123 cc 3 comma

P.s.

le sentenze inoltre riguardano il caso specifico e non si possono adattare a tutte le ipotesi.

 

Io sarei anche stanco di queste questioni di lana caprina!
Questioni inutili che fanno perdere solo tempo e salute.

Le cose in condominio sarebbero enormemente più semplici se si decidesse una volta buona un metro di giudizio univoco.
O i manufatti sono tutti condominiali e tutti partecipano alle spese (oggi tocca a me, domani a te), oppure ognuno si paga esclusivamente quello che usa e bòn!

No che si fa un papocchio incomprensibile, una volta è condominiale, l'altra volta è privato. I frontalini sono privati, anzi no! Sono condominiali! Il cieletto è provato? Ah no, è condominiale. Però se ci stanno i fregi a X è condominiale...
EBBBASTAAAAAA!!
Come il discorso del lastrico solare.
A me pare fatto apposta per dar da lavoro agli avvocati. Non è mai saggio intentare causa in un condominio: c'è sempre da rimetterci.

Che poi, quanto sarà la differenza di prezzo fra lavoro pagato da tutti e pagato invece solo da 8 condòmini?
Sicuramente meno che pagare un avvocato, la mediazione, la causa.
Conviene?
Non conviene mai, anche in termini di salute.

L'importante è, però, che poi si applichi lo stesso metro di giudizio sempre.

Giangi. dice:

Si infatti, su 12 unità condominiali solo 8 utilizzano il tratto fognario che si è guastato mentre 4 scaricano da tutt'altra parte. E parliamo di sole acque nere. Non capisco poi la differenza di "trattamento ripartizione spese" tra colonna di scarico verticale interna all'edificio e colonna orizzontale interrata. 

Buonasera. Alle mie osservazioni mosse all'amministratore in merito all'applicazione del 1123 per la ripartizione del danno ( condominio parziale) lo stesso mi ha segnalato questa sentenza:

 

 

per cui secondo lui è corretto suddividere la spesa secondo la Tabella A di proprietà generale, indipendentemente dal fatto che vi siano alcuni condomini che non sono allacciati (ne tecnicamente potrebbero mai esserlo) alla colonna di scarico guasta.

 

Francamente sono un po' frastornato...non sono più così sicuro di quanto avevo letto fin qui

 

Giangi, hai un messaggio privato.

Modificato da SaintJames

Scusate poi ma: i pozzetti non devono essere ispezionabili per legge?
Altrimenti a che servono?
Se il pozzetto è tombato è sicuro frutto di qualche modifica al progetto originario.
Collassato che vuol dire?

Riporto questa 

Pare che con la riforma condominiale del 2012 anche i verticali di scarico siano tornati sotto l'ediga condominiale, figuriamoci i pozzetti.

In sostanza, tutto quello che è situato a valle del punto di utenza è condominiale. 

...colonna di scarico verticale che, per legge, è di proprietà del condominio, fino al punto di utenza, oltre il quale, invece, l’impianto torna ad essere di proprietà privata del singolo condomino.

SaintJames dice:

Scusate poi ma: i pozzetti non devono essere ispezionabili per legge?
Altrimenti a che servono?
Se il pozzetto è tombato è sicuro frutto di qualche modifica al progetto originario.
Collassato che vuol dire?

collassato inteso come franato su se stesso con l'aggravio di essere tombato si dall'origine, nessuno sapeva dell'esistenza che poteva essere solo ipotizzata e che tramite l'intervento dell'autospurgo è stato individuato

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