#1 Inviato 9 Giugno, 2017 Ciao a tutti, chiedo un Vostro gentile parere. è possibile in base alle norme vigenti rogitare un immobile che abbia delle difformitá edilizie rispetto alla planimetria depositata al Comune? Il mio notaio dice assolutamente di no (io sarei l´aspirante acquirente), il consulente del venditore dice che invece é possibile. Non ci sto capendo nulla. Grazie.
#2 Inviato 9 Giugno, 2017 ciao segui il notaio che fa il tuo interesse, in quanto tale difformità dovrebbe essere definita e in caso diverso ne assumi tu la responsabilità.
#3 Inviato 9 Giugno, 2017 Ciao e grazie per la risposta. Il mio notaio afferma che per legge non si puó rogitare un immobile che abbia delle difformitá , neanche dichiarandole sull´atto e neanche con un accordo privato tra le parti. Un consulente della contro parte dice invece che non é cosí e che queste difformitá non sono ostative per il rogito e che quella del mio notaio é solo una "opinione"
#4 Inviato 9 Giugno, 2017 L'art. 19, comma 14, Dl 31 maggio 2010 n. 78, detta tre essenziali prescrizioni: a) nel rogito occorre che, a pena di nullità, venga fatto un espresso «riferimento alle planimetrie depositate in catasto» (non al comune); la loro mancanza impedisce il rogito; b) nell'atto, il venditore deve dichiarare, a pena di nullità, «la conformità allo stato di fatto, dei dati catastali e delle planimetrie»; c) prima di stipulare l'atto il notaio verifica la conformità tra l'intestazione catastale e le risultanze dei registri immobiliari. Pare che sia abbastanza chiara la norma. Segui il Notaio come ha detto Camillo50. 1
#5 Inviato 9 Giugno, 2017 il tuo notaio ha ragione se ci sono difformità non si rogita. Si sana e si rogita dopo. Il consulente del venditore ovviamente ha qualche interesse a dire il contrario..
#7 Inviato 9 Giugno, 2017 le planimetrie di riferimento sono quelle catastali;: se difformi dallo stato di fatto l'atto è nullo. perchè il notaio dice di far riferimento a quelle depositate al comune ?
#8 Inviato 9 Giugno, 2017 le planimetrie di riferimento sono quelle catastali;: se difformi dallo stato di fatto l'atto è nullo.perchè il notaio dice di far riferimento a quelle depositate al comune ? NO! https://www.studiotecnicopagliai.it/differenza-tra-conformita-urbanistica-e-catastale/
#9 Inviato 9 Giugno, 2017 NO!https://www.studiotecnicopagliai.it/differenza-tra-conformita-urbanistica-e-catastale/ io ho trovato questo: http://www.this.it/articoli/immobiliare/regolarita-urbanistica.html che dice: Rogito e conformità urbanisticaIl rogito per la compravendita di un immobile deve essere dotato della conformità catastale (obbligatorio dal Luglio 2010), mentre per quanto riguarda la conformità urbanistica gli obblighi sono più complessi: Ma attenzione, è possibile trasferire regolarmente un immobile che non ha la completa conformità urbanistica. Infatti se l'immobile (costruito regolarmente) ha subito durante la sua storia dei piccoli interventi di modifica non autorizzati (che comportano la perdita della conformità urbanistica), la commerciabilità del bene è garantita. concordo quindo con l'avv. vitantonio.giuliani
#10 Inviato 9 Giugno, 2017 io ho trovato questo: http://www.this.it/articoli/immobiliare/regolarita-urbanistica.html che dice: Rogito e conformità urbanisticaIl rogito per la compravendita di un immobile deve essere dotato della conformità catastale (obbligatorio dal Luglio 2010), mentre per quanto riguarda la conformità urbanistica gli obblighi sono più complessi: Ma attenzione, è possibile trasferire regolarmente un immobile che non ha la completa conformità urbanistica. Infatti se l'immobile (costruito regolarmente) ha subito durante la sua storia dei piccoli interventi di modifica non autorizzati (che comportano la perdita della conformità urbanistica), la commerciabilità del bene è garantita. concordo quindo con l'avv. vitantonio.giuliani Se sono difformità a livello grafico sulla planimetria catastale si. Ma se c'è qualcosa di più importante, metti che l'acquirente, ignaro, rogita. Il notaio non può e non deve sapere se l'immobile è regolare dal punto di vista urbanistico. Se c'è un abuso il nuovo acquirente, oltre ad averlo ereditato lo viene a scoprire alla prima cila o scia che presenta in comune per ristrutturazione. Ed il venditore rischia una azione legale (soccombendo al 100%) diretta all'annullazione del rogito...
#11 Inviato 9 Giugno, 2017 Ciao a tutti, chiedo un Vostro gentile parere. è possibile in base alle norme vigenti rogitare un immobile che abbia delle difformitá edilizie rispetto alla planimetria depositata al Comune? Il mio notaio dice assolutamente di no (io sarei l´aspirante acquirente), il consulente del venditore dice che invece é possibile. Non ci sto capendo nulla. Grazie. Ha ragione il tuo notaio. Se devi acquistare l'appartamento, è TUO INTERESSE che tutto sia in regola (le difformità devono essere sanate dal venditore)!!!
#12 Inviato 9 Giugno, 2017 Noto che ancora si hanno delle opinioni invertite rispetto a quali sono le gerarchie che intercorrono tra Conformità Urbanistica (la sola che legittima un immobile) e corrispondenza tra stato di fatto e planimetria catastale. si veda anche: --link_rimosso-- al post #26 E' sbagliato dire: "le planimetrie di riferimento sono quelle catastali" è vero che la norma stabilisce che la non corrispondenza tra stato di fatto e planimetria catastale rende il rogito nullo. Ma questo NON perché gli atti catastali siano gerarchicamente prevalenti sulla Legittimità Urbanistica, ossia sulla Conformità Urbanistica. Ed è in virtù di questa, o meglio in ragione di questa, che il notaio dice di far riferimento alle planimetrie depositate al comune. Questo perché i grafici comunati sono il Progetto Architettonico in base al quale è sto rilasciato il Titolo Edilizio, quest'ultimo prevalente, gerarchicamente, sui grafici castali. Poi non dimentichiamo che l’ambito catastale non ha neppure funzione probatoria, ovvero non fornisce dati certi relativi alla intestazione della proprietà e tanto meno sulla legittimazione urbanistica degli immobili La norma non ha mai espresso in modo esplicito che la non conformità urbanistica renda un atto nullo .....ma lo hanno fatto dozzine e dozzine di volte le Sentenze e la Giurisprudenza che più volte si sono espresse in tal senso. Poi la norma non lo ha mai chiarito perché è implicito nelle stesse legge urbanistiche: - un immobile, un edificio viene realizzato in virtù del titolo edilizio ......un edificio privo di titolo edilizio è come non esistesse oppure e suscettibile di disposizioni coatte di demolizione. - Un edificio, un immobile, difforme dal titolo edilizio fa decadere la natura di validità del titolo edilizio in base al quale è stato realizzato, ne consegue che è suscettibile delle stesse sanzioni di un manufatto privo di titolo edilizio.
#13 Inviato 10 Giugno, 2017 A sugellare la supremazia gerarchica dell'urbanistico sul catastale, un geometra o architetto che debba modificare una planimetria catastale, all'infuori di casi selezionati, non può farlo se sottostante non c'è un titolo abilitativo...
#14 Inviato 10 Giugno, 2017 La Legittimità Urbanistica, ossia la Conformità Urbanistica non ha bisogno di essere suggellata......e' solamente ignorata o travisata da chi non è edotto!
#15 Inviato 10 Giugno, 2017 Ciao e grazie per la risposta. Il mio notaio afferma che per legge non si puó rogitare un immobile che abbia delle difformitá , neanche dichiarandole sull´atto e neanche con un accordo privato tra le parti. Un consulente della contro parte dice invece che non é cosí e che queste difformitá non sono ostative per il rogito e che quella del mio notaio é solo una "opinione" il consulente della controparte appunto e' il consulente della controparte .
#16 Inviato 10 Giugno, 2017 Noto che ancora si hanno delle opinioni invertite rispetto a quali sono le gerarchie che intercorrono tra Conformità Urbanistica (la sola che legittima un immobile) e corrispondenza tra stato di fatto e planimetria catastale.si veda anche: --link_rimosso-- al post #26 E' sbagliato dire: "le planimetrie di riferimento sono quelle catastali" è vero che la norma stabilisce che la non corrispondenza tra stato di fatto e planimetria catastale rende il rogito nullo. Ma questo NON perché gli atti catastali siano gerarchicamente prevalenti sulla Legittimità Urbanistica, ossia sulla Conformità Urbanistica. Ed è in virtù di questa, o meglio in ragione di questa, che il notaio dice di far riferimento alle planimetrie depositate al comune. Questo perché i grafici comunati sono il Progetto Architettonico in base al quale è sto rilasciato il Titolo Edilizio, quest'ultimo prevalente, gerarchicamente, sui grafici castali. Poi non dimentichiamo che l’ambito catastale non ha neppure funzione probatoria, ovvero non fornisce dati certi relativi alla intestazione della proprietà e tanto meno sulla legittimazione urbanistica degli immobili La norma non ha mai espresso in modo esplicito che la non conformità urbanistica renda un atto nullo .....ma lo hanno fatto dozzine e dozzine di volte le Sentenze e la Giurisprudenza che più volte si sono espresse in tal senso. Poi la norma non lo ha mai chiarito perché è implicito nelle stesse legge urbanistiche: - un immobile, un edificio viene realizzato in virtù del titolo edilizio ......un edificio privo di titolo edilizio è come non esistesse oppure e suscettibile di disposizioni coatte di demolizione. - Un edificio, un immobile, difforme dal titolo edilizio fa decadere la natura di validità del titolo edilizio in base al quale è stato realizzato, ne consegue che è suscettibile delle stesse sanzioni di un manufatto privo di titolo edilizio. Analisi più che completa! Ciao
#17 Inviato 10 Giugno, 2017 Condividendo quanto scritto dall'amico Marcanto, per gli edifici successivi al 17/03/85 invito a leggere l'art. 46 del DPR 380/2001. Inoltre è utile quanto esposto dal Consiglio Nazionale dei Notai in: http://www.notariato.it/sites/default/files/5389.pdf Ciao