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Ristrutturazioni Edilizie Durante la vendita dell'appartamento.

Prendiamo un caso specifico. Il signor mario rossi deve pagare dei lavori di ristrutturazione edilizia nel 2013. Decide di richiedere un prestito di 10.000€ per pagare la sua quota. L'hanno successivo quando farà la dichiarazione dei redditi si farà detrarre il 36% di quelle 10.000€ rimborsate nell'arco dei successivi 10 anni. Se durante questi 10 anni, ad esempio dopo una anno dalla richiesta,il signor mario rossi vende l'appartamente, per trasferirsi in un altro appartamento, come verrànno rimborsate le rate rimanenti di quei 10 anni?

pag 17..... ma non avevi fatto le fotocopie da distribuire ai condomini ???

 

IL prestito, invece, continui a pagarlo alla banca !!

Prendiamo un caso specifico. Il signor mario rossi deve pagare dei lavori di ristrutturazione edilizia nel 2013. Decide di richiedere un prestito di 10.000€ per pagare la sua quota. L'hanno successivo quando farà la dichiarazione dei redditi si farà detrarre il 36% di quelle 10.000€ rimborsate nell'arco dei successivi 10 anni. Se durante questi 10 anni, ad esempio dopo una anno dalla richiesta,il signor mario rossi vende l'appartamente, per trasferirsi in un altro appartamento, come verrànno rimborsate le rate rimanenti di quei 10 anni?
In caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante e acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea. Ne consegue che, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 delle disp. att. c.c. (Cass. Civ., Sez. II, n. 24654 del 3 dicembre 2010)

Partendo da questo principio, anche eventuali detazioni copeteranno a chi paga

 

pag 17..... ma non avevi fatto le fotocopie da distribuire ai condomini ???

 

IL prestito, invece, continui a pagarlo alla banca !!

 

Se rileggi bene quello che avevo scritto capirai che parlavo al futuro non che le avessi già fatte 🙂

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