#1 Inviato 26 Febbraio, 2018 Buongiorno, per motivi di lavoro devo cambiare città in breve tempo. Un agenzia immobiliare mi ha sottoposto un immobile confacente alle mie necessità, ma mi dice che il proprietario accetta unicamente contratti transitori della durata massima di "due anni". La durata potrebbe anche andarmi bene, visto che per me è una sistemazione provvisoria per avere il tempo di cercare un immobile da acquistare. Quello che mi lascia perplesso è che ho visto lo stesso immobile in vendita su diversi siti immobiliari. Mi domando se, dopo aver sottoscritto il contratto transitorio, l'eventuale nuovo proprietario possa chiedere la risoluzione prima della scadenza dei 24 mesi (che per legge credo che in realtà siano 18). Grazie Marco
#2 Inviato 26 Febbraio, 2018 Buongiorno, per motivi di lavoro devo cambiare città in breve tempo. Un agenzia immobiliare mi ha sottoposto un immobile confacente alle mie necessità, ma mi dice che il proprietario accetta unicamente contratti transitori della durata massima di "due anni". La durata potrebbe anche andarmi bene, visto che per me è una sistemazione provvisoria per avere il tempo di cercare un immobile da acquistare. Quello che mi lascia perplesso è che ho visto lo stesso immobile in vendita su diversi siti immobiliari. Mi domando se, dopo aver sottoscritto il contratto transitorio, l'eventuale nuovo proprietario possa chiedere la risoluzione prima della scadenza dei 24 mesi (che per legge credo che in realtà siano 18). Grazie Marco Dipende dalle clausole inserite nel contratto relative alla disdetta.
#3 Inviato 26 Febbraio, 2018 il contratto mi deve ancora essere sottoposto, quali garanzie posso far inserire e cosa devo evitare?
#4 Inviato 26 Febbraio, 2018 Ma non credo dipenda dal contratto. Io sottoscrivo con un proprietario e poi ne subentra uno nuovo: il primo affitta per speculazione, mentre il secondo probabilmente acquista per uso abitativo (magari anche prima casa). Non vorrei che la legge riservi a questa seconda fattispecie una tutela maggiore e quindi mi possa essere imposto di lasciare l'immobile prima della scadenza naturale del contratto transitorio che oltretutto tutela meno del 4+4.
#5 Inviato 26 Febbraio, 2018 il contratto mi deve ancora essere sottoposto, quali garanzie posso far inserire e cosa devo evitare? Nel contratto sono presenti le clausole che lo compongono. Relativamente alla disdetta specificate bene i patti.
#7 Inviato 26 Febbraio, 2018 mi possa essere imposto di lasciare l'immobile prima della scadenza naturale del contratto transitorio che oltretutto tutela meno del 4+4. Il locatore può chiedere la risoluzione anticipata di un contratto di locazione (qualsiasi esso sia) solo per inadempimento del conduttore. Quindi in caso venda l'immobile, il nuovo proprietario subentra come locatore al posto di quello attuale. Solo allo scadere (i primi 4/3 anni minimi a seconda della tipologia) può non rinnovare nei casi previsti per legge. Questo a prescindere da qualsiasi clausola possa essere inserita a contratto.
#8 Inviato 26 Febbraio, 2018 Il locatore può chiedere la risoluzione anticipata di un contratto di locazione (qualsiasi esso sia) solo per inadempimento del conduttore.Quindi in caso venda l'immobile, il nuovo proprietario subentra come locatore al posto di quello attuale. Solo allo scadere (i primi 4/3 anni minimi a seconda della tipologia) può non rinnovare nei casi previsti per legge. Questo a prescindere da qualsiasi clausola possa essere inserita a contratto. Attenzione che se inserisce una clausola che permette la disdetta la stessa è pienamente valida.
#9 Inviato 26 Febbraio, 2018 Attenzione che se inserisce una clausola che permette la disdetta la stessa è pienamente valida. Scusami se mi permetto di insistere, ma QUALSIASI clausola che preveda la risoluzione anticipata da parte del locatore sarebbe dichiarata nulla davanti ad un giudice. E' uno dei pochi punti fermi delle locazioni. Ripeto, l'unico caso è per inadempimento del conduttore, e sempre che a dichiaralo sia un giudice.
#10 Inviato 26 Febbraio, 2018 Potrebbero interessare: l'art.1599 1° co. c.c. "il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente se ha data certa anteriore all'alienazione della cosa" l'ART.1602 c.c. "il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione (vedi art.1599 ) SUBENTRA dal giorno del suo acquisto nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione". L'acquirente è tenuto a rispettare la locazione in corso al momento di acquisto dell'immobile locato. L'art.1603 c.c. " Se si è Convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale facoltà DEVE DARE LICENZA al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell'art.1596 c.c..-
#11 Inviato 26 Febbraio, 2018 L'art.1603 c.c. " Se si è Convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale facoltà DEVE DARE LICENZA al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell'art.1596 c.c..- Tale articolo del c.c. era già stato dichiarato nullo, relativamente alle locazioni di immobili, già dall'art 7 della legge n.392/78: "Art. 7. (Clausola di scioglimento in caso di alienazione) E' nulla la clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione della cosa locata"