Vai al contenuto
dome

Riscossione quote

Salve a tutti

il portiere di uno stabile puo riscuotere le quote condominiali?

Grazie

Ora temo sia difficile che il portiere possa riscuotere le quote, perchè le quote devono essere versate nel C/C condominiale, ovvero è meglio siano pagate tramite bonifico direttamente in banca.

Diciamo che il portiere può riscuotere, quale addetto dell'amministratore, ove per prassi o per regolamento sia così previsto, fermo restando l'obbligo per l'amministratore di fare transitare le somme sul conto corrente condominiale.

La legge n. 220/2012, infatti, ha imposto all'amm.re di utilizzare il conto corrente ma non ha vietato il versamento in contanti da parte dei condòmini, salvo il caso di pagamento sopra le soglie indicate dalla legge.

Diciamo che il portiere può riscuotere, quale addetto dell'amministratore, ove per prassi o per regolamento sia così previsto, fermo restando l'obbligo per l'amministratore di fare transitare le somme sul conto corrente condominiale.

La legge n. 220/2012, infatti, ha imposto all'amm.re di utilizzare il conto corrente ma non ha vietato il versamento in contanti da parte dei condòmini, salvo il caso di pagamento sopra le soglie indicate dalla legge.

se l'art. 1129 al punto 4 dice che costituisce una grave irregolarità fiscale "la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini", come puoi dire che l'amministratore o un suo delegato (anche se previsto da una prassi o regolamento) può riscuotere "a mano" le quote condominiali?

A mio parere si può discutere sulla legittimità o meno della riscossione da parte del portiere per cui non mi sento di esprimermi definitivamente.

 

Per quanto riguarda invece la riscossione per contante la norma è chiara «l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio»

 

Si parla di "transito" e non di "divieto" a muovere contante sia questo per entrata o uscita per conto del Condominio.

 

Es.: se il Condomino A mi da 100 € per contante, il Condomino B 150 ed il Condomino C 80; nella distinta di versamento bancario di € 330 indicherò chiaramente " di cui 100 Sig.A, 150 Sig. B, 80 Sig. C"

ecco che a questo punto gli importi in entrata saranno transitati sul c.c.

si ma saranno transitata anche per le mani dell'amministratore.

 

Penso a voce alta e faccio un esempio:

 

un condomini viene nel mio studio e mi da 100€ per pagare le quote condominiali, dopo un minuto vado a versare quei 100€ in banca.

 

Il fatto che io vada a versare dopo un minuto, non cambia il fatto che per quel lasso di tempo (1 minuto, 1 giorno o 30 giorni che siano) sto gestendo il patrimonio del condominio in maniera non consentita dalla legge (cioè mi ritrovo in mano soldi che non dovrei).

 

Penso sia semplice constatare che i soldi devono passare dalla tasca del condomino---> al conto corrente condominiale (tramite bollettino/mav/bonifico, ecc.) e non fare il passaggio tasca condominio --> tasca amministratore --> conto corrente condominiale altrimenti come da legge "si potrebbe fare confusione tra il patrimonio del condominio ed il patrimonio personale dell'amministratore".

 

Questo a spaccare il capello ovviamente.

Ti ricito la norma mettendoti in maiuscolo le due parole che penso diano un senso inequivocabile alla questione:

 

«l'AMMINISTRATORE è obbligato a far transitare le somme RICEVUTE a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio»

infatti dice che:

 

«L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio SU UNO SPECIFICO CONTO CORRENTE, postale o bancario, intestato al condominio»

 

cioè le deve far transitare su uno specifico conto corrente, non attraverso le sue mani eppoi su un conto corrente intestato al condominio.

 

Tanto è vero che lo stesso articolo succesivamente al punto 4 dice che non si deve creare "possibilità di confusione tra il patrimonio personale dell'amministratore e quello del condominio". Altrimenti perchè avrebbero specificato questa cosa???

 

esempio: si fa una riscossione mensile in un condominio di 30 condomini dove incasso 1500 di quote condominiali, come faccio quando devo andarli a versare sul conto condominiale e a specificare i singoli versamenti?

 

altro esempio: oggi nel mio ufficio viene una vecchietta a versarmi 50€ per il condominio smeraldo, poi viene un ragazzo per conto della madre a versare due rate per il condominio rubino, eppoi in serata viene un avvocato a versare le sue quote straordinarie per il condominio diamante. Il giorno dopo dovrei versare in tre banche diverse quest'importi.

 

Vorresti dire che tutto questo giro non violi il 1129 al punto 4 per "possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini"????

Lo dico sì, a parere mio incassare quote per contante, nel limite dei 1.000,00 €, non viola alcuna norma e segue quella in questione alla lettera:

 

L'amministratore riceve la quota di un Condomino che fa transitare (sono obbligato a farlo) sul c.c. condominiale.

 

Per quanto riguarda il tuo esempio sopra ogni volta che incasso una quota di un condominio piùttosto che di un altro emetto regolare ricevuta in duplice copia: una che consegno al Condomino e la seconda che conservo io onde evitare la confusione tra il mio patrimonio e quello del Condominio e che allego alla ricevuta bancaria del versamento del contante sul c.c..

ma sul conto corrente bancario risulterà un versamento di 1500€ e non 30 versamenti singoli, come dovrebbe essere.

 

inoltre con somme incassate maggiori di 999€ che faccio vado avanti ed indietro dalla banca all'ufficio per portare solamente 999€ addosso per ogni versamento???

 

altro esempio, spero chiarificatore: faccio sempre la solita riscossione condominiale mensile, stavolta tra quote ordinarie e straordinarie ricevo 5000€ (ma potevano anche essere 999€), il giorno dopo vado alla banca per versarli ma mi rapinano.

1) come lo dico all'assemblea?

2) ammesso che con la sola denuncia riesco a dimostrare di essere realmente stato rapinato, posso fare richiesta alla mia assicurazione professionale per questi soldi (ammesso che sia assicurato)???

3) il punto 1 e 2 mi creano problemi e l'assemblea quei soldi li vuole da me, andando in giudizio secondo te avrò ragione (sempre che riesca a dimostrare con testimoni che realmente sono stato rapinato) oppure in base all'art. 1129 punto 4 il giudice mi dice semplicemente che ci facevi tu con quei soldi in mano???

Nulla vieta che tu possa versare sul conto corrente del Cond. contante per più di 1.000,00 €; ad oggi la normativa vieta i pagamenti da 1.000,00 € in su, non i versamenti o i prelievi su e da c.c. (quest'ultimi li sconsiglio comunque caldamente).

 

1. Il buon Condomino, sono d'accordo con te, dovrebbe versare per bonifico o assegno, il fatto di pagare in contante dovrebbe comunque fargli considerare anche questa eventualità (della rapina).

2. Direi di sì.

3. Che il giudice possa farti quella domanda ci può stare, ma la tua risposta: "averli in mano perchè stavi portandoli in banca per versarli sul c.c. (perchè ne sei obbligato)" non ti potrebbe essere di certo contestata, perchè non stavi commettendo alcuna irregolarità.

se l'art. 1129 al punto 4 dice che costituisce una grave irregolarità fiscale "la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini", come puoi dire che l'amministratore o un suo delegato (anche se previsto da una prassi o regolamento) può riscuotere "a mano" le quote condominiali?

Quel punto 4 significa che l'amministratore non può usare il proprio conto corrente o un unico conto corrente di studio per gestire il denaro di uno o più condominii ma ciascun condominio deve avere il proprio conto corrente.

Se l'amministratore incassa per contanti andrà a versare in banca prima di poter utilizzare quel denaro.

Per ogni "singola" entrata e/o uscita non fa fede il c/c, bensì il REGISTRO DI CONTABILITA' che deve sempre essere aggiornato "in ordine cronologico" almeno ai 30 giorni precedenti.

 

Se l'amministratore si assume la responsabilità di incassare per contanti emetterà una ricevuta da lui firmata e se subirà un furto o sarà rapinato ne risponderà personalmente perhè è lui che si è assunto questa responsabilità.

 

Molti si fissano sul c/c e non danno la giusta importanza al registro di contabilità che è l'unico documento da cui si può desumere ogni singola entrata/uscita ed il saldo delle risorse (c/c/ + cassa contanti - assegni di fornitori non ancora andati all'incasso).

Nulla vieta che tu possa versare sul conto corrente del Cond. contante per più di 1.000,00 €; ad oggi la normativa vieta i pagamenti da 1.000,00 € in su, non i versamenti o i prelievi su e da c.c. (quest'ultimi li sconsiglio comunque caldamente).

 

1. Il buon Condomino, sono d'accordo con te, dovrebbe versare per bonifico o assegno, il fatto di pagare in contante dovrebbe comunque fargli considerare anche questa eventualità (della rapina).

2. Direi di sì.

3. Che il giudice possa farti quella domanda ci può stare, ma la tua risposta: "averli in mano perchè stavi portandoli in banca per versarli sul c.c. (perchè ne sei obbligato)" non ti potrebbe essere di certo contestata, perchè non stavi commettendo alcuna irregolarità.

quindi tu potresti avere in mano 5000€ ti rapinano è vorresti giustificarti con il giudice dicendo "che sei obbligato" a tenerli perchè li dovevi versare sul conto corrente???....è la norma, secondo te, a che pro è stata scritta....eppoi con l'antiriciclaggio come giustifichi quella grossa somma di denaro che hai in contanti "dicendo che li hai presi dalla riscossione in condominio"????

chi ti dice che qualcuno in quel condominio non ti sta pagando in contanti le quote condominiali riciclando i soldi dello spaccio di marijuana???...e se in banca si accorgono che hai versato soldi falsi come fai a risalire a chi te, li ha dati, ma soprattutto come fai a dimostrare che non li hai scambiati tu???

Quel punto 4 significa che l'amministratore non può usare il proprio conto corrente o un unico conto corrente di studio per gestire il denaro di uno o più condominii ma ciascun condominio deve avere il proprio conto corrente.

Se l'amministratore incassa per contanti andrà a versare in banca prima di poter utilizzare quel denaro.

Per ogni "singola" entrata e/o uscita non fa fede il c/c, bensì il REGISTRO DI CONTABILITA' che deve sempre essere aggiornato "in ordine cronologico" almeno ai 30 giorni precedenti.

 

Se l'amministratore si assume la responsabilità di incassare per contanti emetterà una ricevuta da lui firmata e se subirà un furto o sarà rapinato ne risponderà personalmente perhè è lui che si è assunto questa responsabilità.

 

Molti si fissano sul c/c e non danno la giusta importanza al registro di contabilità che è l'unico documento da cui si può desumere ogni singola entrata/uscita ed il saldo delle risorse (c/c/ + cassa contanti - assegni di fornitori non ancora andati all'incasso).

continuo a ribadire che questa modifica di legge è stata fatta proprio per evitare che gli amministratori abbiano soldi in mano (anche se fosse solo 1€).

Io potrei, come nell'esempio di prima, tranquillamente prendere i 5000€ incassati eppoi prestarli (a strozzo ad esempio) a qualcuno. Dopo 29gg, una volta ricevuta la somma e gli interessi, vado a versare i 5000€ giustificando il ritardo (qualora me lo chiedessero) come motivi personali o di salute

 

Alla fine faccio lo strozzino con i soldi del condominio.....dai non scherziamo!

 

Inoltre il punto 4 da me menzionato, non a caso, è uno dei punti segnati come gravi irregolarità (passibili di revoca giudiziale). Io ci starei molto attento a seguire ancora la strada della riscossione a mano.

 

Poi ovviamente uno fa quello che vuole.

 

- - - Aggiornato - - -

continuo a ribadire che questa modifica di legge è stata fatta proprio per evitare che gli amministratori abbiano soldi in mano (anche se fosse solo 1€).

Questa è una tua opinione diversa dalla mia, che è solo un'altra opinione.

Se nel tuo condominio succede questo e ti senti danneggiato non ti resta che rivolgerti al Giudice per avere una ripsosta al tuo caso specifco.

 

Io potrei, come nell'esempio di prima, tranquillamente prendere i 5000€ incassati eppoi prestarli (a strozzo ad esempio) a qualcuno. Dopo 29gg, una volta ricevuta la somma e gli interessi, vado a versare i 5000€ giustificando il ritardo (qualora me lo chiedessero) come motivi personali o di salute...

I condòmini "se vogliono" sono nelle condizioni di non consentirmi di tenere 5.000 euro in cassa semplicemente perchè "se vogliono" possono versare direttamente tutto in banca.

Se vado a versare dopo 29 giorni non devo nemmeno giustificare il ritardo perchè posso semplicemnte dire che in banca vado quando ne ho tempo e voglia.

Qualsiasi uso illecito del denaro in consegna non può essere ipotizzato ma deve essere dimostrato, assumendosene le responsabilità.

qui non si parla di quello che succede nel condominio, perchè è ovvio che i condomini sono ancora legati alla prassi di pagare le quote condominiali in contanti (cose che non fanno con me) e di certo seguendo questa strada non andrebbero a porre limiti sull'eventuale accumulo di cassa dell'amministratore o di tutte le eventualità che potrebbero verificarsi con i soldi in mano all'amministratore....magari sono loro che mi dovranno citare in giudizio chiedendo e obbligandomi a prendere i soldi in contanti (dimostrando che questo sia un obbligo dell'ammnistratore).

Io sostengo, è ho fatto molti esempi alcuni dei quali estremi, che questa cosa non possa essere fatta, da qui la modifica di legge del 1129 (altrimenti non avrebbe senso la stessa).

 

....detto questo è ovvio che entrambi viaggiamo su binari diversi, con opinioni diverse, forse un giorno qualche sentenza darà ragione ad uno o ad un altro e magari ne riparleremo.

Il portiere può provvedere, su incarico dell'amministratore, alla riscossione delle quote condominiali ;ciò è espressamente previsto nel CCNL di categoria tra le mansioni.

×