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Maxi53

Riscaldamento autonomo

Buongiorno. Sono amministratore di un piccolo condominio di 8 unità abitative. Le diverse unità sono state tutte ristrutturate (meno due) da un'impresa che ha provveduto ad installare caldaie autonome per riscaldamento in sei unità abitative prima di venderle agli attuali proprietari. Le due unità rimaste inalterate sono rimaste collegate ad una caldaia condominiale che per accendersi consuma energia elettrica condominiale, misurata con un contatore apposito.

I due condomini che usufruiscono del riscaldamento centralizzato contestano l'addebito rilevato dal contatore, dichiarando tra l'altro che non era permesso distaccarsi per installare caldaie autonome in base alla legge, di fatto richiedendo una riduzione per i consumi del 50%, con aggravio agli altri condomini. E' fondata tale richiesta? I sei condomini che hanno comprato dall'impresa si sono trovati di fatto GIA' con il distacco dal centralizzato: sono comunque in difetto? Preciso che l'assemblea è indirizzata a concedere la richiesta di riduzione per il quieto vivere: ma è giusta e motivata la richiesta? Grazie

Maxi53 dice:

 dichiarando tra l'altro che non era permesso distaccarsi per installare caldaie autonome in base alla legge, di fatto richiedendo una riduzione per i consumi del 50%, con aggravio agli altri condomini.

art 1118 c.c.

Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

 

Cass., sent. n. 18131 del 31 agosto 2020

l'assemblea non può impedire il distacco

 

Cass., sent. n. 32441 dell'11 dicembre 2019

Il regolamento condominiale non può impedire il distacco

 

veda

https://www.condominioweb.com/chi-si-distacca-dal-riscaldamento-condominiale-continua-a-pagare.19839#2

 

E' invece possibile la dismissione totale

dell'impianto di riscaldamento centralizzato

con un'approvazione pari a 1000 millesimi

 

oppure in alternativa

 

si veda la sentenza

Cass. civ., Sez. II, 19/08/2022, n. 24976

 

Veda

https://www.diritto.it/dismissione-o-trasformazione-dellimpianto-centralizzato-i-presupposti/

Modificato da dariolampa

Grazie per la pronta risposta. Gli articoli di legge li ho ben presenti: rimane però il dubbio sul corretto riparto delle spese di energia elettrica che fino ad ieri era conteggiata a consumo secondo le fatture addebitate dal gestore. Faccio presente che la caldaia è a metano ed il consumo è a completo carico dei condomini allacciati alla centrale. Viene contestato il mero consumo elettrico (tra l'altro oltre l'accensione caldaia, comprende solo la luce scale di un edificio di due piani, il quale costo credo sia irrisorio avendo un'accensione temporizzata e solo notturna).

Provi a controllare nella discussione 

 

Ripartizione Spese - Gestione condominiale

 

Ripartizione energia elettrica caldaia centralizzata

Da simonecastellano, 12 Aprile, 2019

 

In questo caso l'opener ha un problema simile

dichiara di avere installato un apposito contatore per la caldaia.

 

L'utente Nanojoule afferma

 

 

L'energia elettrica serve per azionare i dispositivi di contorno alla produzione calore, nonché alla regolazione e alla distribuzione dello stesso.

In funzione di questo è da ritenersi che l'energia elettrica sia una fonte di energia al pari del combustibile, necessaria per il procedimento di trasformazione energia.

 

Dividerla in quote volontarie ritengo sia del tutto corretto, poiché è energia primaria dedicata alla climatizzazione.

 

Diversa cosa è la manutenzione, un costo che diviene proporzionale alla quota di proprietà dell'impianto.

Il consumo di acqua per reintegro può essere correlato alla dimensione dell'impianto del proprio appartamento, quindi proporzionale alla proprietà dello stesso.

 

Ritengo che questo sia in linea con i dettami UNI10200.

 

Modificato da dariolampa
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