#1 Inviato 7 Gennaio, 2022 In una proprietà’ ( nel balcone) cadono calcinacci dal balcone del piano di sopra. Il proprietario che danneggia è disposto a far ripristinare il balcone a patto che il proprietario di sotto faccia transitare l’impresa edile dal suo appartamento ( per risparmiare in quanto e’ all’ultimo piano e noleggiare un cestello per fare questo piccolo ripristino non ne varrebbela pena).Il proprietario di sotto non è d’accordo a far transitare nessuno nel proprio appartamento per uscire nel balcone e consentire dì fare ripristino. Il problema è privato tra i due appartamenti, ma se ciò può comportare un danno a terzi del condominio e per salvaguardare l’incolumita’ dei condomini che transitando potrebbero essere colpiti dai calcinacci, come si deve comportare l’amministratore?
#2 Inviato 7 Gennaio, 2022 Può cercare di mediare tra i due condomini. Al proposito ricorderei come l'art. 843 c.c. preveda che: Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità. Qui più che una necessità in senso stretto, c'è un risparmio. Quanto costerebbe in più eseguire il lavoro con il cestello? Il proprietario di sotto è disposto a sostenere parte o tutto questo extracosto in cambio del fatto che non lo vengano a disturbare nel suo appartamento? Il proprietario di sopra è disposto a dividere parte del risparmio con quello di sotto, a titolo di indennizzo del disturbo arrecato? Modificato 7 Gennaio, 2022 da condo77
#3 Inviato 8 Gennaio, 2022 Marisab dice: In una proprietà’ ( nel balcone) cadono calcinacci dal balcone del piano di sopra. Il proprietario che danneggia è disposto a far ripristinare il balcone a patto che il proprietario di sotto faccia transitare l’impresa edile dal suo appartamento ( per risparmiare in quanto e’ all’ultimo piano e noleggiare un cestello per fare questo piccolo ripristino non ne varrebbela pena).Il proprietario di sotto non è d’accordo a far transitare nessuno nel proprio appartamento per uscire nel balcone e consentire dì fare ripristino. Il problema è privato tra i due appartamenti, ma se ciò può comportare un danno a terzi del condominio e per salvaguardare l’incolumita’ dei condomini che transitando potrebbero essere colpiti dai calcinacci, come si deve comportare l’amministratore? Non sono stato date informazioni sulla tipologia di balcone. Se il balcone fosse incassato, la caduta di calcinacci potrebbe creare danni a persone e cose poste alla base dell’edificio, come anche al proprietario del balcone sottostante. In questo caso sono interessati alla messa in sicurezza del balcone entrambi i proprietari delle abitazioni contigue in altezza e il condominio, qualora il distacco di materiale interessasse il frontalino del balcone. Se il balcone fosse aggettante, ritengo unico responsabile di eventuali danni e interessato alla sua messa in sicurezza il proprietario dell’abitazione cui il balcone consente l’affaccio e l’amministratore della messa in sicurezza della zona sottostante, che dovrebbe essere tramite delimitata opportunamente e attenzionata con l’ indicazione del pericolo di crollo. Noto che i frontalini e cieli dei balconi aggettanti sono ritenuti condominiali se bisogna ripartire la spesa per la loro manutenzione, fra i maggiori lavori sulle facciate dell’edificio, mentre costituiscono un problema privato se entrano in gioco i possibili danni derivanti da distacchi di sue parti. Infine un lavoro eseguito operando sul balcone sottostante oltre a non poter essere eseguito secondo le regole dell’arte, sarebbe rischioso per la sicurezza degli operai. Modificato 8 Gennaio, 2022 da G.Ago
#4 Inviato 8 Gennaio, 2022 condo77 dice: l'art. 843 c.c. preveda che: Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità. Non è applicabile per i contesti in essere, a maggior ragione se il balcone fosse aggettante .....come sembrerebbe
#5 Inviato 8 Gennaio, 2022 marcanto dice: Non è applicabile per i contesti in essere, a maggior ragione se il balcone fosse aggettante .....come sembrerebbe Perché no? Intendi da un punto di vista tecnico (di esecuzione dei lavori) o da un punto di vista giuridico?
#6 Inviato 8 Gennaio, 2022 Marisab dice: In una proprietà’ ( nel balcone) cadono calcinacci dal balcone del piano di sopra. Il proprietario che danneggia è disposto a far ripristinare il balcone a patto che il proprietario di sotto faccia transitare l’impresa edile dal suo appartamento ( per risparmiare in quanto e’ all’ultimo piano e noleggiare un cestello per fare questo piccolo ripristino non ne varrebbela pena). E' sbagliato l'approccio con la soluzione. Ha ragione G.Ago dice: Infine un lavoro eseguito operando sul balcone sottostante oltre a non poter essere eseguito secondo le regole dell’arte, sarebbe rischioso per la sicurezza degli operai. e concordo con lui. La sicurezza prima di tutto. L'amministratore può solo sollecitare il/i condomino/i interessati e, coevemente, segnalare la cosa all'ufficio tecnico comunale, specie se il balcone ammalorato prospetta su strada pubblica.
#7 Inviato 8 Gennaio, 2022 G.Ago dice: Non sono stato date informazioni sulla tipologia di balcone. Se il balcone fosse incassato, la caduta di calcinacci potrebbe creare danni a persone e cose poste alla base dell’edificio, come anche al proprietario del balcone sottostante. In questo caso sono interessati alla messa in sicurezza del balcone entrambi i proprietari delle abitazioni contigue in altezza e il condominio, qualora il distacco di materiale interessasse il frontalino del balcone. Se il balcone fosse aggettante, ritengo unico responsabile di eventuali danni e interessato alla sua messa in sicurezza il proprietario dell’abitazione cui il balcone consente l’affaccio e l’amministratore della messa in sicurezza della zona sottostante, che dovrebbe essere tramite delimitata opportunamente e attenzionata con l’ indicazione del pericolo di crollo. Noto che i frontalini e cieli dei balconi aggettanti sono ritenuti condominiali se bisogna ripartire la spesa per la loro manutenzione, fra i maggiori lavori sulle facciate dell’edificio, mentre costituiscono un problema privato se entrano in gioco i possibili danni derivanti da distacchi di sue parti. Infine un lavoro eseguito operando sul balcone sottostante oltre a non poter essere eseguito secondo le regole dell’arte, sarebbe rischioso per la sicurezza degli operai. Il balcone è aggettante e i calcinacci cadono dal sottobalcone , per cui ritengo che sia un problema privato e secondo me l’ unico responsabile e’ chi si rifiuta di collaborare. Il proprietario che riceve i calcinacci non ne vuol sapere di far transitare il muratore per far riparare il balcone e il proprietario che ha il balcone che arreca pericolo non vuole pagare il noleggio del cestello!
#8 Inviato 8 Gennaio, 2022 Marisab dice: Il balcone è aggettante e i calcinacci cadono dal sottobalcone , per cui ritengo che sia un problema privato Lo è. Concordo con te. Non è un problema dell'amministratore. Marisab dice: l’ unico responsabile e’ chi si rifiuta di collaborare. Il proprietario che riceve i calcinacci non ne vuol sapere di far transitare il muratore per far riparare il balcone e il proprietario che ha il balcone che arreca pericolo non vuole pagare il noleggio del cestello! Fatti loro. Per eccesso di zelo e per un cosa analoga (rottura di tubazione adduzione acqua che passa tra unità private), mi è toccato subire un pugno in faccia... Mi sono spiegato?
#9 Inviato 8 Gennaio, 2022 Marisab dice: Il balcone è aggettante e i calcinacci cadono dal sottobalcone , per cui ritengo che sia un problema privato e secondo me l’ unico responsabile e’ chi si rifiuta di collaborare. Il proprietario che riceve i calcinacci non ne vuol sapere di far transitare il muratore per far riparare il balcone e il proprietario che ha il balcone che arreca pericolo non vuole pagare il noleggio del cestello! Come detto in #2 devono accordarsi. Concordo che la pretesa del proprietario sottostante di provvedere alla riparazione senza passare dal suo balcone è eccessiva.
#10 Inviato 8 Gennaio, 2022 condo77 dice: Può cercare di mediare tra i due condomini. Al proposito ricorderei come l'art. 843 c.c. preveda che: Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità. Qui più che una necessità in senso stretto, c'è un risparmio. Quanto costerebbe in più eseguire il lavoro con il cestello? Il proprietario di sotto è disposto a sostenere parte o tutto questo extracosto in cambio del fatto che non lo vengano a disturbare nel suo appartamento? Il proprietario di sopra è disposto a dividere parte del risparmio con quello di sotto, a titolo di indennizzo del disturbo arrecato? condo77 dice: Può cercare di mediare tra i due condomini. Al proposito ricorderei come l'art. 843 c.c. preveda che: Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità. Qui più che una necessità in senso stretto, c'è un risparmio. Quanto costerebbe in più eseguire il lavoro con il cestello? Il proprietario di sotto è disposto a sostenere parte o tutto questo extracosto in cambio del fatto che non lo vengano a disturbare nel suo appartamento? Il proprietario di sopra è disposto a dividere parte del risparmio con quello di sotto, a titolo di indennizzo del disturbo arrecato? Ho cercato dì mediare più volte ma sono fermi sulle loro posizioni e per quanto mi riguarda più che inviare loro le solite missive formali dì rito per segnalare il problema è per tutelare la posizione dell’amministratrice e dei condomini tutti non saprei come risolvere il problema in modo bonario 1
#11 Inviato 8 Gennaio, 2022 condo77 dice: Concordo che la pretesa del proprietario sottostante di provvedere alla riparazione senza passare dal suo balcone è eccessiva. No, lui non vuole farli passare dall'unità immobiliare. E' ovvio che, operativamente, per ripristinare l'intradosso sempre sul suo balcone devono operare, ma accedervi tramite cestello esterno. Marisab dice: Ho cercato dì mediare più volte ma sono fermi sulle loro posizioni e per quanto mi riguarda più che inviare loro le solite missive formali dì rito per segnalare il problema è per tutelare la posizione dell’amministratrice e dei condomini tutti non saprei come risolvere il problema in modo bonario Hai fatto, e bene, il tuo dovere.
#12 Inviato 8 Gennaio, 2022 GIME dice: No, lui non vuole farli passare dall'unità immobiliare. E' ovvio che, operativamente, per ripristinare l'intradosso sempre sul suo balcone devono operare, ma accedervi tramite cestello esterno. Sì hai ragione, mi sono espresso male. 👍 Benché... --img_rimossa-- 😄 GIME dice: Hai fatto, e bene, il tuo dovere. Anche per me! 1
#13 Inviato 8 Gennaio, 2022 condo77 dice: Sì hai ragione, mi sono espresso male. 👍 Benché... 😄 Anche per me! 👍🏼
#14 Inviato 8 Gennaio, 2022 Marisab dice: Il balcone è aggettante e i calcinacci cadono dal sottobalcone , per cui ritengo che sia un problema privato e secondo me l’ unico responsabile e’ chi si rifiuta di collaborare. Il proprietario che riceve i calcinacci non ne vuol sapere di far transitare il muratore per far riparare il balcone e il proprietario che ha il balcone che arreca pericolo non vuole pagare il noleggio del cestello! Poichè il balcone è aggettante e i distacchi non interessano il frontalino, confermando quanto già scritto in #3, ove ho risposto ipotizzando tutti i casi possibili, in mancanza delle informazioni che ora hai fornito, alla messa in sicurezza del balcone e alla sua riparazione deve provvedere esclusivamente il proprietario del balcone. L’amministratore può solo mediare come correttamente hai già fatto. Il proprietario dell’abitazione sottostante nel rifiutare l’accesso alla sua proprietà esercita un suo diritto, risultando possibile intervenire dall’esterno mediante opportune attrezzature.
#15 Inviato 8 Gennaio, 2022 G.Ago dice: Poichè il balcone è aggettante e i distacchi non interessano il frontalino, confermando quanto già scritto in #3, ove ho risposto ipotizzando tutti i casi possibili, in mancanza delle informazioni che ora hai fornito, alla messa in sicurezza del balcone e alla sua riparazione deve provvedere esclusivamente il proprietario del balcone. L’amministratore può solo mediare come correttamente hai già fatto. Il proprietario dell’abitazione sottostante nel rifiutare l’accesso alla sua proprietà esercita un suo diritto, risultando possibile intervenire dall’esterno mediante opportune attrezzature. Ri-concordo con te.👍
#16 Inviato 8 Gennaio, 2022 G.Ago dice: Il proprietario dell’abitazione sottostante nel rifiutare l’accesso alla sua proprietà esercita un suo diritto, risultando possibile intervenire dall’esterno mediante opportune attrezzature. Certo è possibile, ma è più oneroso. La Cassazione ha chiarito che occorrerà "accertare se la soluzione prescelta (accesso e passaggio per un determinato fondo altrui) sia l'unica possibile o, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo (riparazione o costruzione) con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo" (Cass. civ., n. 1801/2007).
#17 Inviato 8 Gennaio, 2022 condo77 dice: Certo è possibile, ma è più oneroso. La Cassazione ha chiarito che occorrerà "accertare se la soluzione prescelta (accesso e passaggio per un determinato fondo altrui) sia l'unica possibile o, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo (riparazione o costruzione) con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo" (Cass. civ., n. 1801/2007). Completando la citazione della massima: Ne consegue che, ove egli pervenga alla conclusione che il richiedente possa procurarsi "aliunde" l'invocato passaggio, con disagi e costi quanto meno pari a quelli che subirebbe il proprietario del fondo che dovrebbe subire il passaggio stesso, deve escludersi la sussistenza del requisito della necessità.
#18 Inviato 8 Gennaio, 2022 G.Ago dice: Completando la citazione della massima: Ne consegue che, ove egli pervenga alla conclusione che il richiedente possa procurarsi "aliunde" l'invocato passaggio, con disagi e costi quanto meno pari a quelli che subirebbe il proprietario del fondo che dovrebbe subire il passaggio stesso, deve escludersi la sussistenza del requisito della necessità. Certo, ma qui è evidente che pari non sono.
#19 Inviato 8 Gennaio, 2022 condo77 dice: Certo, ma qui è evidente che pari non sono. Non conoscendo il piano in cui è posto il balcone, i costi del nolo dell’attrezzatura necessaria , non affermerei con certezza che pari non sono.
#20 Inviato 8 Gennaio, 2022 G.Ago dice: Non conoscendo il piano in cui è posto il balcone, i costi del nolo dell’attrezzatura necessaria , non affermerei con certezza che pari non sono. Sappiamo che è l'ultimo, suppongo siano più di due in tutto. Ora è vero che di certo ci sono solo la morte e le tasse, ma se dovessi scommettere direi che il costo del nolo del cestello è maggiore del costo di suonare il campanello. Modificato 8 Gennaio, 2022 da condo77
#21 Inviato 8 Gennaio, 2022 G.Ago dice: Non conoscendo il piano in cui è posto il balcone, i costi del nolo dell’attrezzatura necessaria , non affermerei con certezza che pari non sono. Sappiamo solo che sono ultimo e penultimo... Marisab dice: ( per risparmiare in quanto e’ all’ultimo piano e noleggiare un cestello per fare questo piccolo ripristino non ne varrebbela pena).
#22 Inviato 8 Gennaio, 2022 condo77 dice: Sappiamo che è l'ultimo, suppongo siano più di due in tutto. Ora è vero che di certo ci sono solo la morte e le tasse, ma se dovessi scommettere direi che il costo del nolo del cestello è maggiore del costo di suonare il campanello. Se confronti il costo del noleggio giornaliero di una qualunque attrezzatura idonea al superamento almeno di due piani (altezza minima presumibile) col numero di operai necessari per lavorare in sicurezza, operando sul balcone, forse il costo del cestello e quello degli operai che suoneranno il campanello non sono dissimili. A meno che, per risparmiare sul costo della riparazione, commissioni il lavoro a operai factotum di sua conoscenza e fiducia, che avranno in massima cura la sicurezza come quelli in foto. Modificato 8 Gennaio, 2022 da G.Ago
#23 Inviato 8 Gennaio, 2022 G.Ago dice: Se confronti il costo del noleggio giornaliero di una qualunque attrezzatura idonea al superamento almeno di due piani (altezza minima presumibile) col numero di operai necessari per lavorare in sicurezza, operando sul balcone, forse il costo del cestello e quello degli operai che suoneranno il campanello non sono dissimili. A meno che, per risparmiare sul costo della riparazione, commissioni il lavoro a operai factotum di sua conoscenza e fiducia, che avranno in massima cura la sicurezza come quelli in foto. Bella foto. 👍 Cmq se il costo è lo stesso di cosa stiamo a discutere? Il problema si pone se il costo è diverso, sensibilmente diverso. E in tal caso ci si può appellare all'art. 843 c.c. come inizialmente esposto e come da sentenza riportata.