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xunmondomigliore

Riparto spese ascensore -     cosa ne pensate?

In questa discussione ho visto tanta buona volontà, tanti numeri, tante tabelle e tante ripartizioni, ma quando ho parlato con l'amministratore mi ha citato il regolamento condominiale, che a quanto pare è la legge inderogabile, in cui "le spese per la pulizia delle parti comuni sono suddivise in millesimi", quindi la mia sperata ripartizione delle spese di pulizia secondo i piani va a farsi benedire. Allora per le spese di pulizia non è proprio possibile fare niente?

 

Va pure a farsi benedire la spesa per l'USO dell'ascensore, che sarebbe poi la spesa per l'energia elettrica che lo aziona, in quanto detto regolamento stabilisce per ogni appartamento i suoi millesimi di ascensore (va detto che chi ha calcolato detti millesimi lo ha fatto alla coda di cane, perché sono numeri sballati, l'inquilino al 4° piano paga poco più di me che sono al piano rialzato mentre dovrebbe pagare almeno il triplo). Posso dirgli che l'USO non è una voce contemplata nell'art. 1124 che parla solo di "manutenzione e sostituzione" in modo di ottenere almeno lì una cosa buona e giusta? Esiste qualche pezza di appoggio per questa mia pretesa, qualche norma, legge o cos'altro?

Biscotto dice:

Posso dirgli che l'USO non è una voce contemplata nell'art. 1124 che parla solo di "manutenzione e sostituzione" in modo di ottenere almeno lì una cosa buona e giusta? Esiste qualche pezza di appoggio per questa mia pretesa, qualche norma, legge o cos'altro?

Il regolamento contrattuale è una CONVENZIONE (contratto) che supera il criterio legale di riparto quindi se nel tuo regolamento contrattuale è riportata la CONVENZIONE che indica che tutte le spese vanno ripartite per millesimi di proprietà, tutto va a farsi benedire  perchè è proprio la Legge (articolo 1123 del codice civile) che stabilisce che si può derogare al criterio di riparto legale tramite CONVENZIONE.

 

Articolo 1123 c.c.

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione...

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