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gimmi

Ripartizioni tra condomini ...

Buongiorno,sono in una palazzina di sei condomini ,e due anni fa di comune accordo durante un assemblea abbiamo deciso con la votazione di dividere tutte le spese in parti uguali,poi io e altri condomini ci siamo accorti che da circa una anno siamo tornati di nuovo alla divisione con in millesimi,allora ho chiamato l'amministratore e gli ho chiesto il perchè?e mi ha risposto che a un condomino nn andava più bene e che voleva la divisione in millesimi.Ora vi chiedo se è possibile fare questi cambiamenti a proprio piacimento per volontà di un solo condomino,oppure ci vuole il come accordo di tutti i condomini durante un assemblea.grazie

Dipende da come avete deliberato, perchè non è possibile cambiare il criterio legale se non con l'unanimità dei consensi, cioè 1000/1000, probabilmente quel condominio non aveva votato per la partizione in parti uguali, se è così ha pienamente ragione di chiedere che le spese siano divise come precisato dall'art 1123 cc e seguenti.

 

Corte di Cassazione, n. 17101/2006

E' affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i

condòmini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione

di servizi nell'interesse comune.

Ciò, perché eventuali deroghe venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un

mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca.

no anche quel condomino era d'accordo...

 

- - - Aggiornato - - -

 

Come dicevo anche quel condomino ha votato ed era d'accordo,ecco perchè chiedevo se aveva la facoltà senza votazione di tutti di ricambiare la ripartizione.

Ma c'era l'unanimità (1000/1000)? Perchè se questa non c'era anche il condomino che ha votato favorevole può far valere la nullità.

 

Ripartizione delle spese generali , Modifica dei criteri

Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 2000, n. 126

E' affetta da nullità (la quale può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea e ancorché abbia espresso voto favorevole, e risulta sottratta al termine d'impugnazione previsto dall'art. 1137, Codice civile,) la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i

condomini, si modifichino i criteri legali (art. 1123, Codice civile) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune, e ciò perché il riparto in base all'uso differenziato, previsto dal secondo comma del citato art. 1123, non è applicabile alle spese generali.

Allora se c'era unanimità vale il criterio adottato in assemblea, e per renderlo opponibile anche ad eventuali futuri acquirenti, è possibile registrare/trascrivere questo documento, però sarà necessario farlo con l'ausilio di un notaio.

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