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Bardi

Ripartizioni spese acqua: dubbio

chiaraz74 dice:

Se hai argomenti convincenti, appunto, da passarmi te ne sarei grata

Ho già scritto che l'installazione dei contatori di ripartizione (a consumo) è un obbligo di legge (europeo), quindi le norme dello Stato italiano e quelle del Regolamento di Condominio non possono essere in contrasto.

Ovviamente i contatori devono essere funzionanti, diversamente devono essere sostituiti.


Contatori acqua in condominio: non serve l’autorizzazione dell’assemblea
La ripartizione dei consumi d’acqua secondo la Cassazione

Per il tribunale di Milano le doglianze del condomino sono da respingere.

I giudici, infatti, richiamano innanzitutto l’orientamento della Suprema Corte (cfr. sentenza n. 17557/2014), la quale in relazione al criterio di addebito dei consumi d’acqua ha affermato che “in tema di condominio negli edifici, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 1123, primo comma, cod. civ., in base ai valori millesimali, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che, adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell’unità immobiliare, esenti dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell’anno”. Per cui, i criteri di ripartizione di cui all’art. 1123 c.c. (per millesimi di proprietà) o il diverso criterio indicato dal regolamento sono applicabili e legittimi solo “in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare”.
 

La decisione del tribunale di Milano

Inoltre, spiega il giudice meneghino, “la ripartizione a contatore è imposta dalle norme vigenti, che prevedono, anzi, come obbligatoria l’installazione di contatori individuali, soprattutto per le attività produttive o del terziario”.

Il riferimento è alla legge 36/1994 (sul servizio idrico integrato) nonché al successivo dpcm del 4 marzo 1996 che ha previsto l’obbligo della misurazione dei consumi, richiamando la direttiva comunitaria n. 75/33.

Nel suo complesso, tale normativa, sempre al fine di conseguire il risparmio idrico, specifica, poi, che deve essere prevista l’installazione di “contatori differenziati” per le attività produttive e del settore terziario (come nel caso di specie, in considerazione dell’utilizzo dell’unità immobiliare come ristorante).

Quindi, sostiene il tribunale, “l’installazione del contatore, con il conseguente addebito dei costi in base ai consumi effettivi registrati, contestata dall’attore, non solo è del tutto legittima, ma addirittura doverosa alla luce della normativa vigente e, pertanto, non era e non è neppure necessaria alcuna preventiva delibera condominiale autorizzativa dell’installazione medesima”.

A nulla rileva, precisa infine la sentenza, “che il regolamento contrattuale preveda la suddivisione delle spese per l’acqua in base ai millesimi di proprietà, perché la normativa sopra ricordata è di natura pubblicistica e anche di derivazione comunitaria, onde prevale sulle norme nazionali o locali eventualmente contrastanti e, ovviamente, sui regolamenti condominiali predisposti dai privati, anche se di natura contrattuale”.

Nel caso di specie, la delibera non ha introdotto alcun nuovo obbligo di installazione, in quanto solo ricognitiva dell’obbligo normativo di installazione del contatore individuale sopra illustrato.

Da qui il rigetto della domanda e la condanna alle spese per il condomino

La responsabilità è del singolo condomino e quindi ...

... dell'Assemblea che ha la possibilità di ricorrere al Giudice
Forse anche con riferimento a due articoli del Codice Civile

articolo 2043Risarcimento per fatto illecito

articolo 2051 Danno cagionato da cosa in custodia
 

chiaraz74 dice:

quale tipo di contabilizzatori/contatori proporrete?

Quelli con gestione da remoto...

 

chiaraz74 dice:

... ti risulta a questo punto che dal primo gennaio 2022 per questi condomini sia obbligatoria la lettura mensile?

??
AREA 665/2017/R/idr - ALLEGATO - TICSI

Articolo 26 - Modalità applicative del TIMSII

26.1 E' ammesso l’utilizzo, da parte del gestore, di distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale differenti da quelle previste al comma 7.2 del TIMSII nelle seguenti particolari casistiche...

ARERA 218/2016/R/idr - ALLEGATO - TIMSII
Articolo 7 - Obblighi di raccolta delle misure di utenza
7.1 Il gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:
a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l’anno;
b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l’anno.
7.2 Il gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale:
a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l’anno: 150 giorni solari;
b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l’anno: 90 giorni solari...


--link_rimosso--

In linea con quanto previsto dall’Autorità Nazionale di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) dal 1 gennaio 2018 è in vigore la nuova articolazione tariffaria del Servizio Idrico. (1)

La nuova articolazione è stata deliberata dal competente Ente di Governo dell’Ambito (per l’Emilia Romagna Atersir) con l’obiettivo di uniformare le tipologie di utilizzo del Servizio Idrico su tutto il territorio gestito.

In particolare, per le forniture di tipo domestico residente, è stata introdotta la tariffa pro-capite e, nel caso in cui sia già stato attivato lo scambio di informazioni con gli Uffici Comunali, tiene conto dell’effettiva composizione del nucleo famigliare come risultante dall’Ufficio Anagrafe.  

Per gli utenti dei comuni in cui tale scambio di informazioni non è ancora stato attivato, è prevista l’applicazione di 3 componenti standard. E’ data facoltà all’utente di dichiarare l’effettivo numero di componenti il nucleo familiare. 

Entro il 31/12/2021 è prevista l’attivazione dello scambio dati per tutti i comuni gestiti da Hera.

(1) in realtà sarà pienamente a regime dal 01/01/2022
Articolo 3 - Articolazione pro capite (AREA 665/2017/R/idr - ALLEGATO - TICSI)
...

3.3 L’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, che sia in possesso di tutte le informazioni e dei dati all’uopo necessari, definisce la quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell’effettiva numerosità dei componenti i di ciascuna utenza domestica residente, prevedendone l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018.
3.4 L’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, per il quale non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 3.3 (rinvenendosi l’esigenza di raccolta e riorganizzazione dei dati e delle informazioni necessarie), definisce la quota variabile del servizio di acquedotto:
a) sulla base di un criterio pro capite di tipo standard (ossia considerando un’utenza domestica residente tipo di tre componenti), prevedendone l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al completamento del set informativo necessario;
b) in considerazione dell’effettiva numerosità dei componenti i di ciascuna utenza domestica residente, a seguito dell’acquisizione di tutte le informazioni e dei dati all’uopo necessari, prevedendone la conseguente applicazione, comunque a decorrere dal 1° gennaio 2022.

COINCIDENZA...

Poteri di sopralluogo di amministratore e consiglieri - 21/10/2021
Poteri di sopralluogo di amministratore e consiglieri, gli appartamenti e l'inviolabilità del domicilio
Differente è il caso dell'accesso alle abitazioni private.

L'inviolabilità del domicilio rappresenta una norma di carattere costituzionale.

L'art. 14, primo e secondo comma, della Carta Fondamentale recita:

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale

La regola non soffre eccezioni in ambito civilistico: nessuno può intromettersi nel godimento che caratterizza la proprietà.

Quando è necessario l'accesso, se non c'è libero accordo, è un giudice a poter autorizzare. Si veda in tal senso l'art. 843 c.c. dedicato all'accesso al fondo.

Ciò vuol dire che l'amministratore e i consiglieri, anche qualora agissero quali suoi sostituti ex art. 1717 c.c. avrebbero possibilità di accesso alle abitazioni dei condòmini:

a) su espresso e previo consenso del condòmino, che può sempre ritirare la sua disponibilità (è reato di violazione di domicilio anche l'intrattenersi nella proprietà altrui dopo che è stato domandato di uscirne);

b) su ordine di un giudice dietro giustificato motivo.

Va rammentato che se i consiglieri agiscano quali sostituti dell'amministratore.

 

I collegamenti agli articoli 843 e 1717 del Codice Civile  li ho aggiunti io
 

Grazie Alberto... ne deduco che basta non aprire la porta per non pagare i propri consumi 😅
(Penso che il codice civile in ambito condominiale andrebbe decisamente riformato..)

ma che l'acqua a metro cubo almeno in alcune parti d'Italia, forse  costi troppo, lo vogliamo dire?

poi stiamo sempre lì.

dal dire al fare.

ma possibile che per controllare un contatore devi andare dal giudice?

e se comunque snche dopo una sentenza il proprietario non ti fa entrare vai dalla polizia per far eseguire coattivamente l'ordine?

queste situazioni sono la cartina di tornasole delle nostre realtà di convivenza.

e sarà paradossale, ma il riparto a millesimi secondo me è il meno polemico.

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chiaraz74 dice:

Grazie Alberto... ne deduco che basta non aprire la porta per non pagare i propri consumi 😅
(Penso che il codice civile in ambito condominiale andrebbe decisamente riformato..)

E torniamo alla soluzione più logica : dividere per i dati certi rilevati, in primo luogo, e poi ,per differenza,per i millesimi relativi a chi non ha fatto entrare il rilevatore. Ma voi siete minoranza ,e se l'amministratore non perora la vostra causa...

enrico dimitri dice:

ma il riparto a millesimi secondo me è il meno polemico

Da me, il 50% per teste ed il restante per millesimi. È ancora meno polemico.

Ed io ho ben due contatori in casa, per via che ci sono due colonne montanti che servono le due zone, bagni cucina.

enrico dimitri dice:

ma che l'acqua a metro cubo almeno in alcune parti d'Italia, forse  costi troppo, lo vogliamo dire?

Beh, se poi la paga un terzo dei condomini diventa ancora più cara 🤓

 

enrico dimitri dice:

Queste situazioni sono la cartina di tornasole delle nostre realtà di convivenza.

e sarà paradossale, ma il riparto a millesimi secondo me è il meno polemico.

Non sono molto d'accordo. Se vivo sola in 100 mq (perché sono una pensionata vedova) e nel mio condominio ho la famiglia di 7 persone che fa lavare anche i parenti in 60 mq (e magari, com'è successo qui, quando se ne va lascia pure una morosità di €6000 tra danni alla colonna degli scarichi, all'appartamento sottostante e bollette non pagate) saresti forse d'accordo con me che l'utenza andrebbe lasciata priva di acqua se non comunica le letture e non paga le spese... chissà perché dell'abbonamento a Sky non hanno mai saltato una rata...

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chiaraz74 dice:

saresti forse d'accordo con me che l'utenza andrebbe lasciata priva di acqua se non comunica le letture e non paga le spese...

Chiara,

una cosa è aver ragione, altra cosa è applicare la regola.

le furbate che ho visto in condominio sulla lettura del contatore dell'acqua, credimi, non le ho viste in nessun altro ambito condominiale.

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chiaraz74 dice:

l'utenza andrebbe lasciata priva di acqua se non comunica le letture e non paga le spese

Il giudice ,di fronte alle spese condominiali non pagate ,per impossibilità, stabilisce che siano gli altri condomini per il principio della sussidiarietà ,ad accolarsele . Come avviene per le bollette elettriche ,nelle quali c'è la quota di chi non paga ,spalmata su quelli che pagano...

Non è questo il caso, ma se con il buonsenso non si arriva, si ricorre al giudice e, qualora egli  stabilisse che chi non paga l'acqua ed altre spese condominiali,perché "non può", vi vedreste nella situazione sopra descritta; 

 spendereste soldi in avvocati per niente.

Abbiamo già avuto un pignorato. Dieci anni di causa per arrivare a 20.000 euro di arretrati, in gran parte spese per avvocato, tribunale e amministratore, e il pignoramento del quinto di una pensione da 1250 euro al mese.

Il proprietario, multipignorato, aveva un affittuario in nero che consumava acqua calda e fredda, riscaldamento e ascensore (al quarto piano con vari "clienti"), spese mai pagate ovviamente. Fortunatamente l'appartamento è stato venduto all'asta in febbraio. Purtroppo chi ha acquistato ha già rivenduto e speriamo che il nuovo proprietario sia migliore dei precedenti..

 

Per questo penso che il codice civile sia profondamente iniquo nei confronti dei chi vive in condominio. Ribadisco che certi articoli andrebbero modificati.

Modificato da chiaraz74
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Buongiorno, nel nostro condominio anni fa' , appena costruito il palazzo, alla prima assemblea è stato deciso di dividere la spesa relativa ai consumi dell'acqua per millesimi, pur essendoci diversi terrazzi che fanno da tetto. A distanza di anni alcuni di questi terrazzi si sono riempiti di piante, fra cui anche piante da frutto, che richiedono parecchia acqua (senza considerare lo spreco di acqua e lo stillicidio quotidiano da parte di uno dei condomini proprietario di uno dei terrazzi), inoltre uno dei proprietari di un terrazzo, oltre ad avere diverse piante ha sul terrazzo anche una vasca idromassaggio.

Alla luce di quanto sopra qualche anno fa' era stato proposto di mettere dei contatori/sottocontatori, ma alcuni  proprietari dei terrazzi hanno "convinto" l'assemblea dicendo che non ne valeva la pena in quanto, oltre al costo del sottocontatore, avremmo dovuto sostenere il costo del letturista ed altri costi, quindi ci sarebbe stato un aumento delle spese.

Visto quanto sopra vorrei riproporre l'installazione dei sottocontatori, chiedo se possibile sapere, indicativamente,  quali ulteriori spese si dovrebbero sostenere  e, se secondo voi, per i condomini, non proprietari di terrazzi, potrebbe esserci un reale risparmio ad installare i sottocontatori?

Grazie .

Il risparmio a mio parere c'è sempre anche se ovviamente proporzionale ai propri consumi. Un consiglio: fare installare contatori con lettura da remoto, in modo da abbassare i costi per le letture (credo) e soprattutto evitare la nostra situazione (impossibilità di accesso ai contatori analogici e loro lettura).

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Grazie Chiaraz per i consigli, una domanda la lettura dei contatori da remoto da chi verrebbe letta?

Pensando che i proprietari dei terrazzi non sarebbero favorevoli all'Installazione dei contatori c'è una normativa a cui ci si potrebbe appellare?

Grazie

chiaraz74 dice:

Grazie Alberto... ne deduco che basta non aprire la porta per non pagare i propri consumi 😅
(Penso che il codice civile in ambito condominiale andrebbe decisamente riformato..)

Una soluzione adottata da moltissimi condomini: l'assemble approva un regolamento sulla falsariga: 'se un utente impedisce l'accesso al dispositivo che rileva i consumi (riscaldmanto, ACS, ecc, ecc) rendendo impossibie verificare la congruità dei dati come l'integrità dei sigilli, i consumi verranno stimati.'

 

Una stima potrebbe essere il valore massimo 'consumato' tra gli altri utenti, magari maggiorato del 10%-20%.

 

Ho visto molti tentativi per contestare questa procedura, anche da parte di avvocati. Ma non ho mai sentito un giudice, se poi chi contestava 'andava a fondo' (MOLTO raramente), a dare ragione alla contestazione.

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enrico dimitri dice:

ma che l'acqua a metro cubo almeno in alcune parti d'Italia, forse  costi troppo, lo vogliamo dire?

Lo possiamo dire e scrivere... dipende da molti fattori...

... dal territorio (pianura, collina, montagna), dai km delle condutture, dalla vetustà delle condutture (e le conseguenti perdite) ...

Genova, Milano, Roma (acquedotti più lunghi), Torino, Napoli...

ACQUEDOTTI ITALIANI : TRADIZIONI O ANOMALIE?

Per avere un quadro complessivo sullo stato del servizio idrico integrato, riguardo gli aspetti tariffari, la qualità e le tutele, puoi consultare i dati del dossier provincia per provincia sul sito INFORMAP, https://informap-cittadinanzattiva.org/, oppure Scaricare il report.

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Rafa1 dice:

Una soluzione adottata da moltissimi condomini: l'assemble approva un regolamento sulla falsariga: 'se un utente impedisce l'accesso al dispositivo che rileva i consumi (riscaldmanto, ACS, ecc, ecc) rendendo impossibie verificare la congruità dei dati come l'integrità dei sigilli, i consumi verranno stimati.

Per legge ripartizione a consumo reale... non stimato / presunto... diversamente millesimi di proprietà...

Acqua: lettura del contatore e consumo presunto - 13/12/2015
Se è illegittimo il consumo presunto al Gestore che distribuisce l'acqua...
Il prezzo della fornitura deve infatti essere commisurato all’effettivo consumo e non può essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che prescindano totalmente dalla situazione reale e si appalesino, pertanto, illogici [2].
[2] Trib. Napoli sent. del 21.11.2001, Giud. Pace Nocera Inferiore sent. del 16.20.2009, Giud. Pace Castellammare del Golfo 16.07.2004.

 

Non può essere richiesto il canone idrico sulla base dei consumi presuntivi - 13/05/2010
Il canone per l'erogazione d'acqua potabile ad uso domestico - data non riportata

Ale97 dice:

Grazie Chiaraz per i consigli, una domanda la lettura dei contatori da remoto da chi verrebbe letta?

Dalla Società che presterà la sostituzione dei contatori di sottrazione: conserverà la proprietà e quindi proporrà un canone e quant'altro...

SMART | Contatori acqua sanitaria con telelettura via radio

Lettura a distanza di contatori intelligenti

Leggiamo i contatori come minimo una volta al mese per raccogliere i dati. In questo modo siamo sicuri di individuare subito eventuali perdite. Prima che adottassimo il sistema di lettura da remoto, le perdite negli appartamenti potevano essere rilevate solo in occasione della lettura annuale.

Telelettura contatore acqua

Funzioni
1. Chiusura erogazione acqua da remoto.
2. Rileva lo scatto del contatore e registra il consumo mensile.
3. Rileva la frode magnetica e ne registra data, ora e durata.
4. Rileva eventuali guasti sul contatore.
5. Rileva la portata e calcola eventi come 'Perdite' e 'Overflow'.
6. Rileva il flusso invertito.
7. Calcola l'intervallo di  trasmissione radio  e  invia il pacchetto allo scattare del tempo pre- impostato.
8. Invia il pacchetto dati su richiesta da remoto.
9. Configurazione da remoto.

(10. Caffè, cioccolata, the... a parte) 😀

Informazioni trasmesse
1. Avviso di erogazione acqua chiusa/aperta.
2. Codice identificativo del contatore.
2. Indice di consumo.
3. Allarmi: batteria scarica, frode magnetica, overflow, perdita acqua, contatore fermo, flusso invertito.
4. Altre informazioni su richiesta.

Alberto.Cannaò dice:

Per legge ripartizione a consumo reale... non stimato / presunto... diversamente millesimi di proprietà...

Acqua: lettura del contatore e consumo presunto - 13/12/2015
Se è illegittimo il consumo presunto al Gestore che distribuisce l'acqua...
Il prezzo della fornitura deve infatti essere commisurato all’effettivo consumo e non può essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che prescindano totalmente dalla situazione reale e si appalesino, pertanto, illogici [2].
[2] Trib. Napoli sent. del 21.11.2001, Giud. Pace Nocera Inferiore sent. del 16.20.2009, Giud. Pace Castellammare del Golfo 16.07.2004.

 

Non può essere richiesto il canone idrico sulla base dei consumi presuntivi - 13/05/2010
Il canone per l'erogazione d'acqua potabile ad uso domestico - data non riportata

Alberto, stiamo parlando di cose diverse: una cosa è la fornitura del sevizio da parte di una utility (acqua, teleriscaldmanto, ecc), ben altra è la suddivisione dei costi all'interno del condominio, dove è l'assemblea che regolamenta (entro paletti). Non valgono le stesse regole!

  • Grazie 1
Alberto.Cannaò dice:

Dalla Società che presterà la sostituzione dei contatori di sottrazione: conserverà la proprietà e quindi proporrà un canone e quant'altro...

SMART | Contatori acqua sanitaria con telelettura via radio

Lettura a distanza di contatori intelligenti

Leggiamo i contatori come minimo una volta al mese per raccogliere i dati. In questo modo siamo sicuri di individuare subito eventuali perdite. Prima che adottassimo il sistema di lettura da remoto, le perdite negli appartamenti potevano essere rilevate solo in occasione della lettura annuale.

Telelettura contatore acqua

Funzioni
1. Chiusura erogazione acqua da remoto.
2. Rileva lo scatto del contatore e registra il consumo mensile.
3. Rileva la frode magnetica e ne registra data, ora e durata.
4. Rileva eventuali guasti sul contatore.
5. Rileva la portata e calcola eventi come 'Perdite' e 'Overflow'.
6. Rileva il flusso invertito.
7. Calcola l'intervallo di  trasmissione radio  e  invia il pacchetto allo scattare del tempo pre- impostato.
8. Invia il pacchetto dati su richiesta da remoto.
9. Configurazione da remoto.

(10. Caffè, cioccolata, the... a parte) 😀

Informazioni trasmesse
1. Avviso di erogazione acqua chiusa/aperta.
2. Codice identificativo del contatore.
2. Indice di consumo.
3. Allarmi: batteria scarica, frode magnetica, overflow, perdita acqua, contatore fermo, flusso invertito.
4. Altre informazioni su richiesta.

Mi interesserebbe capire meglio come tecnicamente funziona il sistema proposto. Ad es. come riescono a chiudere l'acqua da remoto. Allora deve essere un 'sistema' e non solo un semplice contatore per acqua.

 

Potresti gentilmente indicare un link per una scheda tecnica?

Alberto.Cannaò dice:

Dalla Società che presterà la sostituzione dei contatori di sottrazione: conserverà la proprietà e quindi proporrà un canone e quant'altro...

SMART | Contatori acqua sanitaria con telelettura via radio

Lettura a distanza di contatori intelligenti

Leggiamo i contatori come minimo una volta al mese per raccogliere i dati. In questo modo siamo sicuri di individuare subito eventuali perdite. Prima che adottassimo il sistema di lettura da remoto, le perdite negli appartamenti potevano essere rilevate solo in occasione della lettura annuale.

Telelettura contatore acqua

Funzioni
1. Chiusura erogazione acqua da remoto.
2. Rileva lo scatto del contatore e registra il consumo mensile.
3. Rileva la frode magnetica e ne registra data, ora e durata.
4. Rileva eventuali guasti sul contatore.
5. Rileva la portata e calcola eventi come 'Perdite' e 'Overflow'.
6. Rileva il flusso invertito.
7. Calcola l'intervallo di  trasmissione radio  e  invia il pacchetto allo scattare del tempo pre- impostato.
8. Invia il pacchetto dati su richiesta da remoto.
9. Configurazione da remoto.

(10. Caffè, cioccolata, the... a parte) 😀

Informazioni trasmesse
1. Avviso di erogazione acqua chiusa/aperta.
2. Codice identificativo del contatore.
2. Indice di consumo.
3. Allarmi: batteria scarica, frode magnetica, overflow, perdita acqua, contatore fermo, flusso invertito.
4. Altre informazioni su richiesta.

grazie, Alberto vedrò di informarmi per capire bene i costi  e proporre in una prossima assemblea

Rafa1 dice:

Alberto, stiamo parlando di cose diverse: una cosa è la fornitura del sevizio da parte di una utility (acqua, teleriscaldmanto, ecc), ben altra è la suddivisione dei costi all'interno del condominio, dove è l'assemblea che regolamenta (entro paletti). Non valgono le stesse regole!

L'obbligo di installare i ripartitori individuali ed i periodici controlli sul corretto funzionamento (e quindi la sostituzione), nonché la ripartizione a consumo è una prescrizione da Direttiva europea senza alcuna distinzione... anche da parte del Regolamento di Condominio contrattuale contra legem

Le sentenze di cassazione citano alcune norme nazionali e queste su prescrizione europea...

Da cui obbligo di contatori individuali e ripartizione a consumo, diversamente millesimi di proprietà

Sempre da Direttiva europea dal 2018 nuovo sistema tariffario TICSI (che sostituisce l'attuale TIMSII), a regime dal 01/01/2022, che prenderà come riferimento determinati parametri: il numero delle utenze domestiche e non domestiche (prima di norma contratto stipulato con solo utenze domestiche, anche di tipo misto); il numero delle persone (se non segnalato in automatico saranno 3, con riferimento alla famiglia standard, quindi se in un appartamento ci abita una sola persona sarà conteggiata come 3); se residente o non residente (se non segnalato in automatico probabilmente sarà non residente); diverse fasce di consumo in base ai precedenti parametri...

Rafa1 dice:

Potresti gentilmente indicare un link per una scheda tecnica?

Cercherò di capire anch'io alla prossima assemblea in 2a convocazione fissata per il 25/10/2021

Non so ancora nulla su quale modello di contatore proposto...
La soluzione migliore è cercare una Società che presterà il servizio e chiedere cosa propone
Contatori per acqua fredda e calda --> Smart Meter modello QDFM-R-CLW (scheda tecnica)

Presumo qualcosa di simile (in scala ridotta) a TELELETTURA CONTATORI ACQUA
UNA SOLUZIONE CHE SI RIVOLGE DUNQUE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE CHE GESTISCONO RETI IDRICHE, LE QUALI NECESSITANO DI MONITORARE, E QUINDI GESTIRE, LA TELELETTURA DEI CONSUMI DA REMOTO.

Alberto.Cannaò dice:

L'obbligo di installare i ripartitori individuali ed i periodici controlli sul corretto funzionamento (e quindi la sostituzione), nonché la ripartizione a consumo è una prescrizione da Direttiva europea senza alcuna distinzione... anche da parte del Regolamento di Condominio contrattuale contra legem

Le sentenze di cassazione citano alcune norme nazionali e queste su prescrizione europea...

Da cui obbligo di contatori individuali e ripartizione a consumo, diversamente millesimi di proprietà

Sempre da Direttiva europea dal 2018 nuovo sistema tariffario TICSI (che sostituisce l'attuale TIMSII), a regime dal 01/01/2022, che prenderà come riferimento determinati parametri: il numero delle utenze domestiche e non domestiche (prima di norma contratto stipulato con solo utenze domestiche, anche di tipo misto); il numero delle persone (se non segnalato in automatico saranno 3, con riferimento alla famiglia standard, quindi se in un appartamento ci abita una sola persona sarà conteggiata come 3); se residente o non residente (se non segnalato in automatico probabilmente sarà non residente); diverse fasce di consumo in base ai precedenti parametri...

Ripeto, devi differenziare tra fornitura di un servizio (es. aquedotto) e ripartizione all'interno del condominio.

 

Anche il Dlgs 102/14 e smi, che ha implementato le Direttive Europee ne fa una chiara differenza (es: art. 9 comma 5 si riferisce chiaramente ai 'sottocontatori' per energia termica e/o ACS), mentre per quelli di 'fornitura' parlano altri articoli.

 

Per le forniture (gas, acqua, teleriscaldamento, ecc) è responsabile l'ARERA. Infatti 'TICSI', ecc, è emanato dall'ARERA.

 

Per la suddivisione dei costi all'interno del condominio l'ARERA non ha nessuna competenza.

 

Se non è chiara questa cosa, rischiamo di fare una madornale confusione.

Alberto.Cannaò dice:

UNA SOLUZIONE CHE SI RIVOLGE DUNQUE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE CHE GESTISCONO RETI IDRICHE, LE QUALI NECESSITANO DI MONITORARE, E QUINDI GESTIRE, LA TELELETTURA DEI CONSUMI DA REMOTO.

Appunto, mi meravigliavo perchè mi sembrava che quella soluzione è pensata per chi fornisce il servizio (contatore di fornitura - vende l'acqua) e meno per la suddivisione dei costi all'interno del condominio (ripartire i costi dopo il contatore di fornitura).

Rafa1 dice:

Se non è chiara questa cosa, rischiamo di fare una madornale confusione.

Obbligo installazione contatori acqua di ripartizione nei condomini - 22/10/2010

Il D.P.C.M. 4 marzo 1996 - Disposizioni in materia di risorse idriche (In GU 14 marzo 1996, n. 62, S.O.) impone l'obbligo, ad ogni singola unità abitativa, di installare dei contatori di ripartizione del consumo dell'acqua.

Ho scritto Presumo qualcosa di simile (in scala ridotta) a TELELETTURA CONTATORI ACQUA

 

Alberto.Cannaò dice:

Obbligo installazione contatori acqua di ripartizione nei condomini - 22/10/2010

Il D.P.C.M. 4 marzo 1996 - Disposizioni in materia di risorse idriche (In GU 14 marzo 1996, n. 62, S.O.) impone l'obbligo, ad ogni singola unità abitativa, di installare dei contatori di ripartizione del consumo dell'acqua.

Ho scritto Presumo qualcosa di simile (in scala ridotta) a TELELETTURA CONTATORI ACQUA

 

A parte che queste normative sono state 'inaquate' dalla legislazione successiva (l'articolo citato è del 2010) delegando molto dell'applicazione alle Regioni, questo semmai parla di obbligo di installare un contatore d'acqua divisionale e non parla di come devono essere ripartiti i costi. A parte che dovrebbe essere ovvio che, se esiste un contatore, la ripartizione deve essere basata sui consumi.

 

Sull'ACS la legislazione è più chiara e immediata (obbligo previsto dal Dlgs 102/14 e smi).

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