#1 Inviato 13 Luglio, 2014 Si debbono sostituire le porte come in oggetto e in assemblea abbiamo votato per la ripartizione della spese 50% per millesimi (tutti, anche piano terra e ingresso indipendente) e 50% per altezza di piano. Ora non sono più sicuro che tale ripartizione sia corretta. Si può rifare la votazione e proporre tutto a millesimi o comunque la ripartizione adottata è corretta?
#3 Inviato 13 Luglio, 2014 Le spese di conservazione e manutenzione dell'impianto vanno ripartite per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in proporzione all'altezza di ciascun piano dal suolo. Questo criterio vale per tutte le spese: per esempio, forza motrice, verifiche periodiche, sostituzione delle funi, del motore o dell'argano, se però la sostituzione di parti dell'impianto non dipende dall'usura, ma dalla volontà di migliorarne il funzionamento, la spesa va suddivisa soltanto in base ai millesimi di proprietà.
#4 Inviato 13 Luglio, 2014 L'art. 1124 è chiaro. Qualsiasi spesa, sia di manutenzione che si sostituzione ascensore, va ripartita con il criterio 50%+50% salvo convenzione (regolamento contrattuale o unanimità di 1.000 millesimi)
#5 Inviato 13 Luglio, 2014 La spesa per la sostituzione delle porte prescinde dall'uso che se ne fa e quindi si applica la tabella proprietari. A meno ché non sia previsto diversamente nel regolamento di condominio.
#6 Inviato 13 Luglio, 2014 La spesa per la sostituzione delle porte prescinde dall'uso che se ne fa e quindi si applica la tabella proprietari.A meno ché non sia previsto diversamente nel regolamento di condominio. Prendo atto della tua opinione però.... io resto della mia. Con la nuova riforma l'art. 1124 prevede il riparto al 50% perfino per la sostituzione di un intero ascensore, possibile che non usi lo stesso criterio per la sostituzione della sua sola porta? A parte che non è detto che la sostituzione non sia dovuta all'uso. Guarda caso al mio ascensore si son rotti proprio i rulli della porta dell'ultimo piano che è quello che si apre di più; la discussione è a questo link: --link_rimosso-- Poi è mia opinione che anche se si trattasse di una porta tipo vecchi ascensori a retina in ferro, per manutenzione ascensore non deve intendersi esclusivamente la cabina o l'argano o il motore. Secondo me fa parte dell'ascensore anche il pulsante di chiamata incastrato nel muro del pianerottolo ed anche sostituire quel pulsante fa parte della manutenzione/sostituzione indicata nel 1124. Purtroppo abbiamo solo vecchie sentenze ante/riforma in cui qualche Giudice sentenziava pro 1124 per analogia e qualcuno sentenziava spese più importanti con il 1° comma 1123. Credo che il dettato del nuovo art. 1124 non consenta più dubbi... certo per ogni singolo caso decide il Giudice ed io aspetto di vedere una sentenza pro 1123 1° comma che sia più recente del 18/06/2013.
#7 Inviato 13 Luglio, 2014 Prendo atto della tua opinione però.... io resto della mia.Con la nuova riforma l'art. 1124 prevede il riparto al 50% perfino per la sostituzione di un intero ascensore, possibile che non usi lo stesso criterio per la sostituzione della sua sola porta? A parte che non è detto che la sostituzione non sia dovuta all'uso. Guarda caso al mio ascensore si son rotti proprio i rulli della porta dell'ultimo piano che è quello che si apre di più; la discussione è a questo link: --link_rimosso-- Poi è mia opinione che anche se si trattasse di una porta tipo vecchi ascensori a retina in ferro, per manutenzione ascensore non deve intendersi esclusivamente la cabina o l'argano o il motore. Secondo me fa parte dell'ascensore anche il pulsante di chiamata incastrato nel muro del pianerottolo ed anche sostituire quel pulsante fa parte della manutenzione/sostituzione indicata nel 1124. Purtroppo abbiamo solo vecchie sentenze ante/riforma in cui qualche Giudice sentenziava pro 1124 per analogia e qualcuno sentenziava spese più importanti con il 1° comma 1123. Credo che il dettato del nuovo art. 1124 non consenta più dubbi... certo per ogni singolo caso decide il Giudice ed io aspetto di vedere una sentenza pro 1123 1° comma che sia più recente del 18/06/2013. Hai ragione, ma che io sappia l'applicazione dell'art. 1124 per gli ascensori, è sempre stata fatta, solo che ora il legislatore l'ha consacrata con la riforma.
#8 Inviato 13 Luglio, 2014 Anche io resto della mia... Nel caso specifico non si tratta di manutenzione alla porta (come nel tuo caso riferendomi al link) bensì di sostituzione integrale delle porte stesse; a maggior ragione se tale sostituzione sia collegata a questioni di sicurezza o adeguamento a norme CE.
#9 Inviato 13 Luglio, 2014 ciao Giovanni Inga non ha torto se si tratta di ammodernamento, ma è corretta la indicazione di Leonardo e Kurt se si tratta di riparazione o sostituzione. Almeno, questo è il mio parere.
#10 Inviato 14 Luglio, 2014 Giovanni è stato cambiato il codice civile. Ora sempre è comunque, qualsiasi spesa di ascensore, con l'esclusione dell'installazione totale nuova e non in sostituzione, si applica sempre il 1124
#11 Inviato 14 Luglio, 2014 ciao dissento dalla tua affermazione, visto che non è così. Si parla di manutenzioni e sostituzione, ma non di aggiunte o migliorie.
#12 Inviato 14 Luglio, 2014 ciao dissento dalla tua affermazione, visto che non è così. Si parla di manutenzioni e sostituzione, ma non di aggiunte o migliorie. domanda iniziale: Si debbono sostituire le porte come in oggetto e in assemblea abbiamo votato per la ripartizione della spese 50% per millesimi (tutti, anche piano terra e ingresso indipendente) e 50% per altezza di piano. Ora non sono più sicuro che tale ripartizione sia corretta. Si può rifare la votazione e proporre tutto a millesimi o comunque la ripartizione adottata è corretta?
#13 Inviato 14 Luglio, 2014 Art. 1124 Codice Civile Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari qualora non siano di proprietà comune. Sostituire delle porte non è innovazione e non è aggiunta e/o miglioria Unico contrappunto eventuale l' unità con ingresso indipendente e forse quelli al piano terra (da verificare se ne hanno uso)
#14 Inviato 14 Luglio, 2014 ciao Sostituzione, per me ha un significato preciso che non è quello di innovazione. Se ammoderno l'ascensore con il cambiamento delle porte a doppia antina manuale con un sistema a scorrimento automatico o simile, per me è innovazione e quindi tale spesa va a millesimi generali e non in base all'art. 1124 cod. civ.. Se invece sostituisco il preesistente eè giusto che sia in base all'art. 1124 cod. civ. Molto però dipende anche dalla motivazione della decisione, in quanto, se l'intervento si rende necessario per il regolare funzionamento, è una cosa ( 1124), ma se pur funzionando regolarmente l'ascensore, si decide di intervenire per rendere più ampio o più facile l'uso, la cosa è molto diversa.
#15 Inviato 14 Luglio, 2014 ciao Sostituzione, per me ha un significato preciso che non è quello di innovazione. Se ammoderno l'ascensore con il cambiamento delle porte a doppia antina manuale con un sistema a scorrimento automatico o simile, per me è innovazione e quindi tale spesa va a millesimi generali e non in base all'art. 1124 cod. civ.. Se invece sostituisco il preesistente eè giusto che sia in base all'art. 1124 cod. civ. Molto però dipende anche dalla motivazione della decisione, in quanto, se l'intervento si rende necessario per il regolare funzionamento, è una cosa ( 1124), ma se pur funzionando regolarmente l'ascensore, si decide di intervenire per rendere più ampio o più facile l'uso, la cosa è molto diversa. Non ti accorgi che ti sei contraddetto in poche parole? SE aggiungi il motore ad un cencello condominiale esistente non è innovazione (e di questo trovi giurisprudenza). Se raddoppi la superficie del parcheggio esistente riducendo la dimensione del giardino condominiale non fai innovazione (e di questo trovi giurisprudenza). Se sostituisci "parti" di un ascensore che già esiste non puoi mai addurre che sia una innovazione...ma saranno sempre manutenzioni ordinarie e/o straordinarie. Solo qualora tali modifiche mutino sostanzialmente l' aspetto e l' uso dell' impianto/manufatto incidendo anche su altre parti comuni e fossero di notevole rilevanza economica (condizionale perchè spetta ad un Tribunale la decisione) si potrebbe parlare di spesa voluttuaria od eccessivamente onerosa ( e di questo trovi giurisprudenza ...che però è datata e pre-riforma). In definitiva non sussistono motivi per adottare criteri diversi dal 1124
#16 Inviato 14 Luglio, 2014 ciao Sostituzione, per me ha un significato preciso che non è quello di innovazione. Se ammoderno l'ascensore con il cambiamento delle porte a doppia antina manuale con un sistema a scorrimento automatico o simile, per me è innovazione e quindi tale spesa va a millesimi generali e non in base all'art. 1124 cod. civ.. Se invece sostituisco il preesistente eè giusto che sia in base all'art. 1124 cod. civ. Molto però dipende anche dalla motivazione della decisione, in quanto, se l'intervento si rende necessario per il regolare funzionamento, è una cosa ( 1124), ma se pur funzionando regolarmente l'ascensore, si decide di intervenire per rendere più ampio o più facile l'uso, la cosa è molto diversa. difatti tecnicamente e' una manutenzione migliorativa (che poi derivi da volonta' dei condomini o da imposizione di norme ,la cosa tecnicamente non cambia )e comunque non e' un 'innovazione . (istallazione di un impianto ex novo in edificio privo )
#17 Inviato 15 Luglio, 2014 Ciao a Diego, confermo che non c'è alcuna contraddizione nelle mie affermazioni. Se io aggiungo un motore ad un cancello che non lo aveva, nn è manutenzione straordinaria, ma innovazione. Se riparo tale motore è ordinaria, se lo sostituisco perché obsoleto, è ancora ordinaria, ma se lo sostituisco perchè guastatosi definitivamente prima del tempo normale d'usura, è straordinaria. a Capocheyenn, vorrei chiedere che cosa è una "manutenzione migliorativa" , quindi destinata a migliorare lo status quo ante intervento, se non una innovazione. Il concetto di innovazione non è limitato alla sola situazione di installazione di un impianto ex novo, ma se aggiungo funzioni, checché ne pensi qualcuno, innovo, anche seppur parzialmente, e .... non mantengo. Per assurdo, se installo la gettoniera o collegamento telefonico che non preesisteva, non installo un ascensore nuovo, ma gli aggiungo solo funzioni che prima non aveva, quindi non mantengo, ma innovo. Comunque, ritengo che si tratti di valutazioni opinabili dove tutti i punti di vista hanno il suo pregio.
#18 Inviato 15 Luglio, 2014 Ciao a Diego, confermo che non c'è alcuna contraddizione nelle mie affermazioni. Se io aggiungo un motore ad un cancello che non lo aveva, nn è manutenzione straordinaria, ma innovazione. .. Vado di fretta e ho poco temo...ti avevo parlato di giurisprudenza sul merito e questa è la prima che mi è arrivata sotto mano. Premetto che sono il prio a valutare "leggerina" la sentenza di un Tribunale generico...ma esistono altre "fonti" per dimostrare l' assunto: Non costituisce innovazione, ma semplice modificazione della cosa comune, la sostituzione dei cancelli di ingresso e uscita dei box, con sistema di apertura manuale, con altri a movimento automatizzato. Pertanto la relativa spesa può essere validamente deliberata dall’assemblea dei condomini con le maggioranze previste dall’art. 1136, secondo e terzo comma, cod. civ. Trib. civ. Monza, 14/12/1984 Ipse dixit
#19 Inviato 15 Luglio, 2014 ciao Leggendo il Devoto Oli - innovazione: "introduzione di sistemi nuovi e criteri nuovi. .... poi puoi proseguire personalmente. Se il giudice dice che non è innovazione una innovazione, cancelliamo dal vocabolario e dai testi di legge tare termine. O ci intendiamo sui termini e significato della lingua italiana, o a questo punto, ... va bene tutto,..... è questo è infatti il problema della giustizia italiana dove c'è sempre un nuovo azzeccagarbugli, naturalmente, sulla tua pelle e a tue spese.
#20 Inviato 15 Luglio, 2014 Comprendo e concordo che a volte sarebbe necessario un vocabolario italiano-legalese e viceversa...la prima volta son rimasto interdetto pure io. IN realtà (almeno in questo caso) non viene fatto uso diverso del significato del termine, ma si valuta l' incidenza riguardo all' intera realtà condominiale (edificio)...altrimenti ogni singola "virgola" equivarrebbe a innovazione. Camillo50 resta sempre Camillo50 anche se...decide di farsi crescere/acconciare i capelli come i "rasta" (Bob Marley per capirci). Se Camillo50 non è automunito e compra una utilitaria...fà innovazione...se poi cambia i sedili con altri di tipo sportivo non fa innovazione perchè i sedili già li aveva.
#21 Inviato 15 Luglio, 2014 Ritornando al nocciolo della questione, se tutte le spese sono divise con le tabelle ascensore, per le porte, secondo voi, è ravvisabile un uso più intenso per chi abita ai piani più alti?
#22 Inviato 15 Luglio, 2014 Appunto per quello si suddivide secondo Art. 1124 con 50+50...ma se ci ragioni non è tanto per le porte il maggior uso quanto per motore e funi.🙂
#23 Inviato 15 Luglio, 2014 Tali spese rientrano tra quelle previste dall’art. 1124 cod. civ. solo se dipendono da interventi correlati con l’intensità dell’uso, con la vetustà, con guasti accidentali, con la conseguenza che esse vanno ripartite in base ai valori di proprietà delle unità immobiliari, a meno chè non si rientri nei casi sopra citati.
#24 Inviato 15 Luglio, 2014 Raga, ho capito che vi piace "scervellarvi" disquisendo se una spesa è innovazione, miglioria, adeguamento sicurezza etc... ma .... se c'è una cosa buona che fatto il nuovo codice è semplificarci la vita tutte le spese dell'ascensore si ripartiscono in base al 1124 stop (esclusa l'installazione quando non c'è)
#25 Inviato 15 Luglio, 2014 Tali spese rientrano tra quelle previste dall’art. 1124 cod. civ. solo se dipendono da interventi correlati con l’intensità dell’uso, con la vetustà, con guasti accidentali, con la conseguenza che esse vanno ripartite in base ai valori di proprietà delle unità immobiliari, a meno chè non si rientri nei casi sopra citati. Hai letto tutte queste cose nell'art. 1124? A me non pare si faccia distinzione di interventi circa la "manutenzione e sostituzione" a causa di un motivo piuttosto che un altro per cui ritengo che anche la spesa per la sostituzione della batteria della luce di emergenza presente in cabina, che non dipende dall'intensità d'uso di ciascuno, sia da ripartire con il criterio del 1124.