#1 Inviato 2 Marzo, 2015 Buongiorno a tutti. Vi espongo i fatti: 1- Palazzo con due tabelle millesimali Tab. A (proprietà) Tab. B (scale) 2- Ci sono 12 unità immobiliari, di cui 6 con ingresso comune (Tab. B.) e 6 con ingressi esterni (2 negozi e 4 appartamenti) 3- Le tabelle millesimali sono state redatte ante 2000 e sono state approvate all'unanimità. I lavori da fare interesseranno tutto il vano scale, incluso l'androne (da cui si accede ai 6 appartamenti e al tetto). In pratica verranno smantellati gli attuali marmi e piastrelle, posizionati nuovi, intonacate e verniciate le pareti dell'intero androne e cassa scale. Come dividete le spese????
#2 Inviato 2 Marzo, 2015 Buongiorno a tutti.Vi espongo i fatti: 1- Palazzo con due tabelle millesimali Tab. A (proprietà) Tab. B (scale) 2- Ci sono 12 unità immobiliari, di cui 6 con ingresso comune (Tab. B.) e 6 con ingressi esterni (2 negozi e 4 appartamenti) 3- Le tabelle millesimali sono state redatte ante 2000 e sono state approvate all'unanimità. I lavori da fare interesseranno tutto il vano scale, incluso l'androne (da cui si accede ai 6 appartamenti e al tetto). In pratica verranno smantellati gli attuali marmi e piastrelle, posizionati nuovi, intonacate e verniciate le pareti dell'intero androne e cassa scale. Come dividete le spese???? Rifacimento androne con tab A Dal primo gradino in poi con tabella B
#3 Inviato 2 Marzo, 2015 Leonardo il rifacimento delle scale, da ultime sentenze pare ci sia orientamento difforme, perchè non dovrebbero contribuire anche i negozi (con 50% tabella proprietà) se hanno l'accesso al tetto? Il motivo è la presenza di un regolamento che approvato all'unanimità è divenuto contrattuale?
#4 Inviato 2 Marzo, 2015 Leonardo il rifacimento delle scale, da ultime sentenze pare ci sia orientamento difforme, perchè non dovrebbero contribuire anche i negozi (con 50% tabella proprietà) se hanno l'accesso al tetto? Il motivo è la presenza di un regolamento che approvato all'unanimità è divenuto contrattuale? Le tabelle approvate all'unanimità le ritengo contrattuali per chi le ha approvate e pertanto solo un nuovo acquirente potrebbe impugnarle. Per il resto, per via del poco chiaro art. 1124 circa: "Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono..." perfino la Giurisprudenza è discordante se quell' "a cui servono" significa a tutti quelli coperti dal tetto o solo a quelli che lo usano. La mia opinione è che in primis si applicano le tabelle che derogano il criterio legale; se si dovesse applicare il criterio legale io sono per la partecipazione anche dei negozi perchè sono anche loro comproprietari e quindi compartecipazione al 50% della spesa come da art. 1124.
#5 Inviato 2 Marzo, 2015 Grazie del chiarimento. In poche parole bisognerebbe valutare quanto inciderebbe sui negozi tale spesa, perchè litigare per magari 100 euro in più non ne vale la pena e rischiare che il negozio impugni la delibera e si vada avanti con una causa decennale.....siamo in Italia....nulla è mai chiaro e inequivocabile (e meno male che hanno fatto la riforma!!!!)