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Daniele1980

Ripartizione spese rifacimento balconi - cosa ne pensate?

Buonasera a tutti.

seguo spesso il forum e vorrei chiedere un consiglio sulla modalità di ripartizione per l'eventuale rifacimento di porzioni sia interne che esterne dei balconi che potete vedere sull'immagine allegata.

Ad una prima occhiata, io userei il 1126 per i piani inferiori, come se fossero lastrici esclusivi che fanno da copertura.

Mentre per i piani superiori (cioè i balconi allineati in alto) userei il 1125.

Infine le parti laterali esterne le tratterei come condominiali...

Cosa ne pensate?

Grazie fin da ora per i vostri pareri.

 

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Tuttavia la novella normativa del 2012 ha inserito espressamente le facciate tra le parti comuni, senza alcuna indicazione della funzione strutturale alla quale aveva fatto riferimento la giurisprudenza nel corso degli anni. Può quindi essere ipotizzata una funzione meramente estetica della facciata – essendo la funzione strutturale svolta da altri elementi esplicitamente indicati dallo steso art.1117cc – anch’essa certamente funzione comune, aumentando la godibilità degli appartamenti ed anche il loro valore.

Se questo è sostenibile, sotto tale profilo a partire dal 2012 (o meglio dal giugno 2013 – entrata in vigore della L.220/2012) non ha più senso alcuno la distinzione tra balconi a castello e balconi aggettanti, essendo entrambi ricompresi nella nozione di facciata e dunque rientranti nella presunzione di condominialità. Conseguenza di una tale ricostruzione è che viene a cadere l’annosa questione della proprietà e ripartizione spese dei frontalini, in quanto anch’essi facenti parte dei balconi e della facciata dell’edificio.

Tuttavia la novella normativa del 2012 ha inserito espressamente le facciate tra le parti comuni, senza alcuna indicazione della funzione strutturale alla quale aveva fatto riferimento la giurisprudenza nel corso degli anni. Può quindi essere ipotizzata una funzione meramente estetica della facciata – essendo la funzione strutturale svolta da altri elementi esplicitamente indicati dallo steso art.1117cc – anch’essa certamente funzione comune, aumentando la godibilità degli appartamenti ed anche il loro valore.

Se questo è sostenibile, sotto tale profilo a partire dal 2012 (o meglio dal giugno 2013 – entrata in vigore della L.220/2012) non ha più senso alcuno la distinzione tra balconi a castello e balconi aggettanti, essendo entrambi ricompresi nella nozione di facciata e dunque rientranti nella presunzione di condominialità. Conseguenza di una tale ricostruzione è che viene a cadere l’annosa questione della proprietà e ripartizione spese dei frontalini, in quanto anch’essi facenti parte dei balconi e della facciata dell’edificio.

il problema è che ci sono sentenze di cassazione che danno indicazioni (che generano molti problemi circa i balconi) sulla suddivisione dei balconi.

non c'è ancora nessuna sentenza che avvalori la tua ipotesi anche se condivisibile e semplificatoria.

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