#1 Inviato 23 Aprile, 2023 Buonasera vorrei sottoporre il seguente quesito a parer mio abbastanza complesso prima però occorre una premessa: Nell'anno 2007 ho acquistato un monolocale al mare facente parte di un residence con altri 11 appartamenti costruiti da una società nell'anno 2003 e venduti tutti dalla stessa tra il 2004 e il 2005, aventi piscina in comune. Affermo che, a mio scapito, non mi sono mai posta il problema o la domanda per cui le spese per la gestione della piscina venissero da sempre suddivise in parti uguali (cioè in 12 parti) Durante l'ultima assemblea nel 2022, io e un altro condomino abbiamo manifestato al nuovo amministratore la richiesta che le spese venissero suddivise, da quel momento in poi , in millesimi poiché facendo quattro conti noi con meno millesimi avremmo risparmiato molto. L'amministratore, consultando il regolamento condominiale, ha affermato che se soltanto un condomino avesse chiesto la suddivisione in millesimi la ripartizione sarebbe cambiata e così è stato, senonché i due condomini proprietari di due appartamenti più grandi essendo presenti alla riunione con delega, successivamente impugnavano l'assemblea motivando la contestazione con il fatto che nell'anno 2004 in un verbale assemblea i condomini con voto unanime deliberavano che tutte le spese per la gestione della piscina venissero suddivise in quote uguali. La mia domanda o meglio le mie domande sono le seguenti: 1 - una decisione unanime deliberata 20 anni fa su un verbale può essere ancora valida? Tra l'altro da me non è stato sottoscritto nulla perchè il mio acquisto è avvenuto nel 2007 2 - il regolamento della piscina condominiale e precisamente l'articolo 1 indica all'origine che la piscina è un bene comune appartenenti a tutti i condomini in proporzione della quota millesimale e non è stato cambiato. 3 - una delibera del genere non dovrebbe essere rimessa in discussione ogni anno durante l'assemblea condominiale annuale anche in funzione del fatto che ogni anno ci sono nuovi acquirenti? 4 - Chi ha ragione? I condomini contestanti o l'amministratore che ha proceduto al cambiamento? Attendo vostra cortese risposta. Grazie, Patrizia.
#2 Inviato 23 Aprile, 2023 Sarebbe utile leggere il testo esatto delle delibera del 2004 per capire se la suddivisione in parti uguali si riferisse solo a quell'anno o se ci fosse il preciso intendimento di fissare una nuova convenzione in deroga al criterio legale. Anche in questo secondo caso però, tale convenzione se non è stata richiamata nel tuo rogito e/o trascritta nei registri immobiliari, non può essere valida per te. Certo hai aspettato molto dal 2007 al 2022 per lamentarti della cosa... Eri presente alle precedenti assemblee e hai approvato i bilanci? L'obiezione che potrebbe essere realisticamente mossa alla richiesta di dividere per millesimi come da criterio legale, potrebbe essere che si sia creata una convenzione per facta concludentia (ovvero una sorta di accettazione tacita della consuetudine di dividere in parti uguali).
#3 Inviato 24 Aprile, 2023 Sul verbale del 2004 è esattamente scritto "L'assemblea con il voto unanime e favorevole di tutti i presenti (presenti 7 su 11) delibera che dall'esercizio in corso tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della piscina saranno suddivise tra i condomini con separata Tabella in quote uguali senza distinzione millesimale. L'amministratore (vecchio amministratore) è invitato a prendere nota di quanto sopra e così procedere per i prossimi bilanci. " Sul mio atto di acquisto dell'immobile è soltanto specificato che le parti comuni sono precisate nel regolamento di condominio il quale non mi risulta sia stato variato dopo la delibera del famigerato 2004. In effetti posso recitare il "mea culpa" perché come scritto sopra stupidamente non ho mai approfondito la questione. In realtà, un nuovo condomino si è posto il problema e di conseguenza è scattata anche in me la volontà di approfondire, pertanto ci siamo espressi in merito durante l'ultima assemblea. L'amministratrice ha consultato il regolamento condominiale e ha affermato che se anche soltanto un condomino avesse richiesta la suddivisione in millesimi, la procedura sarebbe cambiata. Ora non so se l'amministratrice ha proceduto senza prima approfondire ma questo non è un problema nostro. Due condomini (ovviamente quelli con più interesse) hanno impugnato il verbale assemblea e ora hanno richiesto una mediazione tra le parti. Da parte mia e dell'altro condomino resteremo fermi sulla nostra richiesta e cioè che venga applicato il regolamento condominiale. Attendo un suo consiglio se secondo lei dobbiamo procedere in tal senso. La ringrazio.
#4 Inviato 24 Aprile, 2023 Jolie2016 dice: Sul verbale del 2004 è esattamente scritto "L'assemblea con il voto unanime e favorevole di tutti i presenti (presenti 7 su 11) delibera che dall'esercizio in corso tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della piscina saranno suddivise tra i condomini con separata Tabella in quote uguali senza distinzione millesimale. L'amministratore (vecchio amministratore) è invitato a prendere nota di quanto sopra e così procedere per i prossimi bilanci. " Sul mio atto di acquisto dell'immobile è soltanto specificato che le parti comuni sono precisate nel regolamento di condominio il quale non mi risulta sia stato variato dopo la delibera del famigerato 2004. In effetti posso recitare il "mea culpa" perché come scritto sopra stupidamente non ho mai approfondito la questione. In realtà, un nuovo condomino si è posto il problema e di conseguenza è scattata anche in me la volontà di approfondire, pertanto ci siamo espressi in merito durante l'ultima assemblea. L'amministratrice ha consultato il regolamento condominiale e ha affermato che se anche soltanto un condomino avesse richiesta la suddivisione in millesimi, la procedura sarebbe cambiata. Ora non so se l'amministratrice ha proceduto senza prima approfondire ma questo non è un problema nostro. Due condomini (ovviamente quelli con più interesse) hanno impugnato il verbale assemblea e ora hanno richiesto una mediazione tra le parti. Da parte mia e dell'altro condomino resteremo fermi sulla nostra richiesta e cioè che venga applicato il regolamento condominiale. Attendo un suo consiglio se secondo lei dobbiamo procedere in tal senso. La ringrazio. La delibera presa a suo tempo non era valida, dato che non è stata presa all'unanimità dei condomini (1000/1000) ma solo all'unanimità dei presenti. A mio avviso l'unica cosa a cui possono appellarsi i due condomini che hanno impugnato sono i facta concludentia. Secondo me avete carte migliori voi "millesimari" che non gli "egalitari", ma non è una consiglio, più una sensazione.
#5 Inviato 24 Aprile, 2023 Grazie della preziosa consulenza 😊 Se vorrà La renderò informata sulla conclusione della controversia. Cordialmente. Patrizia.
#6 Inviato 24 Aprile, 2023 Jolie2016 dice: Grazie della preziosa consulenza 😊 Se vorrà La renderò informata sulla conclusione della controversia. Cordialmente. Patrizia. Certo, fai sapere come andrà a finire la vicenda e... in bocca al lupo! 🙂 1
#7 Inviato 24 Aprile, 2023 Jolie2016 dice: "L'assemblea con il voto unanime e favorevole di tutti i presenti (presenti 7 su 11) delibera che dall'esercizio in corso tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della piscina saranno suddivise tra i condomini con separata Tabella in quote uguali senza distinzione millesimale. L'amministratore (vecchio amministratore) è invitato a prendere nota di quanto sopra e così procedere per i prossimi bilanci. " In quell'assemblea del 2004 è' stata deliberata una convenzione relativa a quel riparto spese, convenzione valida solo per i condòmini di quel dato momento, per altro non opposta da alcun condòmino di quel momento. Però convenzione non opponibile a condòmini terzi non presenti nel 2004, perchè convenzione deliberata con meno di 1000/1000 e soprattutto la nuova tabella paritaria scaturita non ha sostituito quella originaria redatta secondo criterio legale e tuttora facente parte del RdC. Jolie2016 dice: L'amministratore, consultando il regolamento condominiale, ha affermato che se soltanto un condomino avesse chiesto la suddivisione in millesimi la ripartizione sarebbe cambiata e così è stato, Correto e concordo. L'eccezione di un solo condòmino terzo, costringe l'amministratore a ripristinare il criterio legale sui riparti spese piscina come disposto dal RdC, ovvero riutilizzo delle tabelle millesimali a scapito di quelle paritarie perchè la convenzione deliberata nell'anno 2004 è decaduta. 1
#8 Inviato 24 Aprile, 2023 albano59 dice: In quell'assemblea del 2004 è' stata deliberata una convenzione relativa a quel riparto spese, convenzione valida solo per i condòmini di quel dato momento, per altro non opposta da alcun condòmino di quel momento. Però convenzione non opponibile a condòmini terzi non presenti nel 2004, perchè convenzione deliberata con meno di 1000/1000 e soprattutto la nuova tabella paritaria scaturita non ha sostituito quella originaria redatta secondo criterio legale e tuttora facente parte del RdC. Correto e concordo. L'eccezione di un solo condòmino terzo, costringe l'amministratore a ripristinare il criterio legale sui riparti spese piscina come disposto dal RdC, ovvero riutilizzo delle tabelle millesimali a scapito di quelle paritarie perchè la convenzione deliberata nell'anno 2004 è decaduta. Anch'io concordo. Però mi piacerebbe sentire cosa ne pensa @Leonardo53 , che mi pare sia un sostenitore dei "facta concludentia"... per 15 anni si sono suddivise le spese in parti uguali, Jolie presente.
#9 Inviato 24 Aprile, 2023 Ah... ma per il passato "gli altri" han fatto bene a fare come han fatto. Il problema è il presente: @Jolie2016 ed un altro condòmino non ci stanno ad accettare una convenzione che possono rifiutare e che non hanno mai approvato e benedetto 😎 Anch'io mi comporterei come loro due. Capisco che dal 2007 (anno acquisto di Jolie) al 2022 sono passati 15 anni, ma resta il fatto che quella convenzione non è mai sta approvata da Jolie se pur tollerata. E proprio perchè mai approvata si è sempre in tempo per disconoscerla invocando il criterio legale (che non è certo una rivoluzione ma semplicemente l'equità). 1
#10 Inviato 24 Aprile, 2023 albano59 dice: Ah... ma per il passato "gli altri" han fatto bene a fare come han fatto. Il problema è il presente: @Jolie2016 ed un altro condòmino non ci stanno ad accettare una convenzione che possono rifiutare e che non hanno mai approvato e benedetto 😎 Anch'io mi comporterei come loro due. Capisco che dal 2007 (anno acquisto di Jolie) al 2022 sono passati 15 anni, ma resta il fatto che quella convenzione non è mai sta approvata da Jolie se pur tollerata. E proprio perchè mai approvata si è sempre in tempo per disconoscerla invocando il criterio legale (che non è certo una rivoluzione ma semplicemente l'equità). Io la penso come te, vediamo se allo stesso modo la pensa anche Leonardo. 👍
#12 Inviato 25 Aprile, 2023 Jolie2016 dice: Leonardo mi preoccupa... Beh, non sono io a doverti preoccupare ma i Giudici che esamineranno il ricorso di chi ha impugnato. Ormai i due condòmini hanno impugnato il ritorno al criterio legale per cui occorre vedere per quanti anni i condòmini che hanno impugnato hanno ususfruito del riparto in parti uguali perchè non è la delibera di 20 anni fa ad essere in discussione ma il comportamento dei condòmini che, approvando con il rendiconto annuale il riparto in parti uguali per numerosi anni, di fatto hanno reso questo riparto un criterio convenzionale per fatti concludenti ma non trascritto in Conservatoria. Essendo una convenzione non trascritta, tale convenzione avrebbe valore per chi ha approvato il riparto per almeno 8-10 anni ma non avrebbe valore per un nuovo acquirente che contesta il riparto al primo o secondo reendiconto annuale. Poichè la convenzione deve essere firmata, innanzitutto si deve leggere cosa è stato scritto e cosa è stato firmato in quella delibera di 20 anni fa per capire se si tratta di convenzione in forma scritta valida solo per i firmtari e qualora si trattasse di convenzione in forma non scritta, visto che il ritorno al criterio legale è stato impugnato, dovete sperare che chi ha impugnato si trovi davanti a un Giudice che non guardi Giurisprudenza perchè potrebbe giudicare come in questa sentenza: la partecipazione con il voto favorevole alle reiterate delibere adottate dall'assemblea dei condomini di un edificio per ripartire le spese secondo un valore delle quote dei singoli condomini diverso da quello espresso nelle tabelle millesimali, o l'acquiescenza rappresentata dalla concreta disapplicazione delle stesse tabelle per più anni può assumere il valore di univoco comportamento rivelatore della volontà di parziale modifica dei criteri di ripartizione da parte dei condomini che hanno partecipato alle votazioni o che hanno aderito o accettato la differente suddivisione e può dare luogo, quindi, ad una convenzione modificatrice della relativa disciplina, che, avendo natura contrattuale e non incidendo su diritti reali, non richiede la forma scritta, ma solo il consenso anche tacito o per facta concludentia, purché inequivoco dell'assemblea dei condomini (Cass. 24 maggio 2013, n. 13004). 1
#13 Inviato 25 Aprile, 2023 Leonardo53 dice: Beh, non sono io a doverti preoccupare ma i Giudici che esamineranno il ricorso di chi ha impugnato. Ormai i due condòmini hanno impugnato il ritorno al criterio legale per cui occorre vedere per quanti anni i condòmini che hanno impugnato hanno ususfruito del riparto in parti uguali perchè non è la delibera di 20 anni fa ad essere in discussione ma il comportamento dei condòmini che, approvando con il rendiconto annuale il riparto in parti uguali per numerosi anni, di fatto hanno reso questo riparto un criterio convenzionale per fatti concludenti ma non trascritto in Conservatoria. Essendo una convenzione non trascritta, tale convenzione avrebbe valore per chi ha approvato il riparto per almeno 8-10 anni ma non avrebbe valore per un nuovo acquirente che contesta il riparto al primo o secondo reendiconto annuale. Poichè la convenzione deve essere firmata, innanzitutto si deve leggere cosa è stato scritto e cosa è stato firmato in quella delibera di 20 anni fa per capire se si tratta di convenzione in forma scritta valida solo per i firmtari e qualora si trattasse di convenzione in forma non scritta, visto che il ritorno al criterio legale è stato impugnato, dovete sperare che chi ha impugnato si trovi davanti a un Giudice che non guardi Giurisprudenza perchè potrebbe giudicare come in questa sentenza: la partecipazione con il voto favorevole alle reiterate delibere adottate dall'assemblea dei condomini di un edificio per ripartire le spese secondo un valore delle quote dei singoli condomini diverso da quello espresso nelle tabelle millesimali, o l'acquiescenza rappresentata dalla concreta disapplicazione delle stesse tabelle per più anni può assumere il valore di univoco comportamento rivelatore della volontà di parziale modifica dei criteri di ripartizione da parte dei condomini che hanno partecipato alle votazioni o che hanno aderito o accettato la differente suddivisione e può dare luogo, quindi, ad una convenzione modificatrice della relativa disciplina, che, avendo natura contrattuale e non incidendo su diritti reali, non richiede la forma scritta, ma solo il consenso anche tacito o per facta concludentia, purché inequivoco dell'assemblea dei condomini (Cass. 24 maggio 2013, n. 13004). Supponevo una tua risposta di questo tenore. A mio avviso la delibera del 2004 adottata all'unanimità dei presenti ma non dei condomini potrebbe essere addotta per contestare i facta concludentia. Ovvero abbiamo suddiviso in parti uguali nella convinzione ci fosse una convenzione, ma poi abbiamo scoperto che questa convenzione non c'era. Da capire inoltre se Jolie è la condomina più recente (2007) o se successivamente ne arrivarono altri.
#14 Inviato 25 Aprile, 2023 condo77 dice: Da capire inoltre se Jolie è la condomina più recente (2007) o se successivamente ne arrivarono altri. Beh, se dal 2007 ad oggi per ognuno dei rendiconti annuali Jolie ha "accettato la differente suddivisione" senza mai impugnarre la delibera di approvazione del rendiconto, mi pare complicato dire che ha scoperto solo ora che la convenzione non c'era perchè: "Vigilantibus non dormientibus iura succurrunt" Anche per quanto riguarda l'arrivo di recenti condòmini nuovi acquirenti dobbiamo aspettare la pronuncia dei Giudici perchè potrebbero anche accordare il riparto per millesimi di prorpietà ai nuovo acquirenti recenti (per mancanza di convenzione per fatti concludenti) e ripartire la differenza delle spese in parti uguali per i condòmini per i quali ha effetto la convenzione. Purtroppo per Jolie, se i due condòmini non avessero impugnato non ci sarebbero stati problemi perchè senza una sentenza non possono essere applicati i fatti concludenti ma poichè i due condòmini che presumo pagano la stessa quota da 15/20 anni hanno impugnato, non resta che aspettare la sentenza. Se tutti gli altri hanno approvato il ritorno al criterio legale e sono d'accordo tra loro, io proporrei in mediazione di continuare a ripartire la spesa in parti uguali ai due condòmini che hanno impugnato e ripartirsi la differenza per millesimi di proprietà tra i restanti 10 condòmini, evitando così di rischiare di andare fino in Cassazione ed aspettare una incerta sentenza definitiva tra una decina d'anni con spreco di tempo e denaro per tutti. Modificato 25 Aprile, 2023 da Leonardo53
#15 Inviato 25 Aprile, 2023 Leonardo53 dice: Beh, se dal 2007 ad oggi per ognuno dei rendiconti annuali Jolie ha "accettato la differente suddivisione" senza mai impugnarre la delibera di approvazione del rendiconto, mi pare complicato dire che ha scoperto solo ora che la convenzione non c'era perchè: "Vigilantibus non dormientibus iura succurrunt" Anche per quanto riguarda l'arrivo di recenti condòmini nuovi acquirenti dobbiamo aspettare la pronuncia dei Giudici perchè potrebbero anche accordare il riparto per millesimi di prorpietà ai nuovo acquirenti recenti (per mancanza di convenzione per fatti concludenti) e ripartire la differenza delle spese in parti uguali per i condòmini per i quali ha effetto la convenzione. Purtroppo per Jolie, se i due condòmini non avessero impugnato non ci sarebbero stati problemi perchè senza una sentenza non possono essere applicati i fatti concludenti ma poichè i due condòmini che presumo pagano la stessa quota da 15/20 anni hanno impugnato, non resta che aspettare la sentenza. Se tutti gli altri hanno approvato il ritorno al criterio legale e sono d'accordo tra loro, io proporrei in mediazione di continuare a ripartire la spesa in parti uguali ai due condòmini che hanno impugnato e ripartirsi la differenza per millesimi di proprietà tra i restanti 10 condòmini, evitando così di rischiare di andare fino in Cassazione ed aspettare una incerta sentenza definitiva tra una decina d'anni con spreco di tempo e denaro per tutti. Sai bene che la giurisprudenza in merito ai "facta concludentia" è assai contrastata. Ci sono sentenze a favore e sentenze contrarie, sia in ambito condominiale che anche per altri tipi di contratto (p.e. commerciale). Questione aperta secondo me, personalmente preferisco ricondurmi al criterio legale che mi pare la soluzione più equa e solida in caso di contrasti su come ripartire. Sicuramente meglio se riescono a raggiungere un accordo, anche se il tenore di tale accordo è difficile prevederlo. Qui la conclusione di un articolo di condominioweb proprio sui "facta concludentia" e ultime sentenze: Il ricorso ai facta concludentia, quindi, non sembra più utile per aggirare il "problema consenso unanime dei condomini" per l'approvazione e/o modifica delle tabelle. Un altro: secondo altro orientamento ha ritenuto che non è valida la delibera che ripartisce le spese condominiali prescindendo dalle tabelle millesimali vigenti ed utilizzandone altre mai approvate anche se seguite dai condomini per diversi anni (Cass. sez. II, 15 ottobre 2019, n. 26042) Modificato 25 Aprile, 2023 da condo77
#16 Inviato 25 Aprile, 2023 condo77 dice: Sai bene che la giurisprudenza in merito ai "facta concludentia" è assai contrastata. Ci sono sentenze a favore e sentenze contrarie, sia in ambito condominiale che anche per altri tipi di contratto (p.e. commerciale). Lo so bene che non esiste una risposta certa per cui trovo inutile fare pronostici visto che ormai la delibera è stata impugnata e se non si accordano in mediazione ci penserà la Magistratura a mettera la parola "fine" sul caso specifico condo77 dice: preferisco ricondurmi al criterio legale che mi pare la soluzione più equa e solida in caso di contrasti su come ripartire. Sicuramente meglio se riescono a raggiungere un accordo, anche se il tenore di tale accordo è difficile prevederlo. Io preferisco non esprimermi ne in un senso ne nell'altro ma posso solo auspicare un accordo che nel caso da me proposto forse non romperebbe gli equilibri più di tanto ma anche per questa ipotesi bisognerebbe conoscere l'importo della spesa della piscina ed i millesimi di cisscuno per vedere l'incidenza della nuova ripartizione.
#17 Inviato 25 Aprile, 2023 Leonardo53 dice: Lo so bene che non esiste una risposta certa per cui trovo inutile fare pronostici visto che ormai la delibera è stata impugnata e se non si accordano in mediazione ci penserà la Magistratura a mettera la parola "fine" sul caso specifico Io preferisco non esprimermi ne in un senso ne nell'altro ma posso solo auspicare un accordo che nel caso da me proposto forse non romperebbe gli equilibri più di tanto ma anche per questa ipotesi bisognerebbe conoscere l'importo della spesa della piscina ed i millesimi di cisscuno per vedere l'incidenza della nuova ripartizione. Sì mi pare che a parte qlc sfumatura siamo sostanzialmente sulla stessa lunghezza d'onda. Sentiamo da Jolie come evolverà la vicenda, sperando che riescano a trovare un punto d'incontro in sede di mediazione.
#18 Inviato 25 Aprile, 2023 condo77 dice: Sì mi pare che a parte qlc sfumatura siamo sostanzialmente sulla stessa lunghezza d'onda. Sentiamo da Jolie come evolverà la vicenda, sperando che riescano a trovare un punto d'incontro in sede di mediazione. Ecco, Jolie ha detto che ci terrà informati sull'esito della controversia. Chissà che la mediazione proposta non possa essere uno spunto per una soluzione che possa andar bene per tutti. Io me lo auguro.
#19 Inviato 25 Aprile, 2023 Leonardo53 dice: Ecco, Jolie ha detto che ci terrà informati sull'esito della controversia. Chissà che la mediazione proposta non possa essere uno spunto per una soluzione che possa andar bene per tutti. Io me lo auguro. 👍
#20 Inviato 25 Aprile, 2023 Attendiamo gli sviluppi perchè altro non si può fare. Diversamente da voi resto moderatamente fiducioso per un esito favorevole a Jolie, motivato sia da una convenzione ab origine imperfetta e lacunosa, sia da giurisprudenza contraddittoria sui facta concludentia.
#21 Inviato 25 Aprile, 2023 Mi permetto di osservare che con delibera approvata all’unanimità dei partecipanti all’assemblea del 2004 fu deliberata la ripartizione in parti eguali delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di un bene comune, la piscina, in deroga al criterio di legge (art. 1123 c.c.) per la cui approvazione sarebbe stata necessaria l’unanimità dei partecipanti al condominio, con la conseguente nullità radicale della delibera. Inoltre, di recente (Civile Ord. Sez. 6 Num. 30305 Anno 2022) la Suprema Corte si è così espressa: ... Né può mancarsi di rilevare che, avendo ancora Cass. Sez. Unite 14 aprile 2021, n. 9839, ribadito che sono annullabili le deliberazioni dell’assemblea aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, mentre sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati anche per il futuro i medesimi criteri di riparto ex lege o ex contractu, apparirebbe incoerente sotto il profilo dogmatico elevare una serie di deliberazioni, di per sé invalide, che disattendano la vigente tabella millesimale, alla dignità di comportamento univocamente concludente, protrattosi nel tempo, dal quale ricavare l’approvazione, a maggioranza o all’unanimità, di una nuova tabella dei millesimi.
#22 Inviato 25 Aprile, 2023 G.Ago dice: Mi permetto di osservare che con delibera approvata all’unanimità dei partecipanti all’assemblea del 2004 fu deliberata la ripartizione in parti eguali delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di un bene comune, la piscina, in deroga al criterio di legge (art. 1123 c.c.) per la cui approvazione sarebbe stata necessaria l’unanimità dei partecipanti al condominio, con la conseguente nullità radicale della delibera. Inoltre, di recente (Civile Ord. Sez. 6 Num. 30305 Anno 2022) la Suprema Corte si è così espressa: ... Né può mancarsi di rilevare che, avendo ancora Cass. Sez. Unite 14 aprile 2021, n. 9839, ribadito che sono annullabili le deliberazioni dell’assemblea aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, mentre sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati anche per il futuro i medesimi criteri di riparto ex lege o ex contractu, apparirebbe incoerente sotto il profilo dogmatico elevare una serie di deliberazioni, di per sé invalide, che disattendano la vigente tabella millesimale, alla dignità di comportamento univocamente concludente, protrattosi nel tempo, dal quale ricavare l’approvazione, a maggioranza o all’unanimità, di una nuova tabella dei millesimi. Sì infatti, è quanto già rilevato nei messaggi precedenti. 👍