#1 Inviato 12 Giugno, 2017 Buongiorno, Abito al secondo piano di un palazzetto di due piani nel centro di Roma. Recentemente sono stati effettuati dei lavori nell'androne perchè abbastanza malridotto e trascurato: pulizia a fondo e lucidatura del pavimento piu' imbiancatura del solo locale androne. L'amministratore ha deciso di ripartire le spese secondo la tabella scala. A me sembra sbagliato perchè non è stato effettuato alcun intervento sulle scale e d'altronde l'utilizzo dell'androne è uguale per tutti i condomini, indipendentemente dal piano. Potete darmi un vostro parere, eventualmente anche l'indicazione dell'articolo coinvolto. Essendo un vecchio palazzo, apparentemente non esiste un regolamento di condominio. Grazie.
#2 Inviato 12 Giugno, 2017 Salvo accordi all'unanimità (1000/1000) o convenzioni diverse, la spesa per la pulizia a fondo e lucidatura del pavimento piu' imbiancatura del solo locale androne doveva essere ripartita per mlm di proprietà e non con la tabella scale. La delibera è annullabile su ricorso nei termini previsti dall'art. 1137 cc e qualsiasi condomino dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
#3 Inviato 15 Giugno, 2017 Grazie mille per la risposta. Io avrei bisogno di sapere in base a quale art. del cc la spesa doveva essere ripartita per mlm di proprietà e non con la tabella scale.
#4 Inviato 15 Giugno, 2017 Grazie mille per la risposta. Io avrei bisogno di sapere in base a quale art. del cc la spesa doveva essere ripartita per mlm di proprietà e non con la tabella scale.Perchè l'androne può essere usato da tutti indistintamente essendo al piano zero (quindi non esiste nessun coefficiente di calcolo, ovvero è zero), mentre per le scale l'uso si può stabilire in proporzione all'altezza piano (coefficiente di calcolo) di ciascuna u.i.
#6 Inviato 27 Giugno, 2017 L'androne od atrio di ingresso dell'edificio è parte comune appartenente anche ai condomini che hanno altri ingressi alle loro proprietà esclusive (ad es. i negozi esterni). Alla comproprietà consegue l'obbligo di partecipazione alle spese di conservazione, manutenzione, illuminazione, riparazione e ricostruzione (Cass. n. 2328 del 6.6.1977).