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Ripartizione spese per messa in sicurezza dei poggioli

Buongiorno,

espongo il mio caso.

Abito in un palazzo la cui facciata principale, su cui affacciano una decina di poggioli, da su strada comunale. Al piano terra si trovano alcuni esercizi commerciali tra cui un bar.

Ad agosto la proprietaria del bar chiama i VVFF perchè trova alcuni pezzi di intonaco a terra, provenienti dai poggioli del mio palazzo.

 

I VVFF richiedono la messa in sicurezza dei poggioli ma l'amministratore non fa nulla fino a novembre, quando trovo un cartello sull'ascensore dove si annuncia l'inizio dei lavori due giorni dopo.

 

La ditta incaricata dall'amministratore, senza discussione e approvazione alcuna in assemblea, esegue i lavori con piattaforma.

 

A dicembre arriva la ripartizione delle spese, conteggiata sui millesimi di proprietà.

 

A gennaio arriva un'altra ripartizione, a seguito di riunione dell'amministratore con i consiglieri, che sostituisce la precedente perchè "dopo ampia discussione i presenti hanno ricordato che nel 1996 il risanamento dei poggioli di proprietà, in occasione del rifacimento delle facciate, fu addebitato interamente ai singoli proprietari. Considerata l'urgenza dell'intervento, per non fare gravare sugli stessi l'intera spesa, i Signori Consiglieri hanno convenuto di ripartire la spesa addebitando ai singoli proprietari solo 1/3 della spesa e i restanti 2/3 al condominio escluso i proprietari dei balconi".

 

Detto questo, vi riporto due articoli del Regolamento che ho trovato inerenti le spesse in oggetto:

 

Art 4

Le spese di manutenzione e di ripartizione e di ricostruzione, le spese che per legge sono comuni per tutti comproprietari ed ogni altra che non fosse specificatamente contemplate dal presente atto, saranno a carico di tutti gli assegnatari e ripartite fra di essi in proporzione del valore di perizia dei lotti rispettivamente ad essi assegnati. .... Le stesse norme di riparto verranno osservate per le spese riguardanti terrazzi con applicazione però di quanto disposto dall'articolo 563 del codice civile.

 

Art 15

Qualsiasi lavoro di manutenzione o riparazione dell'interno degli appartamenti, che non possono in alcun modo interessare gli altri assegnatari, per essere eseguita a cura e a tutte spese di chi lo desidera.

Sono a carico particolare dell'assegnatario o licitatario le spese di manutenzione e riparazione di cui all'articolo 1604 del codice civile, per guasti o danni dipendenti dell'uso del locale stesso, o causati per sua colpa,o derivati dalla sua negligenza.

Detta responsabilità si estende anche i danni arrecati agli appartamenti contigui e sottoposti, la cui riparazione è posta a carico dell'assegnatario o licitatario cge direttamente o indirettamente ne sia stato cagione.

 

 

Considerate che ' il CC del 1865...quindi gli articoli citato non sono più in vigore.

 

Le mie domande sono:

 

Il regolamento di condominio vi sembra chiaro in merito alla ripartizione delle spese?

Oppure bisogna rifarsi alla ripartizione delle spese del 1996 come unico riferimento?

L'amministratore non era tenuto a convocare un'assemblea per deliberare i lavori visto tutto il tempo trascorso tra l'intervento dei VVFF e l'inizio dei lavori?

Si parla di urgenza, ma per me urgenza è qualche giorno, non qualche mese.

L'intervento ammonta a più di 7000 euro. Non c'è un limite di spesa oltre il quale l'amministratore è tenuto ad indire l'assemblea?

Inoltre, se vengono chiamati i VVFF, non è necessario avvertire i condomini di quanto accaduto?

Ultima cosa: con il decreto del Fare, vi risulta che per opere di ripristino e messa in sicurezza dei poggioli si possa usufruire delle detrazioni del 55 o 65%?

 

 

Scusate la lunghezza del messaggio,

spero di aver fornito tutte le informazioni necessarie per la risoluzione del caso!

 

GRAZIE

Dalla fine.

Per la messa in sicurezza e detrazione non saprei dirti con sicurezza, ...ma come dicitura non sarebbe opportuna. Forse con altra "clausola di fatturazione" potete rientrare ...Dolores o altri potranno essere più precisi.

 

Per quanto rigurada la questione "spinosa" direi che è stata mal gestita tutta la faccenda.

 

Non riferibile un criterio di 20 anni fà non può essre preso ad esempio ma nemmeno può essere stabilito un cirterio solo fra consiglieried amministatore.

Questi non ha limiti di spesa nel caso di intervento urgente per danni che possono colpire le persone..ma i 2 mesi passati ne fanno sminuire la validità.

Di certo vi è solo una cosa: puoi solo fare ricorso al giudice per impugnare/contestare l' addebito.

Grazie per la risposta!

Con il giudice temo di andarmi ad infilare in un ginepraio da cui non esco più!!…se ho qualcosa a cui attacarmi con sicurezza e far valere le mie ragioni, bene…altrimenti mi sa che perdo meno tempo e soldi a pagare…che dite?quanto mi costa il giudice?devo prendere un avvocato?

Sempre meglio essere assistiti da un legale anche se difronte ad un Giudice Conciliatore potrebbe non servirti. Tutto dipende dal valore della contesa (la tua quota se sei la sola a impugnare/protestare).

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