#1 Inviato 26 Novembre, 2018 Buonasera. Abbiamo deliberato la ristrutturazione sia delle facciate esterne dell'immobile in cui abito sia dei locali tecnici allocati nel seminterrato dello stesso stabile, compresa la sostituzione dell'impianto autoclave. L'amministratore, in coerenza con le vigenti tabelle millesimali, ha correttamente ripartito le spese per la sostituzione dell'impianto autoclave secondo i millesimi dell'apposita tabella ad esso dedicata (questa è correlata all'altezza dei singoli piani), ma ha attribuito a questa tabella anche il riparto delle spese per la ristrutturazione del locale che ospita l'impianto autoclave (pareti e pavimento). Il fascicolo condominiale delle tabelle millesimali, per la tabella prevista per l'impianto autoclave, recita nel modo seguente: "questa tabella ripartisce le totali spese di straordinaria manutenzione dell'impianto idrico: (pompa, serbatoio, tubazioni, impianti elettrici, ecc)". Personalmente credo sia errato confondere l'impianto tecnologico con il locale che lo ospita; quest'ultimo è parte integrante dell'immobile e le relative spese devono essere ripartite con la tabella millesimale di PROPRIETA'. Qual è il vostro parere. Grazie G.Bassi
#2 Inviato 26 Novembre, 2018 PIPINO dice: per l'impianto autoclave, recita nel modo seguente: "questa tabella ripartisce le totali spese di straordinaria manutenzione dell'impianto idrico: (pompa, serbatoio, tubazioni, impianti elettrici, ecc)". Personalmente credo sia errato confondere l'impianto tecnologico con il locale che lo ospita; quest'ultimo è parte integrante dell'immobile e le relative spese devono essere ripartite con la tabella millesimale di PROPRIETA'. Infatti hai ragione, la spesa di ristrutturazione del locale autoclave andava ripartita per millesimi di proprietà. cosa prevedeva la delibera assembleare di approvazione dei lavori in merito alla ripartizione delle spese? 1
#3 Inviato 26 Novembre, 2018 JOSEFAT. Ti ringrazio molto. Ma se l'amministratore insiste nella sua convinzione, ritieni opportuna qualche iniziativa?. Considera che la proposta di ripartizione sarà oggetto di discussione in assemblea convocata per la prima settimana di dicembre. Grazie
#4 Inviato 26 Novembre, 2018 PIPINO dice: Considera che la proposta di ripartizione sarà oggetto di discussione in assemblea convocata per la prima settimana di dicembre. Grazie in quella sede verbalizzate che la ripartizione della spesa per la ristrutturazione del locale caldaia dovrà essere ripartita per millesimi di proprietà. 1
#6 Inviato 26 Novembre, 2018 Io vado un po' contro corrente (mia opinione). Innanzitutto non trovo corretto ripartire la spesa dell'autoclave con una tabella che prevede l'altezza piano perchè l'usura dell'autoclave, essendo un impianto a pressione, non dipende dall'alttezza ma dipende dai consumi. Detto questo, se quello è il regolamento, quello vale. Se, però, quello vale, vale per tutto ciò che serve all'autoclave per cui, così come la tabella scale si applica anche ai muri delle scale e la tabella ascensore si applica anche al vano tecnico ascensore, a mio avviso la tabella autoclave si applica anche al vano tecnico autoclave. 1
#7 Inviato 26 Novembre, 2018 PIPINO dice: Ok. Ti ringrazio molto e ti auguro una buona serata. Di nulla. Buona serata anche a te. 1
#8 Inviato 26 Novembre, 2018 In assemblea farai presente ai condomini intervenuti che la tabella millesimale utilizzata per la ripartizione delle spese relative all’impianto autoclave è stata calcolata in funzione delle altezze per differenziare l’uso del medesimo impianto in base al secondo comma dell’art. 1123 del c.c. e che non può applicarsi ai lavori deliberati per la ristrutturazione del locale poiché non dipendenti dalle altezze delle abitazioni, e che si applica il comma 1 del’art. 1123 del c.c. 1
#9 Inviato 26 Novembre, 2018 Vi ringrazio. Tuttavia, a onor del vero, ora sono alquanto confuso: Leonardo è dell'opinione che la spesa per la ristrutturazione dei locali deve essere la stessa utilizzata per le spesa di manutenzione degli impianti tecnologici in essi allocati; il gentile G.Ago afferma invece che tali spese devono essere ripartite con la tabella di proprietà (naturalmente delle U.I. servite dall'impianto tecnologico, in questo caso dall'autoclave). Insomma, sono tornato al primo quesito.
#10 Inviato 26 Novembre, 2018 Tuttavia, a Leonardo vorrei far notare la declaratoria della tabella relativa alla manutenzione dell'impianto idrico (autoclave): ripartisce le totali spese di straordinaria manutenzione dell'impianto idrico (pompa, serbatoio, tubazioni, impianti elettrici, ecc). quindi, indica interventi sugli impianti tecnologici e non sulle parti murarie/edili.
#11 Inviato 26 Novembre, 2018 Spesa locale autoclave con tabella proprietari Impianto autoclave con apposita tabella esistente Altre ipotesi non ce ne sono. 1
#12 Inviato 26 Novembre, 2018 È mio parere che le spese del locale tecnico siano da ripartire con la tabella generale, mentre quella dell'autoclave con quella apposita ad essa dedicata. 1
#13 Inviato 26 Novembre, 2018 Vi seguo costantemente su questo portale e riconosco la vostra vasta professionalità e competenza. Rispetto profondamente la posizione di Leonardo che rappresenta una figura di riferimento di questo WEB ma, considerando la puntuale declaratoria correlata alla tabella millesimale che ripartisce le spese per la manutenzione facendo riferimento unicamente all'impianto idrico (anche se termina con "ecc" che vuole dire tutto e il contrario di tutto), credo che sia opportuno accogliere le tesi dei gentili G.Ago e Giovanni Inga, cioè suddividere la spesa per la ristrutturazione del locale autoclave utilizzando la tabella di proprietà. Chiedo scusa: alla mia risposta precedente, aggiungo anche il parere della gentilissima Esmeralda che ha scritto mentre elaboravo la risposta. Grazie
#14 Inviato 27 Novembre, 2018 PIPINO dice: Rispetto profondamente la posizione di Leonardo che rappresenta una figura di riferimento di questo WEB ma, considerando la puntuale declaratoria correlata alla tabella millesimale che ripartisce le spese per la manutenzione facendo riferimento unicamente all'impianto idrico Stai tranquillo che io sono stato il primo a specificare che è una mia opinione contro corrente per cui mai mi sentirei risentito di chi esprime parere diverso dal mio. Se quelle tabelle non fanno parte di un regolamento contrattuale, quello che ho voluto sottolineare è proprio l'inadeguatezza di una ripartizione della spesa di manutenzione dell'impianto autoclave che tiene conto dell'altezza piano. Qualsiasi tecnico termoidraulico ti dirà che l'impianto autoclave installato nel locale al piano terra non è logorato in misura maggiore da chi abita ai piani altri per cui, o si ripartisce per millesimi di proprietà, oppure, se proprio si vuole spaccare il capello, in proporzione ai consumi idrici di ciascuno a partire dalla data di installazione dell'autoclave (tanto per fantasticare). Io comincerei (anche con relazioni tecniche) a far sorgere il dubbio sulla bontà del criterio di riparto della spesa per l'autoclave... se l'assemblea riesce a recepire che ill logorio dell'autoclave non dipende dal piano, sarà poi più facile far recepire che, a maggior ragione, non si può ripartire la spesa del locale tenendo conto dell'altezza piano. 1
#15 Inviato 28 Novembre, 2018 Grazie Leonardo per le tue precisazioni. Purtroppo le tabelle millesimali del mio condominio sono state redatte nel 1972 e non adeguate alla legge 220/2012. So che tale riforma con l'articolo 1117 include l'impianto idrico nel novero delle "Parti comuni dell'edificio" e, pertanto, i relativi interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria andrebbero ripartiti secondo la tabella di proprietà commisurata alle U.I. che utilizzano questo impianto. Purtroppo, a questo elemento, alcune volte si aggiunge l'interpretazione personale dell'amministratore: nel mio condominio è fermamente convinto che i costi di manutenzione dei locali tecnici devono essere ripartiti con la stessa metodologia utilizzata per ripartire le spese di manutenzione degli impianti tecnologici in essi allocati. A questo punto, per non turbare la serenità condominiale, si accetta e si va avanti. Cordiali saluti