#1 Inviato 19 Agosto, 2013 Buon giorno Premetto che il condominio dove vivo è composto di n. 18 unità immobiliari suddiviso in tre palazzine autonome che hanno in comune esclusivamente il cortile di ingresso e la corsia garage. Il problema per il quale vi chiedo alcune delucidazioni è il seguente: Qualche anno fa, un condomino che aveva infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza di proprietà esclusiva di altro condomino, non riuscendo a risolvere il problema bonariamente ha citato il proprietario del terrazzo che a sua volta ha citato il condominio. Dopo tutto l'iter processuale che ha accertato la fondatezza dei danni e dove tra l'altro il condominio non si è neanche costituito, nonostante l'amministratore abbia regolarmente portato il problema in assemblea, il tribunale ha emesso sentenza che ha condannato il condominio ed il proprietario della terrazza alle spese di riparazione nella misura di 1/3 al proprietario e 2/3 a carico del condominio. Inoltre ha condannato il condominio alle spese di giudizio senza specificare in che modo. Sperando di essere stata chiara, le mie domande sono: 1) la ripartizione delle spese di riparazione equivalente ai 2/3 spetta esclusivamente ai condomini a cui la terrazza fa da copertura, giusto? 2) le spese di giudizio, visto che viene indicato nella sentenza che sono a "carico del condominio" senza specificare nulla, sono a carico di tutti i condomini, compresi quelli che abitano nelle palazzine non interessate dal problema oppure esclusivamente a carico dei condomini ai quali, per capirci, spettano anche le spese di riparazione? Certa di un vs cortese riscontro, porgo cordiali saluti. GIADA
#4 Inviato 20 Agosto, 2013 Gentile KURT, grazie per la risposta, ma una precisazione in merito al PUNTO 2, visto che la mia domanda era più generica, il tuo "SOLO A VOSTRO CARICO" intendi a carico dei condomini a cui il terrazzo fa da copertura? Grazie ancora GIADA
#5 Inviato 20 Agosto, 2013 1132. Dissenso dei condomini rispetto alle liti Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente. a mio avviso , se non applicato l'art. citato, le spese legali a carico di tutto il condominio
#6 Inviato 20 Agosto, 2013 GRAZIE PESSINA, Ma il condominio non ha promosso una lite, bensì è stato tirato dentro la lite da due condomini, ne tanto meno ha voluto resistere alla lite, tant'è che non si è nemmeno costituito, quindi ha subito passivamente il tutto. Adesso c'è una condanna che definisce in modo chiaro chi deve pagare i danni causati nell'appartamento del condomino che ha promosso la lite, ma parla genericamente di condominio quando quantifica e definisce il rimborso per spese legali. AIUTOOOOOO
#7 Inviato 20 Agosto, 2013 e forse è qui l'errore, avrebbe dovuto difendersi, perché il legale del condominio non ha suggerito come muoversi? Adesso, a mio avviso, nell'inerzia , tutti devono pagare ma, aspetto altri forumisti più esperti
#8 Inviato 20 Agosto, 2013 essendo il condominio formato da tre corpi autonomi con in comune solo il cortile, ritengo che ogni edificio abbia una propria tab. mm. di proprieta'. per cui solo a quella ci si dovrebbe riferire. non vedo per quale ragione debbano essere interessate le altre due unita' ad un problema cosi' chiaramente circoscritto. non capisco poi perche' il condominio (i condomini della scala interessata), benche' l'argomento sia stato portato all'OdG non abbiano fatto nulla. per la ripartizione dei 2/3 loro spettante, se il terrazzo copre solo una parte dell'edificio pagano quelli della verticale sottostante. per le spese legali varrebbe lo stesso criterio, ma di quest'ultima cosa non ne sono sicuro. ciao
#9 Inviato 20 Agosto, 2013 L'azione è contro il condominio, quindi tutti compresi e nessuno escluso, quindi i costi sono da ripartire tra tutti i condomini, con le eccezioni che sono state presentate in questo post da Pessina.
#10 Inviato 20 Agosto, 2013 magari potresti essere nel giusto, ma essere cosi' categorico senza nessuna citazione mi fa dubitare. se mi riporti qualche sentenza ben attinente allo specifico caso, ripeto specifico, allora potrei tranquillamente accettare la tua tesi. ciao
#11 Inviato 20 Agosto, 2013 E' il mio parere: Le spese legali devono essere ripartite con lo stesso criterio con cui sono ripartite le spese del rifacimento della terrazza escludendo, se la sentenza non prevede compensazione delle spese, i condomini vincitori. Le altre palazzine non sono interessati alla controversia.
#12 Inviato 21 Agosto, 2013 E' il mio parere: Le spese legali devono essere ripartite con lo stesso criterio con cui sono ripartite le spese del rifacimento della terrazza escludendo, se la sentenza non prevede compensazione delle spese, i condomini vincitori. Le altre palazzine non sono interessati alla controversia. Ok per le altre palazzine, ma la domanda è se devono essere ripartite tra tutti i condomini dello stabile su cui si è intervenuti o solo chi è sotto il terrazzo? Mi sembra di capire che tu propendi per la seconda soluzione.
#15 Inviato 21 Agosto, 2013 bene giovanni luca e kurt, finalmente la logica ha prevalso. ciao Alla fine ci arriviamo anche noi.
#16 Inviato 22 Agosto, 2013 Grazie a tutti per le puntuali e precise risposte, siano esse da norme che anche personali interpretazioni. Sintetizzo quindi, se capisco bene, che sia le spese di riparazioni che le spese legali debbano essere ripartite tra i condomini a cui il terrazzo fa da copertura. Manifesto però una piccola complicanza che ho avuto modo di rilevare in questi giorni direttamente dall'amministratore a cui mi sono rivolto a seguito delle vostre indicazioni che mi hanno fatto accendere dei campanellini d'allarme: 1) l'amministratore, in tutte le assemblee in cui è stato trattato il punto, ha sempre coinvolto l'intero condominio (tutte e tre le palazzine), quindi, anche chi di fatto non era interessato, ha espresso il proprio parere in merito alla mancata costituzione che poi, non è stata una vera e propria deliberazione, bensì, una conseguenza data dal fatto che per 2 assemblee non si è raggiunto il numero legale; 2) le tabelle millesimali hanno una sola TABELLA SPESE GENERALI e non una per ogni palazzina che invece hanno la tabella scala (che è esterna) e che esclude quelli del piano terra in quanto non interessati. Adesso mi chiedo, quale scala dovrà essere utilizzata per la ripartizione delle spese? Mhaaa... sempre più difficile! Grazie anticipatamente ai quanto vorranno continuare ad intervenire. GIADA
#17 Inviato 22 Agosto, 2013 Si utilizza la tabelle generale selezionando le unità immobiliari, con i rispettivi millesimi, interessati al riparto in quanto sotto la copertura della terrazza. L'amministratore, a mio parere, non poteva e non doveva coinvolgere tutto il condominio, i condomini non interessati alla spesa non avevano diritto a deliberare una spesa in cui non dovevano partecipare. Saluti.