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Ugogiò

Ripartizione spese legali - ho acquistato un appartamento all'interno di un condominio ove esiste un condòmino moroso

Buongiorno a tutti.

Il mio quesito è il seguente:

 

Ho acquistato un appartamento all'interno di un condominio ove esiste un condòmino moroso da molti anni per quanto riguarda le rate condominiali. Mi si chiede di partecipare alle spese legali per il recupero del credito. Vorrei sapere se sono tenuto a partecipare alle spese per il recupero dei crediti maturati anche negli anni precedenti al mio arrivo o se la mia partecipazione,per legge, sia prevista solo per le azioni legali volte a recuperare i crediti maturati dal momento della mia compravendita in poi. Grazie

Dipende quando è iniziato il contenzioso, ovvero quando l'assemblea ha deciso di agire legalmente contro il condomino moroso, se è stato deciso 2 anni prima dei tuo rogito, spetta all'ex condomino (chi ti ha venduto l'appartamento), comunque sei debitore in solido per le spese maturate nell'anno del rogito e quello precedente, p.es. se hai acquistato nel 2016, devi le spese dell'anno 2015, ma potrai rivalerti sul ex proprietario.

Se invece l'assemblea ha deciso l'azione legale di recupero dopo la data del tuo rogito, la spesa spetta tutta a te, comunque e per tranquillizzarti, questo è un "prestito", perchè dopo la decisione giudiziale normalmente il moroso deve la quota dovuta con gli interessi legali (pochi ma ci saranno), le spese di giudizio e quelle legali sostenute dal condominio, così che chi ha anticipato verrà rimborsato.

Grazie per la risposta. Quello che non ho capito è: se le spese legali maturate nell'anno del rogito e nell'anno precedente servono a recuperare crediti relativi agli anni precedenti, sono ancora tenuto a contribuire?

Grazie per la risposta. Quello che non ho capito è: se le spese legali maturate nell'anno del rogito e nell'anno precedente servono a recuperare crediti relativi agli anni precedenti, sono ancora tenuto a contribuire?
Secondo il mio parere vale la data della decisione dell'assemblea, ovvero se l'assemblea ha deciso di agire legalmente tre anni fa e l'avvocato del condominio presenta il conto nel periodo previsto dall'art 63 Dacc per la solidarietà tra venditore ed acquirente, spetta al ex proprietario, se invece la decisione è stata maturata nell'anno dei tuo rogito e quello precedente, sei debitore in solido con l'ex, comunque ti converrà pagare e poi rivalerti contro chi ti ha venduto, fatto salvo accordi contrattuali tra voi due.
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