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Shelley

Ripartizione spese installazione ascensore, con taglio scale per riduzione larghezza scale

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In caso di installazione impianto ascensore, il cui progetto prevede il taglio delle scale da 118 cm ad 80 cm, come devono essere ripartite le spese per installazione?

So che per installazione vale il criterio dell'art. 1123 CC relativo alle innovazioni deliberate dalla maggioranza e cioè in proporzione al valore della proprietà di ciascun condomino.

Invece per spese di manutenzione o sostituzione vale art. 1124 CC e cioè le spese vengono ripartite per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano.

Nel caso del mio condominio, essendo previsto il taglio delle scale, credo che bisogna seguire l'art. 1124. Chiedo conferma. Inoltre so già che ai condomini del piano rialzato e 1° piano sarà permesso di non partecipare alle spese dell'installazione, in quanto non interessati, salvo poi la possibilità di utilizzo in seguito, restituendo con interessi la quota di loro spettanza. L'esclusione di questi condomini mi convince sempre più del fatto che debba valere l'art.1124 per la ripartizione spese

emma T dice:

In caso di installazione impianto ascensore, il cui progetto prevede il taglio delle scale da 118 cm ad 80 cm, come devono essere ripartite le spese per installazione?

So che per installazione vale il criterio dell'art. 1123 CC relativo alle innovazioni deliberate dalla maggioranza e cioè in proporzione al valore della proprietà di ciascun condomino.

Invece per spese di manutenzione o sostituzione vale art. 1124 CC e cioè le spese vengono ripartite per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano.

Nel caso del mio condominio, essendo previsto il taglio delle scale, credo che bisogna seguire l'art. 1124. Chiedo conferma. Inoltre so già che ai condomini del piano rialzato e 1° piano sarà permesso di non partecipare alle spese dell'installazione, in quanto non interessati, salvo poi la possibilità di utilizzo in seguito, restituendo con interessi la quota di loro spettanza. L'esclusione di questi condomini mi convince sempre più del fatto che debba valere l'art.1124 per la ripartizione spese

A mio avviso il taglio delle scale è propedeutico alla prima installazione dell'ascensore e quindi segue lo stesso criterio della prima installazione e cioè millesimi di proprietà con la possibilità di rinunciare all'innovazione  molto gravosa (articolo 1121 del codice civile).

In tal caso i condòmini non interessati all'innovazione saranno esclusi da ogni spesa riguardante sia l'installazione dell'ascensore che il taglio scale e vi parteciperanno soltanto se in futuro vorranno partecipare all'innovazione gravosa.

Ma qual è la detrazione prevista per installazione ascensore? 50% o 75%? E la detrazione in quanti anni viene recuperata: 5 o 10?

emma T dice:

Ma qual è la detrazione prevista per installazione ascensore? 50% o 75%? E la detrazione in quanti anni viene recuperata: 5 o 10?

Che io sappia, tutte le detrazioni diverse dal 110% possono essere recuperate solo in 10 anni ma su questo argomento conviene attendere il parere qualificato di @Danielabi

emma T dice:

Ma qual è la detrazione prevista per installazione ascensore? 50% o 75%? E la detrazione in quanti anni viene recuperata: 5 o 10?

La detrazione è al 50% se non vengono rispettate le misure dell'ascensore come previste dal DM 236/89; al 75% se l'ascensore rappresenti realmente l'abbattimento di barriera architettonica (e quindi le sue dimensioni siano sufficienti per l'ingresso di una carrozzina per disabili come previsto, appunto, dal dm 236/89)

Il 75% è valido per i pagamenti effettuati sino al 31.12.2022 ed è ripartito in 5 quote annuali.
Il 50% è ripartito in 10 quote annuali.

 

Infatti anch'io sapevo cosi. Ma quindi il 75% scade il 31/12/2022 anche come pagamenti, non solo come lavori di installazione. Grazie infinite

emma T dice:

Infatti anch'io sapevo cosi. Ma quindi il 75% scade il 31/12/2022 anche come pagamenti, non solo come lavori di installazione. Grazie infinite

Si, i lavori potrebbero anche protrarsi a gennaio 2023, ma i pagamenti sono agevolabili al 75% solo se effettuati entro il 31.12.2022, salvo diverse disposizioni previste dalla legge di bilancio

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