Vai al contenuto
sipax

Ripartizione spese in deroga al codice civile

in assemblea si è deciso all'unanimità dei presenti (meno 1) di dividere una spesa tra tutti i condomini in parti uguali, per circa 7 euro, il condomino dissenziente non ha voluto partecipare alla spesa ed è stato esonerato con l'accordo di tutti i partecipanti all'assemblea. Il condomino dissenziente potrebbe impugnare il deliberato anche se non è stato fatto partecipare alla spesa? Preciso che l'assemblea non raggiungeva i 1000/1000. Il presidente dell'assemblea che ha avallato la ripartizione senza porre obiezioni rischia qualcosa?

Grazie per le eventuali risposte.

Tali deroghe devono essere deliberate all'unanimità che mi sembra di capire, non ci fosse, se l'esonerato non parteciperà alla spesa, non vedo il motivo per il quale dovrebbe impugnare la delibera, ma se assente o dissenziente potrà sempre farlo.

Tali deroghe devono essere deliberate all'unanimità che mi sembra di capire, non ci fosse, se l'esonerato non parteciperà alla spesa, non vedo il motivo per il quale dovrebbe impugnare la delibera, ma se assente o dissenziente potrà sempre farlo.

l'esonerato ha già anticipato che vuole la copia del verbale già da stamattina, è indispettito in quanto non ha gradito la formula con la quale è stato messo a verbale il suo esonero. quindi ha lasciato intendere che ci potrebbero essere degli strascichi. se poi gli assenti vogliono impugnare il deliberato per soli 7 euro, sono nel diritto di farlo.

l'esonerato ha già anticipato che vuole la copia del verbale già da stamattina, è indispettito in quanto non ha gradito la formula con la quale è stato messo a verbale il suo esonero. quindi ha lasciato intendere che ci potrebbero essere degli strascichi. se poi gli assenti vogliono impugnare il deliberato per soli 7 euro, sono nel diritto di farlo.

Ma di che spesa si tratta?

Se uno o più condòmini vogliono godere meglio della cosa comune, possono farlo a loro spese, senza mettere a bilancio il denaro e senza delibera assembleare.

 

Art. 1102 c.c.

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso

Naturalmente anche gli assenti dovranno essere liberi di partecipare o meno. Parteciperà volontariamente solo chi vorrà.

Ma di che spesa si tratta?

Se uno o più condòmini vogliono godere meglio della cosa comune, possono farlo a loro spese, senza mettere a bilancio il denaro e senza delibera assembleare.

 

Art. 1102 c.c.

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso

Naturalmente anche gli assenti dovranno essere liberi di partecipare o meno. Parteciperà volontariamente solo chi vorrà.

si tratta di una vecchia spesa del 2008, che per un principio di solidarietà è stata divisa tra tutti anche se era di competenza dei soli utilizzatori della canna fumaria. Tutti i condomini pagarono la loro quota tranne le stesso dissenziente. Il dissenziente si è riportato quindi un saldo negativo per tutti questi anni fino ad oggi, quindi per pareggiare il conto si è deciso di risuddividere la quota non pagata tra tutti i condomini tranno colui che fin dall'inizio non aveva accettato il criterio di solidarietà. Era un suo diritto.

si tratta di una vecchia spesa del 2008, che per un principio di solidarietà è stata divisa tra tutti anche se era di competenza dei soli utilizzatori della canna fumaria. Tutti i condomini pagarono la loro quota tranne le stesso dissenziente. Il dissenziente si è riportato quindi un saldo negativo per tutti questi anni fino ad oggi, quindi per pareggiare il conto si è deciso di risuddividere la quota non pagata tra tutti i condomini tranno colui che fin dall'inizio non aveva accettato il criterio di solidarietà. Era un suo diritto.

L'errore è stato fatto inizialmente riportando nel corso degli anni un debito che in effetti non gli spettava.

Se avete deliberato di ripartire il suo "debito" credo che il condòmino si sia sentito umiliato perchè è come se accettasse la vostra elemosina invece che sia riconosciuto un errore del condominio.

Io consiglio di chiedere al condòmino come desidera che sia conclusa la cosa.

Prova a chiedergli se gli va bene una delibera, come è giusto che sia, di questo tipo:

 

"l'assemblea riconosce l'errore di aver addebitato ingiustamente al condòmino una quota, nel 2008, non di sua pertinenza perchè dissenziente ed averla riportata ingiustamente come saldo negativo fino ad oggi.

L'assemblea, quindi, storna al condòmino l'ingiusto ed apparente debito risultante dai libri contabili, addebitandolo in parti uguali ai condòmini favorevoli.

La sostanza non cambierebbe ma tutti quegli "ingiustamente" nella delibera potrebbero dare un senso di soddisfazione al condòmino che si vedrebbe esentato per "diritto" e non per "concessione". 🙂

×