#1 Inviato 21 Novembre, 2013 Buonasera, sono una condomina del palazzo sito in via oberdan n. 30 montecompatri (rm) il quale richiede la riparazione dei frontalini e percio' e' sorta una forte discussione nelle assemblee condominiali per la decisione riguardo alla sua natura se condominiale o di proprieta' privata ai fini della ripartizione delle spese e delle responsabilita'. I balconi sono aggettanti. Il regolamento di condominio non fa alcun riferimento ai frontalini , ma specifica che i balconi sono di proprieta' privata . Dalle informazioni apprese sembra che e' il giudice a valutare caso per caso se i frontalini rientrano nel decoro del palazzo o meno. Perche' bisogna ricorrere ad un giudice ? La nostra amministratrice, dopo aver chiesto in assemblea come devono essere ripartite le spese ( ma non deve essere lei a dirlo ? ) ha diviso gli importi specificati dal capitolato tutte insieme, ponteggi, solette e cornicioni, frontalini ed altri lavori in base alla tabella di proprieta' e poiche' i condomini del quinto piano non possiedono balconi sono andati dall'avvocato. C'e' stata una mediazione ma e' fallita in quanto ci e' stato detto di trovare un accordo, ma abbiamo fatte molte assemblee e questo accordo non si e' trovato anzi ci sono molti litigi ,molto probabilmente si andra' in causa. Per evitare quest'ultima potete aiutarci ? Il palazzo e' facilmente visibile su google maps . Inoltre la responsabilita' per danni a cose e a persone relativamente al degrado dei frontalini di chi e' ? Ringrazio vivamente. Saluti roberta villa
#2 Inviato 21 Novembre, 2013 Che dire? La legge è questa... -------------------------------------------------- Balconi Cass. 28/11/92 n. 12792 Il RIVESTIMENTO e gli elementi DECORATIVI del fronte o della parte sottostante della soletta dei balconi degli appartamenti di un edificio debbono essere considerati di proprietà comune dei condomini, in quanto destinati all'uso comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., in tutti i casi in cui assolvano prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio, mentre sono pertinenze dell'appartamento di proprietà esclusiva quando servono solo per il decoro di quest'ultimo; ------------------------------------------------------------ ... poi ogni giudice ha il suo metodo per sentenziare.
#3 Inviato 22 Novembre, 2013 Negli ultimi dieci anni le molteplici sentenze della Corte di Cassazione hanno specificato la funzione individuale dei balconi aggettanti e gli interventi di manutenzione che riguardano pavimenti, sottobalconi, scarichi, ringhiere e frontalini sono di competenza del proprietario dell'appartamento dal quale si accede al balcone stesso , soltanto le parti del balcone con particolari elementi architettonici possono avere funzione comune con relativi oneri a carico di tutti i condomini.Il frontalino semplice in cemento non dovrebbe avere rilevanza ai fini del decoro. Si può avere un parere in merito a quanto sopra specificato vedendo il palazzo da google maps? Si ringrazia
#4 Inviato 22 Novembre, 2013 Negli ultimi dieci anni le molteplici sentenze della Corte di Cassazione hanno specificato la funzione individuale dei balconi aggettanti e gli interventi di manutenzione che riguardano pavimenti, sottobalconi, scarichi, ringhiere e frontalini sono di competenza del proprietario dell'appartamento dal quale si accede al balcone stesso , soltanto le parti del balcone con particolari elementi architettonici possono avere funzione comune con relativi oneri a carico di tutti i condomini.Il frontalino semplice in cemento non dovrebbe avere rilevanza ai fini del decoro.Si può avere un parere in merito a quanto sopra specificato vedendo il palazzo da google maps? Si ringrazia Inserisci foto.
#5 Inviato 22 Novembre, 2013 Proverò a fare una foto e a inserirla, però si vede benissimo da google maps inserendo via Oberdan n. 30 Montecompatri (RM) Ringrazio
#6 Inviato 22 Novembre, 2013 Proverò a fare una foto e a inserirla, però si vede benissimo da google maps inserendo via Oberdan n. 30 Montecompatri (RM)Ringrazio ma si vedono solo finestre e non balconi....🤔
#7 Inviato 22 Novembre, 2013 Inserire su google maps Strada Provinciale 72a Montecompatri RM strascinare l'omino un pò più giù dall'inizio della strada, ovvero a sinistra del punto A è quel palazzo che ha il negozio di tende " Idea Ambiente " e parrucchiera " Immagine Donna" si vede il civico 28 . In ogni caso provo ad allegare immagine. Ringrazio nuovamente Saluti
#9 Inviato 22 Novembre, 2013 Inserire su google maps Strada Provinciale 72a Montecompatri RM strascinare l'omino un pò più giù dall'inizio della strada, ovvero a sinistra del punto A è quel palazzo che ha il negozio di tende " Idea Ambiente " e parrucchiera " Immagine Donna" si vede il civico 28 . In ogni caso provo ad allegare immagine. Ringrazio nuovamente Saluti[ATTACH]254[/ATTACH] Non sono allora condominiali; pertanto la spesa per la loro manutenzione è ad esclusiva competenza dei proprietari dei rispettivi balconi ad essi afferenti.
#10 Inviato 22 Novembre, 2013 Buongiorno. Nel condominio esiste a piano terra, un lastrico solare di proprietà esclusiva che è contornato da una canalina in rame. Tale lastrico serve anche da copertura ad alcuni box di proprietà di altri condomini. In caso di sostituzione di tale canalina, la spesa sarà da imputare secondo l'art. 1126 CC ( 1/3 proprietario e 2/3 condomini coperti) o sarà a totale carico del proprietario eclusivo del lastrico?
#12 Inviato 22 Novembre, 2013 Si esatto, un pluviale. Quindi per millesimi di proprietà di tutti i condomini o solo di quelli coperti dal lastrico? Grazie.
#13 Inviato 22 Novembre, 2013 Si esatto, un pluviale. Quindi per millesimi di proprietà di tutti i condomini o solo di quelli coperti dal lastrico?Grazie. Preserva il tuo lastrico e i box interrati, quindi millesimi di proprietà a cui serve il pluviale e cioè tocca a te e i proprietari dei box coperti dal tuo lastrico.
#14 Inviato 22 Novembre, 2013 Quindi i frontalini, la soletta dei balconi del mio condominio sono di proprietà , ma da cosa si evince questa risposta , esistono delle sentenze simili a questo caso? La responsabilità per danni a cose e persone provocati dalla caduta di parti dei frontalini ammalorati di chi e ? Questa ultima deve essere decisa con votazione dalla assemblea condominiale o e prevista dalla legge ? Grazie
#15 Inviato 23 Novembre, 2013 Quindi i frontalini, la soletta dei balconi del mio condominio sono di proprietà , ma da cosa si evince questa risposta , esistono delle sentenze simili a questo caso? La responsabilità per danni a cose e persone provocati dalla caduta di parti dei frontalini ammalorati di chi e ? Questa ultima deve essere decisa con votazione dalla assemblea condominiale o e prevista dalla legge ? Grazie Ogni balcone aggettante appartiene al proprietario dell'appartamento che serve. Quindi tutte le spese per la sua manutenzione e/o ricostruzione ricadono interamente su di lui, ed in caso di danni a persone o cose derivanti dal distacco di intonaco (o addirittura pezzi di cemento), lui è il solo RESPONSABILE. Cassazione del 07/09/1996 n. 8159.- I balconi sono elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, non costituiscono parti comuni dell'edificio e appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti, che sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di intonaco o muratura, che si siano da essi staccati, mentre i fregi ornamentali e gli elementi decorativi, che ad essi ineriscono (quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini), sono condominiali, se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell'intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti, con la conseguenza che è onere di chi vi ha interesse (il proprietario del balcone, da cui si sono distaccati i frammenti, citato per il risarcimento), al fine da esimersi da responsabilità, provare che il danno fu causato dal distacco di elementi decorativi, che per la loro funzione ornamentale dell'intero edificio appartenevano alle parti comuni di esso (art.1117 c.c.).
#16 Inviato 23 Novembre, 2013 I frontalini sono condominiali se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale Dell intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari corrispondenti. Nel mio caso, vedendo il palazzo e stato detto che i frontalini sono privati e da ciò ne scaturiscono delle conseguenze sia giuridiche che economiche quindi essi non hanno una funzione ornamentale. Perché ? Se si considera che Come decoro si intende in generale l estetica data dalle linee e dalle strutture costituenti la nota dominante Dell edificio, linee e strutture che determinano l armonia e la fisionomia del palazzo , il frontalino in questione ha una continuità con il marcapiano , perche e considerato privato ? Ci sono delle regole chiare e precise o il decoro architettonico e determinato da una dose di soggettività
#17 Inviato 24 Novembre, 2013 La "striscia" che gira attorno all'edificio si chiama "marcapiano" ed è condominiale. Frontalini balconi aggettanti
#18 Inviato 24 Novembre, 2013 La Corte app. civ. Salerno, 16 marzo 1992, n. 97 recita poi che la proprietà esclusiva delle terrazze e dei balconi si estende a tutte le opere necessarie al godimento e all'utilizzazione, quali la pavimentazione, la parte interna ed i davanzali dei parapetti, mentre invece sono di proprietà condominiale la parte esterna dei parapetti, la fascia di coronamento (cornicione o marcapiano) e quella di rivestimento dei bordi aggettanti (frontalini) . In pratica nel passato c’è stata molta confusione sul tema , ragion per cui è necessario esaminare la dottrina più recente che pare faccia maggior chiarezza sul controverso tema.
#19 Inviato 24 Novembre, 2013 La Corte app. civ. Salerno, 16 marzo 1992, n. 97 recita poi che la proprietà esclusiva delleterrazze e dei balconi si estende a tutte le opere necessarie al godimento e all'utilizzazione, quali la pavimentazione, la parte interna ed i davanzali dei parapetti, mentre invece sono di proprietà condominiale la parte esterna dei parapetti, la fascia di coronamento (cornicione o marcapiano) e quella di rivestimento dei bordi aggettanti (frontalini) . In pratica nel passato c’è stata molta confusione sul tema , ragion per cui è necessario esaminare la dottrina più recente che pare faccia maggior chiarezza sul controverso tema. Ringrazio per le molteplici informazioni, però sinceramente mi si sono confusa. Considerando che il frontalino del mio palazzo (vedi foto ) ha una continuità con il marcapiano, però non ha fregi e stucchi particolari ed esaminando ovviamente la dottrina più recente che dovrebbe aver fatto maggior chiarezza sul controverso tema, vorrei sapere con una parola sola , se essi sono "condominiali" o "privati". Se possibile un giudizio dato da più persone. Nel caso in cui sono privati le relative spese di manutenzione non devono essere neanche discusse in assemblea, giusto? Grazie di nuovo
#20 Inviato 25 Novembre, 2013 ... mentre invece sono di proprietà condominiale la parte esterna dei parapetti, la fascia di coronamento (cornicione o marcapiano)... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E' condominiale,perché è un abbellimento. La sentenza parla di balcone e non di altro.
#21 Inviato 25 Novembre, 2013 ...resta il fatto che le fasce marcapiano sono ornamenti delle facciate e proseguono sui frontalini dei balconi senza soluzione di continuità...
#22 Inviato 25 Novembre, 2013 Buonasera Giglio2 sostiene che sono condominiali in quanto il frontalino e una prosecuzione del marcapiano e quindi e un abbellimento, kurt invece sostiene che sono privati , così come La Signora Dolores Panico , perche sono stati considerati tali ? Mi sembra di capire che C e molta soggettivita e sono molto dispiaciuta sul fatto che per sapere la loro natura bisognerà andare in causa e sara il giudice a decidere, ma non puo essere così ci deve essere una regola chiara e precisa. Ad ogni buon conto ringrazio tutti. Saluti
#23 Inviato 25 Novembre, 2013 Dalla tua foto, il tuo è un semplice frontalino, senza decori e senza allori, quindi sono privati.
#24 Inviato 25 Novembre, 2013 Ringrazio per le molteplici informazioni, però sinceramente mi si sono confusa. Considerando che il frontalino del mio palazzo (vedi foto ) ha una continuità con il marcapiano, però non ha fregi e stucchi particolari ed esaminando ovviamente la dottrina più recente che dovrebbe aver fatto maggior chiarezza sul controverso tema, vorrei sapere con una parola sola , se essi sono "condominiali" o "privati". Se possibile un giudizio dato da più persone.Nel caso in cui sono privati le relative spese di manutenzione non devono essere neanche discusse in assemblea, giusto? Grazie di nuovo Le sentenze parlano sempre degli elementi decorativi (es. stucchi) posti sul frontalino e non del frontalino (inteso nelle sue connotazioni strutturali) ragion per cui sono i primi e non il secondo ad essere di proprietà comune, salvo che per le connotazioni strutturali non sia possibile operare questa differenza. In tal caso tutta la parte deve essere considerata comune. Giusto per quanto riguarda la domanda.