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mikespike

Ripartizione spese danni da infiltrazioni a privati provenienti da parti comuni

Buonasera, a causa di infiltrazioni provenienti dalla mancata manutenzione delle grondaie pluviali , alcuni condomini hanno subito dei danni alle loro proprietà. Le spese di manutenzione delle grondaie sono state ripartite tra TUTTI i condomini secondo i millesimi di proprietà. Al contrario la ripartizione delle spese dei soli danni è stata fatta escludendo coloro che li hanno subiti; in sostanza, è come dire che i responsabili dei danni sono tutti coloro che NON hanno subito danni. A me sembra una grossa sciocchezza, ma è davvero così?

Buonasera, a causa di infiltrazioni provenienti dalla mancata manutenzione delle grondaie pluviali , alcuni condomini hanno subito dei danni alle loro proprietà. Le spese di manutenzione delle grondaie sono state ripartite tra TUTTI i condomini secondo i millesimi di proprietà. Al contrario la ripartizione delle spese dei soli danni è stata fatta escludendo coloro che li hanno subiti; in sostanza, è come dire che i responsabili dei danni sono tutti coloro che NON hanno subito danni. A me sembra una grossa sciocchezza, ma è davvero così?

Hai detto bene, le parti comuni appartengono ANCHE ai danneggiati quindi ANCHE i danneggiati partecipano, per millesimi, alle spese relativi ai danni, anche quelli da loro stessi subiti. Chi ha avuto questa geniale idea?

L'amministratore!!!!!

 

probabilmente non conosce bene il suo mestiere

Scusate si vi chiedo un ulteriore chiarimento su questo argomento. Ho appena letto che il quorum necessario per l’approvazione di ripartizioni di spese, in seconda convocazione, è di 334 millesimi. Allora mi chiedo, visto che “i graziati” superano di gran lunga i 334 millesimi, il loro voto a favore di tale ripartizione assurda sarebbe ritenuto comunque valido? Sarebbe contestabile una tale approvazione? Grazie

Scusate si vi chiedo un ulteriore chiarimento su questo argomento. Ho appena letto che il quorum necessario per l’approvazione di ripartizioni di spese, in seconda convocazione, è di 334 millesimi. Allora mi chiedo, visto che “i graziati” superano di gran lunga i 334 millesimi, il loro voto a favore di tale ripartizione assurda sarebbe ritenuto comunque valido? Sarebbe contestabile una tale approvazione? Grazie

Una diversa ripartizione da quella di legge è ANNULLABILE entro i 30 gg. di rito dal singolo condomino, superato quel termine essa diventa inoppugnabile, cioè esecutiva. Per contestare l'approvazione bisogna presentare ricorso all'autorità giudiziaria, con esito certo di vittoria e, ritengo, recupero integrale delle spese di giudizio.

E' ovvio che chi intende opporsi deve esprimere voto contrario in sede d'assemblea, e manifestando la propria intenzione di ricorso per i motivi suddetti potrebbe indurre l'amministratore a........................ritornare sui suoi passi e "ripensarci" (facendogli venire qualche ragionevole dubbio)

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