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mrjx

Ripartizione spese condominiali appartamenti costruttore e regolamento di condominio

Buongiorno,

il mio è un condominio di nuova costruzione.

 

Nel regolamento di condominio, che abbiamo sottoscritto all'atto di compravendita degli immobili, c'è scritto che il costruttore è esonerato dal pagamento delle quote condominiali, per gli immobili ancora invenduti, per i primi cinque anni.

 

Premesso che non so quanto sia legale una pratica del genere, considerando anche che il regolamento di condominio ci è stato consegnato solo in seguito, avrei bisogno di capire come ci si deve comportare nel pagamento delle quote di condominio, visto e considerato che queste verranno "spalmate" agli altri condòmini che nel frattempo hanno stipulato gli atti.

 

In particolare, il nuovo amministratore ha diviso in parti uguali, tra tutti i condòmini, le quote che sarebbero spettate al costruttore.

Molti sostengono invece che queste debbano essere ripartite per millesimi e non in parti uguali. Personalmente ritengo che il criterio di ripartire in parti uguali sia giusto, visto che non sono immobili personali.

 

Negli immobili del costruttore, ancora invenduti, ci sono appartamenti, box e posti auto.

 

Inoltre vorrei sapere se le quote condominiali spettano anche a chi solo ha il possesso e non la proprietà. Mi riferisco al fatto che alcuni condòmini hanno le chiavi dell'appartamento (e quindi ne stanno usufruendo) anche se non hanno ancora stipulato gli atti di compravendita.

 

Grazie anticipatamente per le eventuali risposte.

A parte il fatto che l'eventuale esenzione dal pagamento per il costruttore è due anni e non cinque;

 

La Cassazione ha però ribadito che simile liberatoria diventa vessatoria quando è per un periodo illimitato, ha infatti indicato che può raggiungere una durata massima di due anni

Inoltre la clausola per non essere vessatoria deve essere ben chiara al momento della firma del rogito e deve essere stato oggetto di specifica trattativa con l'acquirente, per cui se il regolamento vi è stato consegnato dopo la firma e nel rogito non c'è la specifica che questo regolamento e la clausola esiste, probabilmente già trascritta e registrata ai Registri Immobiliari, quasi di sicuro tutto è nullo, ovvero la sorpresa deve essere presentata prima della firma dell'atto di compravendita e non dopo, per cui ti consiglierei di sentire un legale;

 

Nel Codice è stato introdotto l'Art. 1469ter cc. Accertamento della vessatorietà delle clausole:

..... Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari [1341, 1342] predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista (costruttore) l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Vedi anche questo link;

http://condomini.altervista.org/EsoneroSpeseCostruttore.htm

 

Le quote condominiali si devono pagare dal momento in cui c'è la firma del rogito, per cui i "forse" futuri condomini per il momento non devono nulla.

Ringrazio per la risposta.

 

I due anni si considerano dall'agibilità? Nel regolamento c'è scritto così.

Nel caso, purtroppo ad oggi ancora non sono passati (marzo 2014).

 

Il problema attualmente è la ripartizione delle quote del costruttore e capire se il criterio di spalmarle in parti uguali ai condòmini sia giusto o debba essere ripartito in millesimi.

 

Inoltre alcuni sostengono esserci sentenze che comunque le quote vanno pagate anche dai possessori, reali utilizzatori degli immobili, anche se non hanno ancora stipulato gli atti di compravendita...

Il problema attualmente è la ripartizione delle quote del costruttore e capire se il criterio di spalmarle in parti uguali ai condòmini sia giusto o debba essere ripartito in millesimi.

 

Inoltre alcuni sostengono esserci sentenze che comunque le quote vanno pagate anche dai possessori, reali utilizzatori degli immobili, anche se non hanno ancora stipulato gli atti di compravendita...

In condominio pochissime sono le cose che si dividono in parti uguali, le spese condominiali NO di certo, ma si dividono con il criterio dell'art 1123 cc e seguenti.

 

Il debitore verso il condominio è sempre il condomino proprietario anche in caso di morosità dell'inquilino. No credo ci siano sentenze che affermino che deve contribuire anche chi non ha ancora firmato il rogito, chiedi a chi afferma ciò di farti conoscere i riferimenti e poi per favore postali qui così ne discutiamo, grazie.

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