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TACO

Ripartizione spese autorimessa

Salve a tutti , siccome a breve prenderò in mano un condominio dove sono anche proprietario di un appartamento (ho anche appena iniziato un corso) volevo porre la seguente questione: la ripartizione delle spese di un bascolante nuovo nell'autorimessa.

Premetto che :

- Il condominio ha 10 appartamenti

- l'autorimessa ha 10 cantine e 14 posti auto in quanto 2 condomini hanno 2 posti auto (gli altri 8 1 posto a testa quindi siamo a 12 ) e gli altri 2 posti auto sono di una persona esterna che non è proprietaria di appartamenti

- manca un regolamento condominiale

- abbiamo come riferimento per la ripartizione delle spese una tabella di proprietà in millesimi

 

Detto questo all'ultima assemblea è stato deciso di deliberare (tra tutti i presenti .. circa 800 di valore millesimale) che la ripartizione della spesa del basculante va fatta in base ai posti auto e quindi 14 posti !

 

Ho riflettuto e sono arrivato a queste conclusioni: intanto è legale questo tipo di ripartizione?? Se guardiamo l'art 1123 sulla ripartizione delle spese .. si parla che le spese necessarie ecc... sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà salvo diversa convenzione. Poi però dice anche che se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in base all'uso che ciascuno può farne " quindi se dividiamo per i posti auto uno che ha il doppio posto ha un uso diverso e maggiore rispetto a un proprietario di singolo posto auto in teoria. Confermate??

Dividere comunque la spesa del basculante in base alla tabella di proprietà che abbiamo è alquanto disuguale perchè ad esempio la persona proprietaria di solo 2 posti auto ha una quota millesimale di 9, 30 mentre noi e tutti gli altri andiamo dagli 80 ai 140 e lui non andrebbe a pagare quasi niente il basculante quindi questo criterio creerebbe non pochi problemi anche tra chi ha magari un valore di 120 e un altro di 90 nonostante vadano entrambi avanti indietro .

 

Ho pure pensato di far fare una tabella millesimale per l'autorimessa e approvarla in assemblea ma una volta fatta è regolare se non esiste un regolamento condominiale da attaccarla??? Ovviamente con la tabella millesimale piu o meno come costo sarebbe quasi uguale a una ripartizione in base ai posti auto .

 

Se la decisione dovesse rimanere quella può essere impugnabile secondo voi? e questo tipo secondo voi è nulla o annullabile (se fosse la seconda trascorsi 30 giorni dalla ricezione dei condomini il problema non si propone piu)

 

Ultima cosa non trascurabile: se fosse stato deciso all'unanimità (correggete se mi sbaglio quindi tutti i proprietari presenti e con ordine del giorno modifica ripartizione spese comuni ) non ci sarebbero problemi ma il fatto è che 2 non vengono mai (uno è il proprietario dei soli posti auto) non saremo mai all'unanimità e non vorrei cmq che se questo si vede recapitare una parte di spesa doppia perchè ha il doppio posto auto inizi a far casino .

Ho finito .. spero di ricevere presto una risposta precisa in merito sperando di essere stato abbastanza chiaro ! Grazie e notte 🙂

Salve,

se l'assemblea ha deliberato all'unanimità una metodologia in fase di ripartizione, va osservato il criterio scelto. Se non vi è unanimità va applicato il criterio legale, art. 1123 c.c.

 

Cordiali saluti.

Salve Nicolas

ho specificato sopra che all'assemblea non eravamo tutti presenti o meglio tutti i presenti hanno deciso per quella ripartizione ma non eravamo tutti i proprietari li.(quindi no all'unanimità) (da quello che ho capito è all'unanimità se tutti i proprietari presenti all'assemblea e non tutti i presenti daccordo.) Quindi ok art 1123 ma ho chiesto sopra come interpretarlo... se diviso i posti auto può essere considerata una ripartizione legale in base appunto all'art 1123 2 comma (se si tratta dicose destinate a servire i condomini in maniera diversa .... eccc.....

Salve , scusate ma ancora non ho ricevuto una risposta esauriente ; se qualcuno può aiutarmi grazie !

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