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galileo

Ripartizione spese ascensore - in merito all'ascensore alla sua sostituzione o alle sue riparazioni ordinarie e straordinarie

Ai condomini , amministratori e avvocati,voglio suscitare un quesito che mi

assilla.

In merito all'ascensore alla sua sostituzione o alle sue riparazioni ordinarie

e straordinarie, ritengo che quando si va ad effettuare uno di questi

interventi la relativa partizione delle spese venga fatta esclusivamente per

millesimi di proprietà ta. A non secondo i millesimi dell'altezza , in quanto

detti intrerventi hanno tutti una presunzione di consumo ed essa non è prova di

consumo. La tabella relativa all'atezza va inserita quando si fa uso di detta

riparazione .

e come se noi per installare un contatore facessimo pagare le relative spese

secondo la presunzione fi un futuro consumo

Spero di essermi spiegato e attendo pareri in merito.

In ogni caso, si applica il 1124 c.c. a meno che non si sia in presenza di nuova installazione. In quest'ultimo caso, si applicherebbe la tabella proprietari.

... In merito all'ascensore alla sua sostituzione o alle sue riparazioni ordinarie

e straordinarie, ritengo che quando si va ad effettuare uno di questi

interventi la relativa partizione delle spese venga fatta esclusivamente per

millesimi di proprietà A...

Tu sei libero di fare le tue considerazioni e ritenere quello che vuoi ma la LEGGE è LEGGE

(Dura Lex, sed Lex = la Legge è dura ma è Legge).

 

L'articolo 1124 è forse uno dei più chiari e non lascia scampo ad altre interpretazioni.

Perfino l'intera SOSTITUZIONE dell'impianto deve tener conto al 50% di altezza e millesimi di proprietà:

 

Art. 1124 c.c.

Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo...

non metto in dubbio che la regola sia questa, ma mi chiedo come un legislatore possa non aver pensato che il consumo è una cosa che no va di pari passo con l,investimento.

Faccio un altro esempio: se decidessimo di insallare un contatore nella sala condominiale per poter eswsere usufruito da tutti i condomini per feste private, a me sembra logico che le spese per l'installazione siano a carico di tutti e le spese del consumo elettrico siano a carico di chi ha usufruito del bene.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Non per questouna legge ingiusta non può essere cambiata

... Faccio un altro esempio: se decidessimo di installare un contatore nella sala condominiale per poter esssere usufruito da tutti i condomini per feste private, a me sembra logico che le spese per l'installazione siano a carico di tutti e le spese del consumo elettrico siano a carico di chi ha usufruito del bene.

Giusto per la PRIMA installazione ma non per la sostituzione.

Ti faccio anch'io un esempio.

Acquistiamo insieme un'automobile e la paghiamo metà per uno.

Io la uso per andare a fare la gita fuori porta nel week end e tu la usi tutti i giorni per lavoro.

Alla fine, dopo che l'automobile ha percorso 250mila chilometri, occorre sostituire il motore.

Dei 250mila chilometri tu ne hai percorsi 230mila ed io 20mila.

Dobbiamo partecipare in modo uguale alla spesa di sostituzione del motore?

voglio suscitare un'altro problema sul quale ho visto che qualche magistrato si è interessato a ragione:

La spesa pulizia scale segue lo stesso iter della tabella ascensore, ma riflettendo , in un condominio di 20 piani si sognerebbe mai il condomino del 20° piano di salire a piedi e sporare le scale.

Mi sembra più logico che lo faccia uno del 1°-2° -3° piano quindi per me la regola bisognerebbe che fosse invertita.

 

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tu hai misurato i chilometri io non ho misurato i viaggi in ascensore che si possono solo presumere

ma non e mai stato condannato una persona sulla presunzione di colpevolezza

oltretutto al condomino del 1° piano non gli viene impedito di usare 'ascensore più intensamente del condomino 8° piano .Come non gli verrebbe impedito di usare l'auto

voglio suscitare un'altro problema sul quale ho visto che qualche magistrato si è interessato a ragione:

La spesa pulizia scale segue lo stesso iter della tabella ascensore, ma riflettendo , in un condominio di 20 piani si sognerebbe mai il condomino del 20° piano di salire a piedi e sporare le scale.

Il principio si basa sulla potenzialità e cioè sulla FACOLTA' di uso che uno ha.

Sia il proprietario del terzo piano che quello del ventesimo piano hanno pari facoltà di usare sia le scale che l'ascensore.

Qualsiasi sia la scelta, il condòmino del terzo piano farà sempre tre piani e l'altro sempre 30 piani.

 

Si dovesse applicare un criterio per ogni singolo caso si dovrebbe tener conto anche degli abitanti, delle abitudini (il pensionato che esce una volta al giorno ed il lavoratore che esce 4 volte al giorno)...

La Norma, però, ha dato facoltà ai condòmini di DEROGARE e scegliere un qualsiasi riparto, purchè la DEROGA sia deliberata all'unanimità di 1.000 millesimi.

per giovanni inga. se pensi che nell''uso dell'ascensore un condomino paga anche secondo i millesimi di proprietà oltre che per l'altezza deve farti pensare che nei millesimi di proprietà sono inclusi anche i millesimi di proprietà dell'ascensore per cui come per qualsiasi altra parte comune quando esso viene rifatto o sostituito il motore ognuno partecipa scondo i suoi millesimi.

 

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ti ricordo che un condomino paga per metà in base ai millesimi di proprietà l'altra metà per i millesimi dell'altezza i quali sono determinati oltre che per il piano anche dai millesimi di proprietàdi ciascun condomino.

Il riferimento è il 1124 c.c. Tranne nell'ipotesi che ho già detto.

Tutto il resto sono opinioni... E ognuno è libero di esporle e sostenerle.

ti ricordo che un condomino paga per metà in base ai millesimi di proprietà l'altra metà per i millesimi dell'altezza i quali sono determinati oltre che per il piano anche dai millesimi di proprietàdi ciascun condomino.

 

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tante opinioni uguali fanno un partito e un partito fa il governo

Io ancora non ho capito dove vuoi andare a parare...

Hai fatto delle ipotesi di spesa, ti è stato risposto anche da altrI come devono essere ripartite e fintanto ché il 1124 dice come fare, tutto il resto sono opinioni.

ti ricordo che un condomino paga per metà in base ai millesimi di proprietà l'altra metà per i millesimi dell'altezza i quali sono determinati oltre che per il piano anche dai millesimi di proprietàdi ciascun condomino.

Perfetto.

Metà per millesimi di proprietà è metà per altezza piano.

Nel caso sullo stesso piano insistono più unità immobiliari, la QUOTA PIANO relativa all'altezza sarà ripartita tra tutte le unità dello stesso piano per millesimi di proprietà.

Nessuno ha mai sostenuto il contrario.

Stiamo parlando la stessa lingua o vuoi andare a parare ESCLUSIVAMENTE ai millesimi di proprietà per la sostituzione dell'ascensore?

in pieno accordo con voi che quellesono le regole e le regole vanno rispettate. Avete mai pensato se una legge possa essere giusta o meno? Io sostengo ch e un condomino durante la vita dell'ascensore ha pagato oltre al consumo ordinario anche il consumo delle parti usurate e quando si rinnova un ascensore o si sostitusce parte di esso la spesa secondo il mio punto di vista andrebbe suddivisa secondo i millesimi di proprietà dell'ascensore.Questo non significa parare ma pensare anche se potrebbe essere sbagliato,ma se ci togliamo anche il diritto di pensare siamo fregati!

in pieno accordo con voi che quellesono le regole e le regole vanno rispettate. Avete mai pensato se una legge possa essere giusta o meno? Io sostengo ch e un condomino durante la vita dell'ascensore ha pagato oltre al consumo ordinario anche il consumo delle parti usurate e quando si rinnova un ascensore o si sostitusce parte di esso la spesa secondo il mio punto di vista andrebbe suddivisa secondo i millesimi di proprietà dell'ascensore.Questo non significa parare ma pensare anche se potrebbe essere sbagliato,ma se ci togliamo anche il diritto di pensare siamo fregati!

E quali sono i millesimi di proprietà dell'ascensore?

In cosa differiscono dai millesimi di proprietà generale?

Fammi un esempio di come calcoli i millesimi di proprietà ascensore conoscendo i millesimi di proprietà generale.

@galileo

hai detto bene... è solo il tuo punto di vista e tale rimane.

Come ho già detto, c'è il 1124 che dirige il tutto e fintantoché ci sarà possiamo fare tutte le discussioni che vogliano ma la sostanza non cambia.

MILLESIMI PROPRIETà/SOMMATIARIA MILLESIMI PROPRIETARI ASCENSORI x 1000

 

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LO DICI A ME CHE SONO CAMPERISTA

non è che voglio cambiare levostre opinioni e solo che non riesco ad accettare una cosa per buona se uno non riesce a convincermi

MILLESIMI PROPRIETà/SOMMATIARIA MILLESIMI PROPRIETARI ASCENSORI x 1000

Fammi un calcolo con questo esempio perchè io non ho ancora capito:

 

In un palazzo di 5 piani con 2 condòmini a piano per un totale di 10 condòmini (tutti proprietari anche dell'ascensore) che hanno 100 millesimi di proprietà a testa, che calcolo dovrei fare per trovare i millesimi ascensore di ciascuno dei 10 condòmini?

a parte che stai parlando con un camperista che di viaggi ne aha fatti, ma ritornando al problema dell'ascensore , se non avessimo mdiritto al voto e quindi al modo di pensare le cose rimarrebero sempre allo stesso modo.ti favccio un'altro esempio : se si dovesse abbatere il palazzo perchè obsoleto e ricostruirlo esattamente alla stessa manierra quali millesimi useresti per ripartire la spesa?

ese. millesimi proprietà ascensore: 100:(10x100) il tutto per mille

mill altezza 100:(100+100) tuttoper(5:15) per mille come vedi il fattore millesimi di proprietà e determinante nei calcoli altrimenti si dovrebbe semplicemente dividere la spesa secondo il pianodando ad essi un valore semplicistico. vOGLIO FARTI EN'ALTRA DOMANDA SE PERMETTI:

Se si dovesse abbattere l'edificio perchè obsoleto per ricostruirlo integraLMENTE ALLO STESSO MODO quale tabella useresti? se fai allo stesso modo dell'ascensore altereesti il valore sei piani superiori in modo abnorme favorendo i piani inferiori:

ese. millesimi proprietà ascensore: 100:(10x100) il tutto per mille

mill altezza 100:(100+100) tuttoper(5:15) per mille come vedi il fattore millesimi di proprietà e determinante nei calcoli altrimenti si dovrebbe semplicemente dividere la spesa secondo il pianodando ad essi un valore semplicistico.

Tu sei un camperista ma io sono solo un operaio in pensione con la licenza media per cui di numeri e di faccine che indicano le 4 operazioni non me ne intendo per cui, dati i millesimi di proprietà, ti prego di darmi i millesimi ascensore di ciascun condòmino:

 

1° PIANO

Gianni 100 millesimi di proprietà

Fabio 100 millesimi di proprietà

 

2° PIANO

Franco 100 millesimi di proprietà

Giuseppe 100 millesimi di proprietà

 

3° PIANO

Silvio 100 millesimi di proprietà

Alberto 100 millesimi di proprietà

 

4° PIANO

Andrea 100 millesimi di proprietà

Paolo 100 millesimi di proprietà

 

5° PIANO

Luca 100 millesimi di proprietà

luigi 100 millesimi di proprietà

 

VOGLIO FARTI EN'ALTRA DOMANDA SE PERMETTI:

Se si dovesse abbattere l'edificio perchè obsoleto per ricostruirlo integraLMENTE ALLO STESSO MODO quale tabella useresti? se fai allo stesso modo dell'ascensore altereesti il valore sei piani superiori in modo abnorme favorendo i piani inferiori:

Per il perimento dell'edificio esiste un articolo apposito. Ognuno può mandare i cocci all'asta, prendere la sua quota dei cocci e decidere se ricostruire tutto ex novo (vale come prima installazione) o abbandonare la nave. (non c'è obbligo di partecipare alla ricostruzione)

Nel caso di MANUTENZIONE e/o SOSTITUZIONE (che è diverso da ricostruzione) della sola ascensore, non è possibile abbandonare la nave.

 

Art. 1128 c.c.Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.Nel caso di perimento di una parte minore, l’assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.L’indennità corrisposta per l’assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste.Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell’edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

@galileo

ti sono state date tutte le spiegazioni possibili nell'ambito di quanto previsto dalla legge e personalmente, credo, che non si possa aggiungere altro agli interventi fatti.

Lascio la discussione aperta nel caso qualche altro partecipante voglia dire la sua...

Ospite
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