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SASDO

Ripartizione SPESE 2017

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In un condominio succede questo:

Ad inizio 2018 viene approvato il Rendiconto consuntivo al 31.12.2017

Ad inizio 2019 viene approvato il Rendiconto consuntivo al 31.12.2018 che riporta contabilizzate anche spese di competenza 2017

Ad inizio 2020 si chiede l'Approvazione del Rendiconto consuntivo 2019.-

Un condomino a cui fino al 31.12.2017 era stato concesso dall'assemblea  lo sconto del 50% sulle spese reclama ora nel 2020 lo sconto del 50% sulle spese di competenza 2017 contabilizzate nel 2018.-

Si precisa che il Rendiconto 2018 è stato regolarmente approvato anche da questo condomino e mai contestato.-

Può ora contestare la ripartizione delle spese di competenza 2017 contabilizzate nel 2018 al 50% ?

Mi ha anticipato che non approverà il Rendiconto Consuntivo 2019 per questo motivo.-

Attendo cortese risposta in merito.-

Ringrazio anticipatamente della collaborazione

Scusate dimenticavo una precisazione importante.-

Il Consuntivo 2018 è stato approvato dall'assemblea riportando al 100% la quota di competenza dell'inquilino che negli ultimi 3 anni aveva ottenuto il 50% per gli appartamenti al grezzo.- Verbale approvato dal condomino stesso.-

Grazie e scusate

SASDO dice:

Può ora contestare la ripartizione delle spese di competenza 2017 contabilizzate nel 2018 al 50% ?

No, avrebbe dovuto impugnare la delibera relativa al 2018.

 

In ogni caso, prima di creare guai a tutti, in base all'accordo avrebbe avuto diritto allo "sconto" anche per i costi 2017 contabilizzati nel 2018 (pero' rivedi l'accordo), quindi potresti proporre all'assemblea di approvare lo sconto "postumo" cioè atttribuito sulla quota dovuta per il 2019 (che andrete ad approvare).

Eviti, forse, qualche lite.

Quindi non ha alcun senso non approvare il Bilancio e le ripartizione delle spese del 2019 in quanto già approvato anche da loro stessi.-  Mi pare comunque che una volta approvato sia il bilancio che la ripartizione delle spese senza essere contestato sia da considerarsi consolidato per cui il condomino può solo fare una richiesta all'assemblea di rivedere la ripartizione delle spese 2017 e sarà l'assemblea a decidere se dar seguito o meno a questa richiesta.-

Se l'assemblea decidesse di non concedere questo sconto per il 2017 ed il condomino non approvasse il Bilancio

2019 per questo motivo che succede?

Chiedo lumi

Grazie

SASDO dice:

Se l'assemblea decidesse di non concedere questo sconto per il 2017 ed il condomino non approvasse il Bilancio

2019 per questo motivo che succede?

Se l'assemblea approva il rendiconto 2019 i condòmini che votano contro, gli astenuti e gli assenti, se vogliono, a torto o a ragione possono impugnare la delibera cominciando dalla mediazione civile alla quale dovranno chiamare il condominio, facendosi assistere obbligatoriamente da un avvocato di fiducia.

Se la miranza che non ha approvato il rendiconto non impugna entro i 30 giorni di annullabilità il rendiconto resterà inoppugnabile e se qualcuno non dovesse saldare le quote approvate dall'assemblea è passibile di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo che l'amministratore ha facoltà di fare.

 

Articolo 1137 c.c.

Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.

L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione...

 

 

Articolo 63 d.ac.c.

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione...

 

 

Scusate ancora una precisazione.-

Per approvare a detto condomino la riduzione del 50% delle spese 2017 , già approvate dall'assemblea 2019 al 100% e mai contestate, ed eventualmente per approvare la riduzione del 50% sulle spese anno 2019 (Bilancio in approvazione) serve l'unamimità o la maggioranza 501/1000 ?

Grazie ancora di un Vostro cortese riscontro.-

SASDO dice:

Scusate ancora una precisazione.-

Per approvare a detto condomino la riduzione del 50% delle spese 2017 , già approvate dall'assemblea 2019 al 100% e mai contestate, ed eventualmente per approvare la riduzione del 50% sulle spese anno 2019 (Bilancio in approvazione) serve l'unamimità o la maggioranza 501/1000 ?

Grazie ancora di un Vostro cortese riscontro.-

Poichè ciò che si riduce ad uno se lo accollano gli altri, la riduzione è volontaria e se l'accolleranno solo quelli che votano a favore.

Se non approvate la riduzione all'unanimità, chiunque voti contrario può rifiutarsi l'accollo della maggiore spesa.

IN sintesi:

- o unanimità di 1.000 millesimi

- o la quota di riduzione se la accollano solo i favorevoli

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