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tritone73

Ripartizione pulizia scale e consumi enel

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buongiorno

per quanto riguarda le spese pulizie le ho ripartite in questo modo:

1)pulizia interrato tunnel garage, in base ai mq dei box e cantine di ogni condomino dedotti da tabella millesimale di proprietà (fornita dal costruttore successivamente ai rogiti)

2) pulizia scale: 1/3 da piano interrato a piano terra per condomini piano terra; 2/3 da piano terra a primo piano per condomini primo piano.

poi ho diviso la spesa attenuta per piano per ogni condomino considerando i mq di abitazione ballatoi e sottotetto da tabella millesimale (con rapporto 1/1 anche per ballatoi e sottotetti). con esclusione di un appartamento del piano terra dal calcolo in quanto ha accesso autonomo ed indipendente alla propria abitazione con proprio numero civico, ed accede all'interrato sempre attraverso la rampa e non usa mai le scale, per usufruire delle quali dovrebbe aprire un cancelletto poi il portone atrio delle scale degli altri condomini e la porta dell'interrato(a mio avviso stiamo parlando dell'art.1123 di effettiva utilizzazione e godimento e non di manutenzione e ricostruzione scale)

 

per quanto poi riguarda la ripartizione dell'enel ho considerato quella suesposta dell'interrato perchè la pompa di immersione, per evitare l'allagamento dell'interrato stesso, rappresenta oltre il 90% dei consumi e i costi per il calcolo dei consumi luce scale è troppo esoso rispetto alle differenze che emmergerebbero tra tutti i condomini stiamo parlando di 1-2 euro

la tabella millesimale di proprietà riporta i dati per le varie tipologie indicate box cantina abitazione ballatoi e sottotetti che io ho immaginato essere in mq, ho usato la parola "dedotti" ma sono i numeri riportati pari pari, non ho tenuto con delle rettifiche % es. sottotetti 50% ballatoi 30% usati per arrivare al totale millesimi di ogni condomino compresi i giardini ad uso escusivo, mentre per i box e cantine in base alla ripartizione da me prospettata non cambia l'attribuzione

 

il tipo di ripartizione prospettata per pulizie ed enel può essere corretta?

non intendo tediare nessuno, ma devo portare la cosa in assemblea domani

non c'è un regolamento condominile, ci affidiamo per quanto possibile di volta in volta alla legge ed al buon senso essendo solamente 7 condomini.... 3 pt e 4 pp

 

infatti in base dall'art. 1123 cod. civ., comma 2, devo individuare un criterio idoneo ad esprimere la diversa utilità che da tale servizio (pulizia ed enel) ricavano i proprietari dei singoli piani

riformulo la questione:

per pulizia

una volta attribuito la quota per piano, la divido poi per i condomini del piano stesso in base al valore della tabella millesimi generale di proprietà di ciascuno e considero la % di attribuzione 30 per ballatoi e 50 per sottotetti della tabella stessa(non le parti comuni scale e giardini esclusivi vedi art. 1124 2c)

escludo un appartamento del piano terra dal calcolo in quanto ha accesso autonomo ed indipendente con proprio numero civico, ed accede all'interrato sempre attraverso la rampa, non usa mai le scale, per usufruire delle quali dovrebbe aprire un cancelletto poi il portone atrio delle scale degli altri condomini e la porta dell'interrato

(a mio avviso stiamo parlando dell'art.1123 di effettiva utilizzazione e godimento e non di manutenzione e ricostruzione scale e in particolare art 1123 2c che la Cassazione si riferisce quando una parte comune dell'edificio è pacificamente destinata a servire in misura diversa i condomini dei diversi piani (scala))

 

per spese enel

uso ripartizione suesposta dell'interrato perchè la pompa di immersione, per evitare l'allagamento dell'interrato stesso, rappresenta oltre il 90% dei consumi e i costi per il calcolo dei consumi luce scale è troppo esoso rispetto alle differenze che emmergerebbero tra i condomini stiamo parlando 1-2 euro

 

grazie ancora per vostra valutazione di merito

 

mi scusi sig.ra bartolini quanto detto nell'ultimo post

può essere consideato equo?

le chiedo suo parere poi mi taccio

grazie ancora

Scritto da tritone73 il 22 Gen 2013 - 14:48:07: mi scusi sig.ra bartolini quanto detto nell'ultimo post

può essere consideato equo?

le chiedo suo parere poi mi taccio

grazie ancora

E perchè devi tacere?

 

Non conoscendo lo stato dei luoghi la ripartizione proposta è plausibile; per quanto riguarda l'appartamento escluso dalle spese, anche se effettivamente non usa le scale, fa fede SE PUO' usarle, cioè se lui ha un accesso (fisicamente una porta) al suo box dalle scale. Se ce l'ha, dovrebbne essere inserito nella tabella, non è rilevante che lui decida per comodità di non usare le scale, conta che può usarle.

 

Detto questo, non è vietato che sia escluso, basta che questa ripartizione che proponi venga sottoscritta all'unanimità.

 

Staff

ok grazie

 

per l'esclusione dell'appartamento mi riferisco solo alla pulizia delle scale e per la ripartizione di queste spese (art.1123)

 

secondo mia opinione

in questo caso si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa (art.1123) l'eslcuso potenzialmente accede al box uscendo di casa attraverso un cancelleto e poi entrando nell'atrio e poi scendere le scale quindi non astrattamente utilizzabile in pari misura come gli alti condomini e con una diversa se non nulla ---utilità--- (il perchè sia stato fatto così bisognerebbe chiederlo al costruttore...)

 

cito poi la cassazione:

 

"la disposizione dell'art. 1124 c.c., concernente la ripartizione fra i condomini delle spese di manutenzione delle scale, riguarda le spese relative alla conservazione della cosa comune che si rendono necessarie a causa della naturale deteriorabilità della stessa per consentirne l'uso ed il godimento e che attengono a lavori periodici indispensabili per mantenere la cosa in efficienza, ma non riguarda, pertanto, le spese di pulizia delle scale, alle quali i condomini sono tenuti a contribuire in ragione dell'utilità che la cosa comune è destinata a dare a ciascuno

Alla luce delle considerazioni svolte consegue che con riferimento alle ripartizione delle spese per la pulizia delle scale, l'assemblea, ai fini della applicazione del principio affermato dall'art. 1123 cod. civ., comma 2, deve individuare un criterio idoneo ad esprimere la ---diversa utilità---- che da tale servizio ricavano i proprietari dei singoli piani."

 

è condivisibile questa mia tesi?

quanto affermato dalla cassazione che cito nel post sopra a me sembra chiaro in riferimento, ripeto, alle sole spese di pulizia del mio specifico caso.

che ne dite?

Scritto da tritone73 il 23 Gen 2013 - 11:26:42: quanto affermato dalla cassazione che cito nel post sopra a me sembra chiaro in riferimento, ripeto, alle sole spese di pulizia del mio specifico caso.

che ne dite?

Te l'avevo gia' detto: conta l'uso POTENZIALE ("...secondo l'uso che ciascuno può farne", non che "decide di farne"!), quindi se ha un accesso nelle scale deve pagare, salvo deroga all'unanimita'.

 

Ciò che rileva ai fini dell’obbligo di contribuzione, non è il godimento effettivo ma il godimento potenziale che il proprietario può ricavare dalla cosa comune. Del resto l’uso e il godimento di un bene sono mere facoltà dell’agente, sicché il loro mancato esercizio non incide in alcun modo sull’esistenza del diritto soggettivo di cui la facoltà è una semplice modalità di esercizio. Anche qualora la facoltà non venga esercitata, il diritto soggettivo sul bene continua a produrre i propri effetti nella sfera giuridica del titolare il quale pertanto rimane vincolato agli oneri derivanti dalla proprietà della res.

Cass. Civ. 13160/1991

 

Staff

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