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Ale69

Ripartizione delle spese condominiali diversa dalle tabelle e regolamento.

Buonasera,

In un condominio che non ha regolamento e non ha tabelle millesimali, le spese come devono essere ripartite?

Se la maggioranza dell'assemblea vota per la ripartizione delle spese in parti uguali è legale ?

Una convenzione scritta che dichiari che le spese condominiali diverse dalle tabelle millesimali vengono ripartite in parti uguali, per la sua validità ha bisogno della maggioranza o dell'unanimità dei voti nell'assemblea? E' sufficiente cioè che un votante si opponga alla ripartizione diversa dalle tabelle millesimali per avere il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria?

Rispondete grazie e se mi indicate gli art. del codice civile è meglio.

Io sono l'eventuale danneggiato e mi devo difendere e tutelare dall'ingiustizia della ripartizione in parti uguali.

A voi le risposte grazie.

Buonasera,

1. In un condominio che non ha regolamento e non ha tabelle millesimali, le spese come devono essere ripartite?

2. Se la maggioranza dell'assemblea vota per la ripartizione delle spese in parti uguali è legale ?

3. Una convenzione scritta che dichiari che le spese condominiali diverse dalle tabelle millesimali vengono ripartite in parti uguali, per la sua validità ha bisogno della maggioranza o dell'unanimità dei voti nell'assemblea?

4. E' sufficiente cioè che un votante si opponga alla ripartizione diversa dalle tabelle millesimali per avere il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria?

Rispondete grazie e se mi indicate gli art. del codice civile è meglio.

Io sono l'eventuale danneggiato e mi devo difendere e tutelare dall'ingiustizia della ripartizione in parti uguali.

A voi le risposte grazie.

1. Se un condominio non ha regolamento ne tabelle sarebbe meglio predisporre il regolamento o quanto meno delle tabelle millesimali, si approvano con la maggioranza delle teste presenti in assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dello stabile (Dacc art. 68, cc art. 1138)

2. A maggioranza non si può stabilire una partizione in parti uguali quando i valori delle u.i. sono diversi tra loro, per farlo sarà necessaria l'unanimità ovvero tutti i condomini del condominio devono essere d'accordo

3. Una convenzione scritta che dichiari che le spese condominiali diverse dalle tabelle millesimali vengono ripartite in parti uguali, per la sua validità ha bisogno dell'unanimità (tutti i condomini dello stabile)

4. SI , l'articolo di riferimento è il 1123 cc

cc Art. 1123. Ripartizione delle spese.

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.

E' affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune.

Ciò, perché eventuali deroghe venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca. (Corte di Cassazione, n. 17101/2006)

Dacc Art. 68.

Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.

cc Art. 1138. Regolamento di condominio.

Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. (1) Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

Articolo 1123. Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (1104, att. 68 e seguenti).

 

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.

 

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (att. 63).

 

La diversa convenzione si appliuca solo in casi di regolamento di tipo contrattuale oppure con l'unanimità dei 1000/1000, se anche uno solo non è d'accordo può fare opposizione entro 30 gg. dalla delibera di ripartizione contro legge (riparto preventivo e/o consuntivo), una eventuale delibera che modifichi i criteri di ripartizione è nulla per sempre (in eterno), questo anche se inizialmente erano tutti concordi ed anche uno solo cambia idea, la ripartizione viceversa diventa esecutiva se nessuno fa opposizione, ovvero non agisce legalmente entro i 30 giorni (delibera annullabile)

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