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ALTULLINI

Ripartizione consumo acqua - come quella che abbiamo ora con l'acqua si possa permettere ancora la ripartizione non a consumo?

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Buongiorno,

volevo porre questo quesito. A fronte dell'aumento dei costi dell'acqua e dunque delle relative spese di condominio, mi sono accorto che nel mio palazzo la ripartizione dei consumi e dei costi dell'acqua vengono divisi equamente tra i condomini a prescindere dai consumi e dalla grandezza dell'appartamento.

Questa cosa prima, quando l'acqua costava poco, non era rilevante e dunque non ce ne siamo mai accorti. Ora che il costo dell'acqua è triplicato volevo sapere se è giusta questa ripartizione (cioè fatta non sui consumi). Premetto che ho chiesto all'amministratore che dice che la cosa è stabilita dal regolamento di condominio (del quale vorrei vedere il testo), ma mi domando... possibile che in una emergenza come quella che abbiamo ora con l'acqua si possa permettere ancora la ripartizione non a consumo? Che voi sappiate c'e' qualche sentenza che possa creare un precedente per annullare questo tipo di ripartizione che non considero equa?

Grazie a chi mi risponderà in merito

sentenza n. 18485 del 23 dicembre 2020 

 

Vedi 

 

Dovete prima installare contatori individuali

 

una volta installati si supera la divisione delle spese del regolamento il quale ha ragione d'essere fino a quando il sistema di ripartizione si basa sul contatore unico.

Modificato da dariolampa

Grazie Dario, 

ma la nostra situazione è anomala, nel senso che alcuni appartamenti, tra cui il nostro, sono dotati di contatore individuale, dunque io tranquillamente potrei fare la lettura.

Il problema è che altri inquilini con appartamenti anche piu' grandi volutamente non se lo sono fatto installare affinchè il loro consumo ricada sulla ripartizione fatta in egual misura su tutti.

Se la maggioranza degli inquilini non vuole installare i lettori cosa faccio? Pago il consumo degli altri? Mi sembra una cosa totalmente assurda!!

Per cambiare un regolamento se contrattuale l'unica maniera è avere 1000 millesimi a favore.

 

Si potrebbe cambiare nel senso dei millesimi

 

per cui saresti almeno coperta/o dal fatto che avendo un appartamento più piccolo pagheresti meno, ma anche qui devi avere l'appoggio della totalità dei proprietari.

Guarda allora un ulteriore possibilità è far mettere all'ordine del giorno in apposita assemblea la trasformazione dell'impianto idrico, in questo caso ti servono 501 millesimi favorevoli.

 

Se non hai questi millesimi posso solo consigliarti come ultima spiaggia la consulenza di un avvocato che possa vedere se questa sentenza della cassazione possa essere fatta ricadere anche nel tuo caso, o se ci siano altre sentenze che possano sbloccare la tua situazione.

Per gli appartamenti sprovvisti di contatori divisionali il consumo viene ripartito in base ai millesimi, ma non è mai consentito la ripartizione in parti uguali. 

ALTULLINI dice:

Buongiorno,

volevo porre questo quesito. A fronte dell'aumento dei costi dell'acqua e dunque delle relative spese di condominio, mi sono accorto che nel mio palazzo la ripartizione dei consumi e dei costi dell'acqua vengono divisi equamente tra i condomini a prescindere dai consumi e dalla grandezza dell'appartamento.

Questa cosa prima, quando l'acqua costava poco, non era rilevante e dunque non ce ne siamo mai accorti. Ora che il costo dell'acqua è triplicato volevo sapere se è giusta questa ripartizione (cioè fatta non sui consumi). Premetto che ho chiesto all'amministratore che dice che la cosa è stabilita dal regolamento di condominio (del quale vorrei vedere il testo), ma mi domando... possibile che in una emergenza come quella che abbiamo ora con l'acqua si possa permettere ancora la ripartizione non a consumo? Che voi sappiate c'e' qualche sentenza che possa creare un precedente per annullare questo tipo di ripartizione che non considero equa?

Grazie a chi mi risponderà in merito

Obbligo installazione contatori acqua di ripartizione in ogni appartamento

 

D.P.C.M. 4 marzo 1996 - Disposizioni in materia di risorse idriche (In GU 14 marzo 1996, n. 62, S.O.)

8.2.8. Misurazione

La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori, rispondenti ai requisiti fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, recepente la Direttiva Comunitaria n. 75/33. Là dove esistono consegne a bocca tarata o contatori non rispondenti, deve essere programmata l'installazione di contatori a norma.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.

È fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti l'opportunità di fare eseguire a sua cura, dietro compenso e senza diritto di esclusività, le letture parziali e il riparto fra le sotto utenze e comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso.

La disciplina degli eventi contenziosi deve essere prevista nel Regolamento di utenza.

 

 

  • Grazie 1

La ripartizione delle spese dell'acqua nel condominio

 

 la sentenza di cass.  numero 17557 del primo agosto 2014 ha confermato che "in tema di condominio negli edifici,  la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua,  in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell' articolo 1123, primo comma, cod.civ; in base ai valori millesimali, che è viziata, per intrinseca  irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che, adottato il diverso criterio di riparto per persone in base al numero di coloro che abitano stabilmente nel unità immobiliare, esenti dalla contribuzione i condomini di cui gli appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell'anno”. 

 Da notare che la sentenza afferma che il criterio di ripartizione della spesa da preferire è comunque quello basato sul ricorso ai contatori e che la soluzione sopra indicata può ritenersi consentita solo se i contatori non ci sono. Invero " nel condominio le spese relative al consumo dell'acqua devono essere ripartite in base all'effettivo consumo Se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche ". 

Se tecnicamente possibile, c’è l’obbligo dell’installazione dei contatori singoli.  Il D.P.C.M. 4 marzo 1996, recante disposizioni in materia di risorse idriche ed emanato in conseguenza della l. 5 gennaio 1994, n. 36, nell'ottica di un'organica regolamentazione dell'intera materia, aveva stabilito (art. 8.2.8) che, ove la consegna e la misurazione fossero effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi doveva essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa. Tale obbligo è stato, poi, previsto nell'art. 146, comma 1, lett. f) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 secondo cui le Regioni avrebbero dovuto adottare, entro un anno dall'entrata in vigore delle norme di gestione delle risorse idriche (parte terza del provvedimento), norme e misure volte a razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi.

E se i contatori non sono stati installati?

Bisogna considerare che se mancano i contatori, afferma la sentenza del Trib di Roma sent. 1046/2023, si potrà ancora utilizzare il criterio di divisione in base ai valori millesimali o il diverso criterio stabilito dal regolamento (Trib. Milano 6/2/2018, n. 1280; nello stesso senso Cass. civ., sez. II, 01/08/2014, n. 17557: in tema di condominio, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata, ai sensi dell’art. 1123 c.c.,  comma 1, in base ai valori millesimali delle singole proprietà).

Al contrario è viziata, però, in quanto irragionevole, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che abbia adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell'unità immobiliare.

Allo stesso modo non è legittima la delibera assembleare con cui viene imposto agli studi professionali o alle sedi di attività commerciali di pagare il servizio di acqua potabile comune in misura superiore a quello delle unità abitative.

Infatti, la destinazione del servizio comune relativo all'acqua potabile non varia a seconda del tipo di godimento posto in essere nella singola unità abitativa ed è manifestamente irrazionale il criterio di ancorare l'onere di contribuzione alle spese in questione alla concreta presenza di un numero più o meno elevato di persone (Trib. Monza 26 marzo 2001).

In ogni caso l'assemblea non può introdurre a maggioranza criteri di ripartizione della spesa idrica particolari (ad esempio in parti uguali) occorrendo allora il consenso della totalità dei condomini, nessuno escluso.

Grazie a tutti per le gentili risposte. Comunque ieri ho letto il regolamento del mio condominio e da nessuna parte si parla di ripartizione dell'acqua in parti uguali tra i condomini... altro punto a nostro favore.

Grazie ancora

 

Unica co

ALTULLINI dice:

Grazie a tutti per le gentili risposte. Comunque ieri ho letto il regolamento del mio condominio e da nessuna parte si parla di ripartizione dell'acqua in parti uguali tra i condomini... altro punto a nostro favore.

Grazie ancora

 

L'unica cosa applicabile a questo punto, stando alla   sentenza di cass.  numero 17557 del primo agosto 2014 , è la ripartizione a millesimi, salvo che non riusciate a cambiare il regolamento condominiale prevedendo l'istallazione dei contatori individuali, ma da quello che dici la vedo dura.

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