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Amm.80

Ripartizione consumi con la norma uni 10200

In un condominio costruito nel 2008 il costruttore aveva già fornito ogni unità abitativa di contabilizzatore, ed il tecnico incaricato delle letture e delle ripartizioni ha applicato fin da subito la norma uni 10200, ripartendo la quota involontaria (dispersioni) in base ai millesimi stabiliti dal regolamento condominiale, i quali risultano essere simili a quelli usati per ripartire le spese del vano scala.

Ora un condomino richiede la nullità di " tutte" le ripartizioni eseguite fino ad oggi, poiché i millesimi sembrerebbero non essere quelli specifici per il fabbisogno energetico delle unità immobiliari.

Il condominio sarà costretto a rifare tutte le ripartizioni, anche antecedenti?

Oppure dovrà semplicemente rifare le tabelle aggiornate e tenere valide le ripartizioni già effettuate?

Grazie...

Buongiorno,

penso che il condomino che ha chiesto la nullità delle delibere precedenti abbia ragione poichè il riparto delle spese del riscaldamento non ha seguito i dettami della norma UNI 10200 che impone di creare nuove tabelle millesimali sulla base del fabbisogno energetico delle unità immobiliari.

Grazie della risposta.

Però non so se è retroattiva, perché comunque le ripartizioni vengono deliberate in assemblea e di solito c'è il termine di 30 giorni per l'impugnazione della stessa.

La norma uni è obbligatoria dal 2014, a limite quindi possono risultare nulli gli ultimi due bilanci

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