#1 Inviato 29 Ottobre, 2020 Buongiorno, la mia domanda è se è possibile evitare il decreto ingiuntivo contro l'amministratore uscente, per la richiesta del passaggio consegne, per evitare inutili costi processuali. Per diversi motivi sappiamo che il passaggio consegne non avverà, di conseguenza vorremmo evitare costi aggiuntivi. E' obbligato l'amministratore subentrante a chiedere decreto ingiuntivo e richiamo in tribunale dell'amministratore uscente? C'è modo di evitare tutto ciò, magari con una presa di posizione del condominio? Grazie
#2 Inviato 29 Ottobre, 2020 Se l'amm uscente non consegna i documenti, ci sono due strade, oltre a quella eventuale stragiudiziale: o l'azione civile d'urgenza ex art 700 cpc o la denuncia-querela per appropriazione indebita.
#3 Inviato 29 Ottobre, 2020 Non vogliamo effettuare alcuna azione. È possibile rinunciare al passaggio consegne?
#4 Inviato 29 Ottobre, 2020 man313 dice: Non vogliamo effettuare alcuna azione. È possibile rinunciare al passaggio consegne? Che fate con la contabilità? Chi ha dato ha dato e chi non ha pagato buona notte? Le fatture, i fornitori ecc sono state pagate tutte? È assurdo quello che volete fare. Tirate una riga e scordiamoci il passato?
#5 Inviato 29 Ottobre, 2020 No, il IV comma del 1138 lo esclude, perché definisce l'art 1129 (che è l'art che norma il passaggio di consegne) espressamente inderogabile
#6 Inviato 29 Ottobre, 2020 Grazie per il riscontro. Quello che sto cercando di capire è se è possibile evitare qualsiasi azione che ci costi altri soldi inutilmente. Sappiamo già che non ci sarà alcun riscontro dal vecchio amministratore. Quindi la domanda è: una volta che il nuovo amministratore chiede il passaggio e quello precedente non risponde, è possibile chiuderla li? Ed evitare tribunali ecc? I documenti noi condomini riusciamo a reperirli, almeno quelli più importanti.. il resto dovrà essere ricostruito.
#7 Inviato 29 Ottobre, 2020 man313 dice: Grazie per il riscontro. Quello che sto cercando di capire è se è possibile evitare qualsiasi azione che ci costi altri soldi inutilmente. Sappiamo già che non ci sarà alcun riscontro dal vecchio amministratore. Quindi la domanda è: una volta che il nuovo amministratore chiede il passaggio e quello precedente non risponde, è possibile chiuderla li? Ed evitare tribunali ecc? I documenti noi condomini riusciamo a reperirli, almeno quelli più importanti.. il resto dovrà essere ricostruito. IV comma art 1138 cc Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 [72, 155].
#8 Inviato 29 Ottobre, 2020 Grazie ancora! Ultima domanda. Queste norme non sono derogabili, neanche se tutti i condomini sono concordi nel rinunciarvi?
#9 Inviato 29 Ottobre, 2020 man313 dice: Grazie per il riscontro. Quello che sto cercando di capire è se è possibile evitare qualsiasi azione che ci costi altri soldi inutilmente. Sappiamo già che non ci sarà alcun riscontro dal vecchio amministratore. Quindi la domanda è: una volta che il nuovo amministratore chiede il passaggio e quello precedente non risponde, è possibile chiuderla li? Ed evitare tribunali ecc? I documenti noi condomini riusciamo a reperirli, almeno quelli più importanti.. il resto dovrà essere ricostruito. Se riuscite a sapere chi ha pagato e quanto e chi non ha pagato e poi i fornitori e le società dei vostri servizi ( luce, gas , acqua, ascensore, pulizie e altro) potete tracciare una riga e ripartite da zero. E non sarebbe la prima volta. Si può fare tutto, ma i costi sono alti se tutti i condomini non dicono la verità. Modificato 29 Ottobre, 2020 da Dino40 1
#10 Inviato 29 Ottobre, 2020 man313 dice: Grazie ancora! Ultima domanda. Queste norme non sono derogabili, neanche se tutti i condomini sono concordi nel rinunciarvi? ...in nessun caso possono derogare...
#11 Inviato 29 Ottobre, 2020 man313 dice: Grazie ancora! Ultima domanda. Queste norme non sono derogabili, neanche se tutti i condomini sono concordi nel rinunciarvi? In più, credo sia ostativo anche quanto previsto dal II comma del 1118: "Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni" che è altra norma espressamente inderogabile. La documentazione è una parte comune e servirà anche ai futuri acquirenti. Quindi, essendo un'obbligazione propter rem, l'unico modo che avete per rinunziare ai vostri diritti sulla documentazione è vendere l'appartamento.
#15 Inviato 29 Ottobre, 2020 Massi dice: In più, credo sia ostativo anche quanto previsto dal II comma del 1118: "Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni" che è altra norma espressamente inderogabile. La documentazione è una parte comune e servirà anche ai futuri acquirenti. Quindi, essendo un'obbligazione propter rem, l'unico modo che avete per rinunziare ai vostri diritti sulla documentazione è vendere l'appartamento. Aggiungo che se un domani qualche fornitore ha un controllo o una contestazione dall'ADE e il condominio è chiamato in causa mi dite come fate a giustificare e dimostrare - carta alla mano - che quel fornitore è stato regolarmente pagato? Quindi i documenti l'amministratore uscente li deve consegnare al condominio poichè non gli appartengono e rischia di essere denunciato Modificato 29 Ottobre, 2020 da Nicola L.