#1 Inviato 12 Agosto, 2016 salve a tutti Vorrei sapere se prima di rilasciare un permesso per costruire un edificio ad uso abitativo, il comune (ufficio tecnico e chi per esso) controlla la conformità del progetto presentato (e da realizzare) con il suo regolamento edilizio. In teoria è possibile che un comune rilasci un permesso per costruire un appartamento non conforme al suo stesso regolamento edilizio, con ad esempio camere più piccole di 9 mq, e altezza inferiore ai fatidici 2,7m? Chi controlla prima di autorizzare la realizzazione del progetto?
#2 Inviato 13 Agosto, 2016 ciao c'è la commissione edilizia ed il tecnico comunale che contrallano, quindi normalmente ciò non è possibile, salvo che nel rilascio non ci sia qualche disposizione condizionante alla eliminazione di eventuali conflitti con il regolamento edilizio.
#3 Inviato 13 Agosto, 2016 "salvo che nel rilascio non ci sia qualche disposizione condizionante alla eliminazione di eventuali conflitti con il regolamento edilizio. " In questo caso poi bisogna presentare un nuovo progetto al comune con delle nuove planimetrie? A me ad esempio è capitato di vedere delle planimetrie comunali (di appartamenti realizzati con regolare permesso di costruire), che avevano dei vani con destinazione d'uso camera ma che però avevano una superficie inferiore ai 9 mq. Non ho visto le altezze dei piani, ma a sto punto ci stava pure che poteva essere stato rilasciato un permesso per un appartamento con altezza inferiore al minimo consentito. Potrebbe trattarsi di un errore fatto da un comune un po' sbadato? In questo caso il permesso di costruire rilasciato dal comune cosa garantisce al proprietario? La responsabilità di simili errori a chi va a nuocere? Si tratta di un abuso edilizio nonostante sia stato regolarmente autorizzato dal comune, che avrebbe commesso un errore? Va sanato? A spese di chi?
#4 Inviato 14 Agosto, 2016 Con il nuovo Testo Unico in materia di edilizia, D.P.R. 380/2001, e s.m.i., sono cambiate molte cosa in materia di verifiche e conformità dei progetti. La nuova norma sostanzialmente delega al tecnico incaricato dal committente di asseverare ciò che presenta, e quindi è lui in primis il responsabile di quello che viene prodotto al Comune, indipendentemente da verifiche o controlli. In alcuni Comuni addirittura vengono verificati i progetti presentati "a campione", ovvero uno ogni tot., e quindi non è detto che siano tutti rispondenti alle norme. E' chiaro che in caso di non rispondenza è il tecnico (nonché il committente) a rispondere sia penalmente (falso in atti) che amministrativamente (abuso edilizio, difformità, ecc..). Quindi il rischio è moooolto alto per tali persone e non conviene perché sostanzialmente non si prescrive (conta il momento in cui si scopre il falso in atti e l'irregolarità, salvo sanatorie usufruite....). E' logico che i progetti più complessi passano dalla verifica del Comune, ma quelli più modesti, in particolare quelli a sola dichiarazione come SCIA, CIL, vengono controllati più raramente. Per quanto poi riguarda i parametri sanitari quali l'ampiezza delle stanze, tieni presente che occorre distinguere tra nuova costruzione e ristrutturazione / modifca dell'esistente. Nel secondo caso non è detto che siano rispettati perché per una modifica dell'esistente è sufficiente dimostrare il mantenimento o miglioramento delle condizioni anche se non si raggiungono i minimi previsti. E' il caso questo di edifici nei centri storici che difficilmente possono essere adeguati ai parametri di legge. Ciao 1
#5 Inviato 17 Agosto, 2016 Con il nuovo Testo Unico in materia di edilizia, D.P.R. 380/2001, e s.m.i., sono cambiate molte cosa in materia di verifiche e conformità dei progetti. La nuova norma sostanzialmente delega al tecnico incaricato dal committente di asseverare ciò che presenta, e quindi è lui in primis il responsabile di quello che viene prodotto al Comune, indipendentemente da verifiche o controlli. In alcuni Comuni addirittura vengono verificati i progetti presentati "a campione", ovvero uno ogni tot., e quindi non è detto che siano tutti rispondenti alle norme. E' chiaro che in caso di non rispondenza è il tecnico (nonché il committente) a rispondere sia penalmente (falso in atti) che amministrativamente (abuso edilizio, difformità, ecc..). Quindi il rischio è moooolto alto per tali persone e non conviene perché sostanzialmente non si prescrive (conta il momento in cui si scopre il falso in atti e l'irregolarità, salvo sanatorie usufruite....).E' logico che i progetti più complessi passano dalla verifica del Comune, ma quelli più modesti, in particolare quelli a sola dichiarazione come SCIA, CIL, vengono controllati più raramente. Per quanto poi riguarda i parametri sanitari quali l'ampiezza delle stanze, tieni presente che occorre distinguere tra nuova costruzione e ristrutturazione / modifca dell'esistente. Nel secondo caso non è detto che siano rispettati perché per una modifica dell'esistente è sufficiente dimostrare il mantenimento o miglioramento delle condizioni anche se non si raggiungono i minimi previsti. E' il caso questo di edifici nei centri storici che difficilmente possono essere adeguati ai parametri di legge. Ciao -Scusa ma se il committente ha già venduto l'immobile, le responsabilità amministrative ricadono sul nuovo proprietario? In questo caso la garanzia da evizione c'entra qualcosa? -Il tempo di prescrizione dal punto di vista penale, decorre dal momento in cui si scopre il reato o dal momento in cui è stato commesso? Io sapevo che il reato viene prescritto dopo sei anni, ma non dal momento della sua scoperta. -Se il comune oltre al rilascio del permesso per costruire rilascia anche l'agibilità, in questi casi, cioè in caso di difformità con le norme edilizie e quelle igienico sanitarie, può sempre tornare sui suoi passi e revocare tanto l'abitabilità quanto il permesso di costruire? -Se è si con quali conseguenze?
#6 Inviato 22 Agosto, 2016 -Scusa ma se il committente ha già venduto l'immobile, le responsabilità amministrative ricadono sul nuovo proprietario?In questo caso la garanzia da evizione c'entra qualcosa? -Il tempo di prescrizione dal punto di vista penale, decorre dal momento in cui si scopre il reato o dal momento in cui è stato commesso? Io sapevo che il reato viene prescritto dopo sei anni, ma non dal momento della sua scoperta. -Se il comune oltre al rilascio del permesso per costruire rilascia anche l'agibilità, in questi casi, cioè in caso di difformità con le norme edilizie e quelle igienico sanitarie, può sempre tornare sui suoi passi e revocare tanto l'abitabilità quanto il permesso di costruire? -Se è si con quali conseguenze? 1) Si, le responsabilità ricadono sul nuovo proprietario che a sua volta può pretendere il risarcimento del danno dal venditore se questi ha dichiarato il falso in sede di rogito. Non può invece "scaricare" la responsabilità penale. Per tale motivo il notaio richiede le attestazioni di regolarità sottoscritte da un tecnico abilitato; 2) No, la garanzia da evizione non ha a che vedere con le irregolarità urbanistiche perché riguarda i diritti sui titoli di proprietà; 3) L'abuso edilizio non si prescrive e quindi non c'è alcuna decorrenza da un determinato fatto. Grazie ad apposite norme si può sanare (se possibile), ma non si prescrive. Può quindi essere ancora abusivo e soggetto ad azione giudiziaria anche un fabbricato degli anni 60; 4) La possibilità di sanare un abuso, se di modesta entità, dipende dalla sua regolarità al momento della realizzazione e ad oggi, ovvero agli strumenti urbanistici vigenti nei due tempi. Tale procedura richiede una richiesta di "accertamento di conformità" mediante apposita istanza al Comune. La regolarizzazione implica il pagamento della sanzione che può essere anche il doppio del costo di costruzione. Ciao 1
#7 Inviato 24 Agosto, 2016 1) Si, le responsabilità ricadono sul nuovo proprietario che a sua volta può pretendere il risarcimento del danno dal venditore se questi ha dichiarato il falso in sede di rogito. Non può invece "scaricare" la responsabilità penale. Per tale motivo il notaio richiede le attestazioni di regolarità sottoscritte da un tecnico abilitato;2) No, la garanzia da evizione non ha a che vedere con le irregolarità urbanistiche perché riguarda i diritti sui titoli di proprietà; 3) L'abuso edilizio non si prescrive e quindi non c'è alcuna decorrenza da un determinato fatto. Grazie ad apposite norme si può sanare (se possibile), ma non si prescrive. Può quindi essere ancora abusivo e soggetto ad azione giudiziaria anche un fabbricato degli anni 60; 4) La possibilità di sanare un abuso, se di modesta entità, dipende dalla sua regolarità al momento della realizzazione e ad oggi, ovvero agli strumenti urbanistici vigenti nei due tempi. Tale procedura richiede una richiesta di "accertamento di conformità" mediante apposita istanza al Comune. La regolarizzazione implica il pagamento della sanzione che può essere anche il doppio del costo di costruzione. Ciao Di nuovo scusa, ma la rinuncia alla garanzia per evizione cosa comporta?
#8 Inviato 27 Agosto, 2016 Comporta che se qualcuno vanta diritti sulla proprietà che è stata venduta, la rinuncia alla garanzia non consente di avere risarcimenti, ovvero ci si rimette quanto pagato.... Ciao
#9 Inviato 27 Agosto, 2016 Comporta che se qualcuno vanta diritti sulla proprietà che è stata venduta, la rinuncia alla garanzia non consente di avere risarcimenti, ovvero ci si rimette quanto pagato.... Ciao Scusa se mi permetto ma non è proprio così. Ti ho fatto la domanda proprio perché ho letto che tale garanzia tutela l'acquirente anche nel caso in cui vi siano difformità edilizie da sanare. E la rinuncia ad essa è un argomento più complicato che comporta varie conseguenze a seconda dei casi. Ovviamente è un tema che ha a che fare più con questioni legali che edilizie.
#10 Inviato 27 Agosto, 2016 Scusa se mi permetto ma non è proprio così. Ti ho fatto la domanda proprio perché ho letto che tale garanzia tutela l'acquirente anche nel caso in cui vi siano difformità edilizie da sanare. E la rinuncia ad essa è un argomento più complicato che comporta varie conseguenze a seconda dei casi. Ovviamente è un tema che ha a che fare più con questioni legali che edilizie. E dove lo hai letto?. Puoi riportare l'articolo?. Che tipo di garanzia sarebbe?. Non certamente sotto il profilo penale. Ciao
#11 Inviato 27 Agosto, 2016 Presumo che hai letto un articolo del tipo: --link_rimosso-- ma ti ripeto che tale articolo non ha niente a che fare con la domanda che hai posto: "Scusa ma se il committente ha già venduto l'immobile, le responsabilità amministrative ricadono sul nuovo proprietario? In questo caso la garanzia da evizione c'entra qualcosa?" La garanzia da evizione per abusi edilizi ha a che fare con le norme del codice Civile in materia di proprietà, ovvero di diritti e risarcimenti ai fini civili, e non per responsabilità amministrative come scrivi. Queste ultime sono personali e non "cedibili" in base ad articoli del Codice Civile. Non devi quindi confondere il risarcimento di un danno per aver omesso o dichiarato il falso al rogito con la responsabilità amministrativa (o penale se del caso), in materia di abusi edilizi. Sono cose completamente diverse. La responsabilità amministrativa (per sanzioni solo amministrative), o penale (per l'eventuale reato) resta del proprietario al momento dell'accertato abuso, non è "cedibile" in funzione della garanzia citata. Ciao 1