#1 Inviato 30 Novembre, 2012 Buongiorno a tutti AMMINISTRATORE / CONDOMINO – GIA’ IN CORSO DA CIRCA 10 ANNI Premessa mancanza: - Gazzetta Ufficiale - Regolamento attuativo Art. 25. 1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti: «Art. 71-bis. -- Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari; f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx In base a quanto sopra POSSONO SVOLGERE L’INCARICO DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO COLORO CHE: HANNO I REQUISITI PRECISATI DA a), b),c),d),e),f),g). ULTERIORI PRECISAZIONI: I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. QUINDI SI DEDURREBBE CHE- ANCHE EX NOVO- SENZA PRECEDENTI- UN CONDOMINO PER ASSUMERE INCARICO DI AMMINISTRATORE DELLO STABILE DEBBA AVERE I REQUISITI a),b),c)d),e) E BASTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALTRA PRECISAZIONE-DIVERSA DALLA PRECEDENTE A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica. TRATTASI DI PARAGRAFO INDIPENDENTE SI DEDURREBBE CHE RIGUARDA COLORO CHE, INDIPENDENTEMENTE DA ESSERE CONDOMINO DEL CONDOMINIO, ABBIANOSVOLTO L’INCARICO DI AMMINISTRATORE PER ALMENO UN ANNO NELL’ARCO DEI TRE ANNI PRECEDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> IN CONCLUSIONE, SI DEDURREBBE, CHE UN CONDOMINO POTREBBE ASSUMERE L’INCARICO DI AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO STESSO QUALORA ABBIA SOLAMENTE E TUTTI I REQUISITI DI CUI a),b),c),d),e). E BASTA Ovviamente trattasi di mia opinione, confutabilissima. Ringrazio coloro che mi esporranno i loro pareri e le loro motivazioni.
#3 Inviato 30 Novembre, 2012 Grazie- Sempre per un confronto costruttivo aggiungerei: Penso che le due precisazioni abbiano anche una logica differente. La prima I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Considera una parte per il tutto, o meglio: Un Condomino, parte del Condominio, quota di proprieta’, si assume per il tutto, in nome e per conto di tutta la proprieta’ di cui fa parte-CONDOMINIO- ente con un proprio Codice Fiscale gli impegni e le responsabilità derivanti dalle norme civili vigenti. Potrei dire che trattasi di un privato-con diverse quote- che agisce in nome e per conto proprio. Penso che cio’ non possa essere né contra legem né vietato dalla stessa. Detto amministratore non esercita una professione in generale, ma solo ed esclusivamente per questa proprietà di cui possiede una quota ed ha una certa titolarita’. Che poi valga o no la pena di assumersi questa responsabilità- magari a costo zero- è cosa diversa. La seconda A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica. Considera o tutela una situazione diversa; di chi, di fatto, abbia esercitato od esercita questa professione, ante riforma. Non necessariamente Condomino del Condominio amministrato. Una soluzione “intermedia” per un “certo diritto acquisito” con un “necessario obbligo” di formazione-adeguamento.