Vai al contenuto
Preside45

Rifiuto di un condomino di aderire ai lavori del Superbonus 110%

Partecipa al forum, invia un quesito

Buongiorno a tutti,

mi sono appena registrato nella speranza di riuscire a rispondere ad alcuni interrogativi perché, entrando nel merito della fase applicativa della normativa riguardante il c.d. "Superbonus 110%", nel condominio condiviso con altri 11 condomini sono emersi tanti dubbi e tante difficoltà nell'armonizzare le diverse posizioni, tutte distanti le une dalle altre.

Particolarmente, un condomino riluttante, sostiene che l'assemblea non possa imputargli delle spese, per quanto relative ai lavori ricompresi nel bonus, senza che egli abbia espresso parere favorevole sui lavori stessi, rifacendosi alla lettera dell'art. 119 comma 9-bis che così recita: "Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole".

Vi è possibilità che detto condomino possa "tirarsi fuori" nonostante la deliberazione favorevole a maggioranza dell'assemblea? Potrebbe rifiutarsi di pagare la quota a lui imputata chiedendo che essa venga assegnata e ripartita invece tra tutti i condomini favorevoli?
Inoltre, il comma 13-ter introdotto dal DL "Semplificazioni" qualifica tutti i lavori eseguiti in funzione del bonus come "interventi di manutenzione straordinaria". In questo senso, per il condomino reticente, la posizione potrebbe rimanere la medesima o sarebbe vincolato ad obblighi differenti?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi a sciogliere questi dilemmi.

L'assemblea può deliberare i lavori sulle parti comuni a maggioranza e quanto deliberato è vincolante anche per la minoranza, compreso il sostenimento della spesa nel limite della propria quota millesimale.

L'art. 119 comma 9-bis prevede la possibilità da parte dell'assemblea di esentare uno o più condomini dalla partecipazione alla spesa, in tal caso chi si fa carico della loro quota dovrà votare favorevole, quindi chiunque paga più della propria quota millesimale deve dare espresso consenso a ciò.

Non c'è però alcun diritto ad esentarsi, ma solo una facoltà dell'assemblea di esentare dei condomini, cosa ben diversa.

 

 

Modificato da condo77
  • Mi piace 1
  • Grazie 1

Salve,ma se un condomino rifiuta di pagare e cedere il credito, l impresa che sta eseguendo i lavori si rivale sugli altri condomini che hanno firmato per cedere il credito o direttamente su di lui?

  • Mi piace 1

Dipende dal contratto che avete stipulato con la ditta!!se,il recupero spese e a carico della ditta non e un vostro problema,ma tra il condomino e la stessa ditta!!

condo77 dice:

L'assemblea può deliberare i lavori sulle parti comuni a maggioranza e quanto deliberato è vincolante anche per la minoranza, compreso il sostenimento della spesa nel limite della propria quota millesimale.

L'art. 119 comma 9-bis prevede la possibilità da parte dell'assemblea di esentare uno o più condomini dalla partecipazione alla spesa, in tal caso chi si fa carico della loro quota dovrà votare favorevole, quindi chiunque paga più della propria quota millesimale deve dare espresso consenso a ciò.

Non c'è però alcun diritto ad esentarsi, ma solo una facoltà dell'assemblea di esentare dei condomini, cosa ben diversa.

 

 

Egregio condo77,

secondo quanto mi dice, credo di capire che l'assemblea, nelle diverse maggioranze previste, è detentrice del potere di consentire al condomino che non intende esprimere parere favorevole di contribuire con la sua quota o non contribuire.

Mi pare che un ragionamento di cotal fatta porti a ritenere indifferente la volontà del condomino reticente, che potrebbe essere estromesso a prescindere dal suo contributo, senza bisogno del suo parere.

Per rendere più accessibile il ragionamento, propongo questo bozzetto.

Dei quattro amici al bar, come direbbe Paoli, uno non vuole consumare e dice di non voler contribuire al conto di un giro già ordinato. Gli altri gli dicono "Paghiamo noi", vanno alla cassa e chiedono di dividere il conto in tre.

Il quarto si sente offeso, va anche lui alla cassa e pretende di poter pagare la sua quota. La cassiera, per parte sua, accetta i soldi di tutti. Mi chiedo, c'è una logica in tutto questo?

Che bisogno c'è del parere del quarto se gli altri possono sostituirsi a lui?

Se ne deduce che, ai fini del pagamento del conto, il quarto potrebbe benissimo non esserci. E' il caso anche del condomino assente. Il parere quindi non rileva nel momento in cui vi è qualcuno disposto a coprire le spese di chi non vuol pagare. Il comma trae la sua ragion d'essere proprio dal fatto che ci sia qualcuno che non intende contribuire. Se così non fosse, il legislatore sarebbe un decerebrato.

Ringrazio per il contributo, che alimenta il dibattito.

 

Ciao a tutti, mi allaccio alla seguente discussione per porvi un quesito. 

Una volta approvato il Superbonus 110 e deliberato i lavori, qualora venissero fuori dei lavori al di fuori del 110%, per cui ogni singolo condomino dovesse pagare di tasca propria, cosa succede? Può anche solo un condomino contestare tale spesa e non tirarsi indietro?

Grazie.

Nel caso questi lavori non siano stati deliberati, bisognerà nuovamente riunirsi per decidere cosa fare.

Anche in questo caso, la decisione della maggioranza vincola anche la minoranza, quindi anche i contrari devono contribuire al pagamento della spesa per la loro quota parte millesimale.

Questo in generale, poi andrebbe analizzato in particolare quale tipo di lavoro, se si tratta di ripristino o miglioria o innovazione ecc.

condo77 dice:

Nel caso questi lavori non siano stati deliberati, bisognerà nuovamente riunirsi per decidere cosa fare.

Anche in questo caso, la decisione della maggioranza vincola anche la minoranza, quindi anche i contrari devono contribuire al pagamento della spesa per la loro quota parte millesimale.

Questo in generale, poi andrebbe analizzato in particolare quale tipo di lavoro, se si tratta di ripristino o miglioria o innovazione ecc.

Gentile Condo77, premesso che si parla di lavori sulle parti condominiali, non mi è chiaro se la maggioranza è relativa a quella del superbonus 110 per cui è sufficiente il 1/3 degli aventi diritto, oppure quella di condominio per cui è necessario il 50+1. Ti faccio questa domanda perchè ho sentito di cause da parte di singoli proprietari che dopo la delibera dei lavori, sono sopraggiunti dei costi a carico dei proprietari, che prima non erano previsti.

Grazie.

Michele.

marvin69 dice:

Gentile Condo77, premesso che si parla di lavori sulle parti condominiali, non mi è chiaro se la maggioranza è relativa a quella del superbonus 110 per cui è sufficiente il 1/3 degli aventi diritto, oppure quella di condominio per cui è necessario il 50+1. Ti faccio questa domanda perchè ho sentito di cause da parte di singoli proprietari che dopo la delibera dei lavori, sono sopraggiunti dei costi a carico dei proprietari, che prima non erano previsti.

Grazie.

Michele.

Se sono lavori previsti dalla legge sul superbonus (legge 77/2020 art. 119), allora è sufficiente la maggioranza ridotta di 1/3 dei millesimi totali.

Idem se si trattasse di lavori necessari a realizzare quelli del superbonus (p.e. spostare i pluviali per poter realizzare il cappotto).

Se invece si tratta di lavori diversi (p.e. rifate anche il manto del cortile), allora la maggioranza necessaria è quella "standard" per la manutenzione straordinaria (almeno 1/2 dei millesimi totali).

Infine se si trattasse di innovazioni ci vorranno almeno i 2/3 dei millesimi totali.

Quindi bisogna capire bene di che tipo di lavori si tratta nello specifico.

Partecipa al forum, invia un quesito

×