#1 Inviato 24 Settembre, 2013 Nel mio condominio si dovranno rifare i frontalini dei balconi dei 6 piani del palazzo. Io occupo un appartamento al primo piano che dispone di un terrazzo sull quale si affacciano tutti i balconi superiori. I balconi sono aggettanti e di importanza normalissima. 1) E' vero che il nuovo regolamento condominiale attribuisce la spesa per tale rifacimento solo ai proprietari dei balconi? 2) Puo' l'assemblea condominiale deliberare una diversa ripartizione, per esempio per millesimi di tutti i condomini? 3) Posso oppormi ad una eventuale delibera di tal genere, non essendo interessato a nessun rifacimento? 4) Sono obbligato a far montare i ponteggi sul mio terrazzo? Comunque non intendo pagare anche io le riparazioni che servono ad altri. 5) Come devo comportarmi per formalizzare il mio rifiuto al pagamento di spese alle quale non sono interessato e dalle quali ricevo solo disturbi e possibili danni? 6) Quando e come devo esprimere questa mia intenzione? grazie in anticipo, distinti saluti Raffaele
#2 Inviato 24 Settembre, 2013 1) Se non c'è l'unanimità,bisogna rispettare il regolamento. 2) Mancando il tuo voto favorevole,non può deliberare. 3) Si. 4) Si. 5) Formalizzando nel verbale 6) In assemblea. Ed eventuale impugnazione con le modalità art.1137 cc. Art. 843. Accesso al fondo. Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno è dovuta un'adeguata indennità. Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale
#4 Inviato 5 Dicembre, 2013 Per GIGLIO2: Ho rivisto oggi la discussione perche' lunedi devo partecipare all'assemblea condominiale e gradirei essere preparato sull'argomento. Gradirei una precisazione sul punto 1) dove rispondi "se non c'e' l'unanimità, bisogna rispettare il regolamento", e cioè: L'unanimita' vuol dire la metà più 1 dei partecipanti all'assemblea o 1000 millesimi, o altro? Grazie della risposta.Raffaele
#5 Inviato 6 Dicembre, 2013 0 Data Registrazione: Dec 2011 Località: Milano Messaggi: 9 Per GIGLIO2: riesci a rispondermi????? Ho rivisto oggi la discussione perche' lunedi devo partecipare all'assemblea condominiale e gradirei essere preparato sull'argomento. Gradirei una precisazione sul punto 1) dove rispondi "se non c'e' l'unanimità, bisogna rispettare il regolamento", e cioè: L'unanimita' vuol dire la metà più 1 dei partecipanti all'assemblea o 1000 millesimi, o altro? Grazie della risposta.Raffaele
#6 Inviato 6 Dicembre, 2013 1°) L'assemblea non ha competenza... -------------------------------------------------------------------------------- Nulle le delibere condominiali che incidono sui beni di proprietà esclusiva dei condomini Cassazione civile sent.,srz.II,31/10/2005,n°21199. Non possono essere oggetto di deliberazioni impositive di spese (e dunque di relativa ripartizione) da parte dell'assemblea del condominio gli interventi di manutenzione relativi ai balconi, da considerarsi beni di proprietà esclusiva, in quanto costituenti appendici o prolungamenti delle unità immobiliari cui accedono e non assolventi,nor-malmente a funzioni strutturali riferibili all'edificio condominiale,salvo che per i rivesti-menti esterni e le parti decorative frontali (che inserendosi nel prospetto dell'edificio contribuiscono all'estetica complessiva dello stesso). Sono nulle - e pertanto sottratte ai termini di impugnativa di cui all'art. 1137,terzo comma per i casi di semplice annullabilità - le delibere condominiali che incidono sui diritti individuali sulle cose;la dichiarazione di impugnabilità, senza limiti di tempo, dell'atto presupposto inficiato da nullità si estende anche all'atto che ne costituisce esecuzione e che da quello dipende.
#7 Inviato 6 Dicembre, 2013 2°) Per i giudici se il reg. cond. è contrattuale,è sacro... --------------------------------------------------------------------------- L'interpretazione del regolamento contrattuale da parte del giudice, limiti ed esclusioni. Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza 4 aprile 2011, n. 7633. L'interpretazione del regolamento contrattuale di condominio da parte del giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici. - - - Aggiornato - - - Le citate sent. sono riferimenti legali. Perciò non sono pareri miei o campate in aria. A te spetta tirare le conclusioni. - - - Aggiornato - - - Comunque per precauzione vota contro e martedì ci riscrivi per sapere cosa è successo. - - - Aggiornato - - -
#8 Inviato 6 Dicembre, 2013 L'unanimita' vuol dire la metà più 1 dei partecipanti all'assemblea o 1000 millesimi, o altro? Grazie della risposta.Raffaele --------------------------------------------------------------------------------------- 1000 millesimi se è regolamento contrattuale.
#9 Inviato 13 Dicembre, 2013 L'assemblea non ha approvato l'uso di un collante da passare sul pavimento dei balconi, che dovrebbe fermare le eventuali infiltrazioni. Pertanto, e fine probabilmente alla primavera del prossimo anno, non si parlera' di impalcature. I costi dei lavori indicati saranno a carico dei singoli proprietari dei balconi. Distinti saluti R. Giorgio