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anto62

Rifacimento coibentazione box

Salve , l'amministratore dopo accettazione in assemblea a emesso i primi bollettini di pagamento per il rifacimento della impermeabilizzazione dei box per infiltrazioni di acqua, con conseguente rifacimento del giardino soprastante una parte dei box. si tratta di tre palazzine separate ma facenti parte di un'unica realta condominiale.io non posseggo il box ,il mio appartamento e' sito al piano terreno sopra una parte di box coperti dal giardino condominiale. l'amministrazione a deciso di quotare la mia parte di spese in base ai millesimi di spettanza.

 

la mia domanda e questa. E corretto che io paghi le spese complete in millesimi,pur non essendo proprietario di alcun box?

 

So che in alcuni casi si paga una parte in millesimi per via del rifacimento del giardino e i proprietari la parte inerente al giardino piu la propria quota in quanto possessori.

 

? l'amministratore mi ha risposto che per legge puo' decidere lui in base ad una consuetudine gia in essere nelle suddivisione delle spese .

potere darmi delle risposte in merito.grazie

ciao

 

essendo tu comproprietario dell'area soprastante i box interrati, con la tua quota millesimale partecipi al 50 % della spesa complessiva, che è la quota che compete alla parte soprastante.

grazie , Camillo..l'amministratore mi dice che una legge gli permette di utilizzare l'utilizzo della quota intera millesimale affermando che negli anni e stata consuetudine accettata dal condominio. mai accettata da me ,e comunque non vera (in un altro caso lui divise le spese meta in millesimi l'altra meta suddivisa per appartamento). cosa posso ,o dovrei fare per contestare questa ripartizione. grazie mille

ciao

 

non approvare tale riparto qualora si deliberasse all'interno del bilancio consuntivo o separatamente, chiedendo di mettere a verbale la motivazione della tua non approvazione, nell'errato criterio di riparto della spesa.

La ripartizione delle spese relative al giardino condominiale che funge da copertura ai box, è a carico del condominio per il 50% relativamente alla soletta, restando la parte restante a carico dei box - la pavimentazione è a carico del condominio,i soffitti a carico dei box - applicabilità dell’art. 1125 c.c.

Nel corso del passato, la giurisprudenza ha ritenuto di doversi applicare la regola dell’art. 1126 cod. civ. riguardante i lastrici ad uso esclusivo, anche alle aree condominiali come giardini e cortili che fungono da copertura ai box interrati, addebitando al condominio solo 1/3 della spesa, lasciando i 2/3 a carico dei box. Secondo la Cassazione più recente (sentenza n. 15841 del 19/07/2011ci sono invece le condizioni per un'applicazione dell'articolo 1125 del codice civile che stabilisce che i costi per la riparazione delle "solette" sono ripartiti in parti uguali tra i proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastante e quindi, nel caso in esame, con l'addebito dell'intervento per una metà a carico di tutti i condomini e per l'altra in capo ai proprietari delle autorimesse: a carico dei primi restano le coperture del pavimento e a carico degli altri l'intonaco e la tinteggiatura della parte sottostante della soletta. A parere di questo operatore, quest’ultimo orientamento appare certamente più equo rispetto a quello che applicava l’art. 1126 c.c., che attraverso una visione distorta, riteneva, sbagliando, i cortili e i giardini equiparabili ai lastrici esclusivi.

 

Ripartizione delle spese di cortili e viali d'acesso condominiali: inapplicabile principio dei due terzi.

Cassazione, Sez. II, 14 /09/2005 n. 18194

Le spese di manutenzione di una struttura condominiale (cortile-viali d’accesso) che funge anche da copertura di locali interrati (come magazzini, box ecc.) vanno suddivise in base all’art. 1125 c.c. e cioè in parti uguali dai proprietari delle due strutture, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Secondo la Corte di Cassazione qualora il cortile condominiale svolga contemporaneamente la funzione di copertura delle autorimesse sottostanti, in caso di rifacimento del manto di copertura (nel caso la posa di una nuova guaina impermeabilizzante e una nuova pavimentazione), non si può applicare il principio di ripartizione di cui all'art 1126 c.c.:

- 1/3 a carico di chi esercita il calpestio;

- 2/3 ai proprietari dei locali sottostanti;

ma il principio di cui all'art. 1125 c.c.

- pavimentazione (copertura del pavimento art. 1125 c.c.) a carico di tutti i condomini e suddivisa per i millesimi di proprietà;

- intonaco, tinta e decorazioni a carico dei proprietari dei locali sottostanti;

- il resto delle spese 50% a carico di tutti i condomini e 50% a carico del proprietario dei locali sottostanti.- intonaco, tinta e decorazioni a carico dei proprietari dei locali sottostanti;

 

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