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michele39

Ricorso per revoca non accettata

vi presento il caso in cui l'amm. non si dà per vinto e non rinuncia al suo incarico nonostante la sua revoca sia stata votata in assemblea con la maggioranza degli intervenuti e 500 mmi.

 

revoca che è stata possibile in virtù del fatto che non sono stati conteggiati i suoi millesimi di proprietà in quanto l'assemblea ha ritenuto che c'è conflitto di interessi.

 

Lui però sostiene invece che non c'è conflitto, e vuole addirittura far valere anche le deleghe di altri condòmini in quanto ciò è nel RdC contrattuale e ciò "prevarebbe" rispetto a quanto contenuto nella riforma del 2012 sulle deleghe dell'amm.

 

domanda1 : chi ha ragione ? l'assemblea o lui ?

 

domanda2: se non rimette il mandato, dobbiamo impugnare il verbale ed andare dal giudice, o per forza ricorrere alla mediazione ?

Prima la mediazione e poi un eventuale ricorso al giudice per conflitto d'interessi, ovvero se il suo voto è stato determinante potrebbe essere considerato dal Giudice in conflitto, l'assemblea non ha l'autorità di escludere voti, come in questo caso per un eventuale conflitto.

stai scherzando ?l'assemblea no ma il presidente si!
Neppure il presidente può rifiutarsi di conteggiare il voto di una persona avente diritto e presente all'assemblea

sto asserendo infatti il contrario, cioè che è il presidente l'unico che deve eseguire il conteggio e validare il relativo quorum secondo i termini di legge.

e non solo per la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, ma per tutto ciò che delibererà in quella sede, punto per punto dell'OdG.

Se l'amministratore è anche condomino ha tutto il diritto di voto e nessuno può impedirlo, solo il Giudice su ricorso e se il voto è stato determinante per la sua riconferma o nomina o altri interessi può annullarlo.

 

Nel condominio negli edifici le maggioranze necessarie per approvare le delibere devono ritenersi quelle richieste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio.

Nel caso di conflitto di interessi tra il condominio e taluni partecipanti, le maggioranze costituenti il quorum deliberativo devono essere calcolate con riferimento a tutti i condomini ed al valore dell'intero edificio.

Non è possibile, infatti, richiamare per analogia il disposto dell'art. 2373 cod. civ. dettato in tema di società di capitali, che stabilisce l'obbligo di astensione del socio che si trova in posizione di conflitto di interessi, in quanto non è riscontrabile un'eadem ratio con l'istituto del condominio.

Invero nelle società di capitali assumono rilevanza tanto lo scopo-fine, configurato dalla ripartizione degli utili a beneficio dei soci, quanto lo scopo-mezzo, consistente nell'esercizio delle attività economiche dirette alla produzione dei profitti.

Nel condominio, invece, non esiste un fine gestatorio autonomo: «la gestione delle cose, degli impianti e dei servizi comuni non mira a conseguire uno scopo proprio del gruppo e diverso da quello dei singoli partecipanti. (Cass. Sez. II n. 1201 del 30/01/2002)

L'unica novità nel nuovo ordinamento è che l'amministratore non può essere portatore di deleghe.

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