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Diesel21

Richiesta di installazione lavabo e rubinetto privato su facciata comune condominiale

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Buongiorno a tutti,

all'interno del nostro condominio, un condomino ha installato senza autorizzazione per molti anni un proprio lavandino con relativo rubinetto sulla facciata laterale all'abitazione (facciata condominiale). Dopo molta fatica siamo riusciti a fargli togliere il lavandino, a breve eliminerà il rubinetto, anche se al momento non toglierà tutto il tubo esterno che portava acqua al rubinetto stesso. L'eliminazione è stata concordata in quanto, a proprie spese il condomino voleva rimettere a posto la facciata laterale affetta da problemi di umidità ed intonaco, gli abbiamo chiesto quindi di togliere le cose abusive costruite e riportare la facciata come in origine.

Iniziati i lavori, ci siamo accorti che il condomino non ha tolto tutto, ha lasciato anche una porta-finestra abusiva che da accesso dall'esterno nel sottotetto. Segnalato il tutto all'amministratore, è andato a parlare con l'interessato, l'amministratore ci ha spiegato che la persona interessata chiuderà al momento il tubo dell'acqua e chiederà alla prossima riunione se potrà installare lavabo e rubinetto. In sostanza prima lo ha tolto perchè non autorizzato e adesso chiede di poterlo rimettere. Può un condomino, su autorizzazione del condominio installare una cosa propria del genere su una facciata comune? Per la porta-finestra, ha spiegato che non la eliminerà e se ne parlerà alla prossima riunione. Ma tutto questo ha senso? L'amministratore può agire così?

Se non avete un RdC di origine contrattuale che impedisca iniziative di questo genere ... mi chiedo se conosciate il contenuto dell’art. 1102 cc. Ogni condòmino è comproprietario delle parti comuni e le può modificare liberamente a patto che rispetti determinate condizioni: che non pregiudichi il pari utilizzo da parte degli altri condòmini, che non pregiudichi stabilità, sicurezza e decoro del fabbricato e che non ponga in atto azioni che siano chiaramente finalizzate ad appropriarsi di una parte comune. L’autorizzazione non deve essere data dall’assemblea e anche se non venisse concessa, il responsabile potrebbe fare lo stesso la modifica. Soltanto un giudice potrebbe obbligarlo a rimettere in pristino la parte comune (magari per pregiudizio del decoro) su richiesta del condominio o del singolo.

Modificato da bilbetto
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Nel nostro condominio, ad ignoranza di molti di noi, in passato, quando non c'era l'amministrazione condominiale, sono state fatte delle modifiche agli stabili, approvate anche in comune. Il punto è che ci siamo anche detti che a parte le modifiche fatte dal momento in cui abbiamo ripristinato l'amministrazione condominiale in poi, le altre dovevano essere gestite da regolamento. Il signore in questione ha gia modificato in passato finestre e costruito balconi. Credo che basti... Il regolamento è di natura contrattuale, vidimato e depositato dal notaio. Nelle foto, un trafiletto relativo alle modifiche...

 

Vi è poi la definizone delle parti comuni relativa al blocco B interessato al problema

 

mi risulta che i muri esterni verticali siano di natura portante in quanto scaricano le sollecitazioni meccaniche della tenuta del tetto e dei piani sulle fondamenta...

Se il sottotetto non risulta indicato nell'atto di vendita al singolo condomino, è condominiale, come in questo caso.

 

Alla luce di quanto indicato, è lecito mettere questo lavandino con rubinetti? E' lecito lasciare una apertura di accesso al piano tettoia, non presente nelle piantine, aperta abusivamente ed utilizzata dal condomino per mettere in soffitta di proprietà condominiale oggetti propri? Tutti e due non dichiarati in comune e non autorizzati da nessuno?

 

bilbetto dice:

Se non avete un RdC di origine contrattuale che impedisca iniziative di questo genere ... mi chiedo se conosciate il contenuto dell’art. 1102 cc. Ogni condòmino è comproprietario delle parti comuni e le può modificare liberamente a patto che rispetti determinate condizioni: che non pregiudichi il pari utilizzo da parte degli altri condòmini, che non pregiudichi stabilità, sicurezza e decoro del fabbricato e che non ponga in atto azioni che siano chiaramente finalizzate ad appropriarsi di una parte comune. L’autorizzazione non deve essere data dall’assemblea e anche se non venisse concessa, il responsabile potrebbe fare lo stesso la modifica. Soltanto un giudice potrebbe obbligarlo a rimettere in pristino la parte comune (magari per pregiudizio del decoro) su richiesta del condominio o del singolo.

Nel nostro condominio, ad ignoranza di molti di noi, in passato, quando non c'era l'amministrazione condominiale, sono state fatte delle modifiche agli stabili, approvate anche in comune. Il punto è che ci siamo anche detti che a parte le modifiche fatte dal momento in cui abbiamo ripristinato l'amministrazione condominiale in poi, le altre dovevano essere gestite da regolamento. Il signore in questione ha gia modificato in passato finestre e costruito balconi. Credo che basti... Il regolamento è di natura contrattuale, vidimato e depositato dal notaio. Nelle foto, un trafiletto relativo alle modifiche...

 

Vi è poi la definizone delle parti comuni relativa al blocco B interessato al problema

 

mi risulta che i muri esterni verticali siano di natura portante in quanto scaricano le sollecitazioni meccaniche della tenuta del tetto e dei piani sulle fondamenta...

Se il sottotetto non risulta indicato nell'atto di vendita al singolo condomino, è condominiale, come in questo caso.

 

Alla luce di quanto indicato, è lecito mettere questo lavandino con rubinetti? E' lecito lasciare una apertura di accesso al piano tettoia, non presente nelle piantine, aperta abusivamente ed utilizzata dal condomino per mettere in soffitta di proprietà condominiale oggetti propri? Tutti e due non dichiarati in comune e non autorizzati da nessuno? Se si deliberasse in senso positivo, alla luce delle regole esposte, la delibero non sarebbe nulla?

 

Ciao

Scusami ma il vostro amministratore non mi ha spiegato l'articolo 1102 del codice civile? Guarda che le affermazioni che lui deve togliere che non può fare non sono ossequiose dei diritti del condomino sulle parti comuni. Un tubo però ancorato al muro comune non è una violazione estetica tale che un giudice potrebbe riconoscere come illecita.

camillo50 dice:

Ciao

Scusami ma il vostro amministratore non mi ha spiegato l'articolo 1102 del codice civile? Guarda che le affermazioni che lui deve togliere che non può fare non sono ossequiose dei diritti del condomino sulle parti comuni. Un tubo però ancorato al muro comune non è una violazione estetica tale che un giudice potrebbe riconoscere come illecita.

Io non se se un tubo privato ancorato al muro comune sia lecito o no, ma rimane la questione del lavabo e dell'apertura sul muro all'altezza del sottotetto, porta-finestra che non ha neanche una ringhiera di protezione... Alla luce dell'articolo 1102 e delle norme esposte in foto sopra, come devo interpretare il tutto? Se chiedo qui è perchè non mi fido delle risposte e dell'operato dell'amministratore attuale...

Diesel21 dice:

Io non se se un tubo privato ancorato al muro comune sia lecito o no, ma rimane la questione del lavabo e dell'apertura sul muro all'altezza del sottotetto, porta-finestra che non ha neanche una ringhiera di protezione... Alla luce dell'articolo 1102 e delle norme esposte in foto sopra, come devo interpretare il tutto? Se chiedo qui è perchè non mi fido delle risposte e dell'operato dell'amministratore attuale...

Ciao 

Purtroppo io non vedo nessuna foto in quanto sto usando lo smartphone ma non vedo allegati quindi probabilmente non hai legato la foto. Ne approfitto per a perderti che l'articolo 1102 è molto è molto elastico ed è molto a favore del condomino che uso le parti comuni limitando i poteri degli altri solo nel caso si è impedito ad altre di farne parimenti uso e solo se antiestetici. La parola estetico deve essere presa con le pinze in quanto una violenza in estetica per essere riconosciuta dal giudice deve essere abbastanza grave è una tubazione o eventualmente un lavandino applicato sulla sua porzione di area in uso esclusivo non la vedo assolutamente una violazione nemmeno veniale. Per il foro applicato Bisognerebbe capire a chi serve e a cosa serve.

  • Grazie 1
camillo50 dice:

Ciao 

Purtroppo io non vedo nessuna foto in quanto sto usando lo smartphone ma non vedo allegati quindi probabilmente non hai legato la foto. Ne approfitto per a perderti che l'articolo 1102 è molto è molto elastico ed è molto a favore del condomino che uso le parti comuni limitando i poteri degli altri solo nel caso si è impedito ad altre di farne parimenti uso e solo se antiestetici. La parola estetico deve essere presa con le pinze in quanto una violenza in estetica per essere riconosciuta dal giudice deve essere abbastanza grave è una tubazione o eventualmente un lavandino applicato sulla sua porzione di area in uso esclusivo non la vedo assolutamente una violazione nemmeno veniale. Per il foro applicato Bisognerebbe capire a chi serve e a cosa serve.

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