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Evila

Richiesta Assemblea Condominiale straordinaria - potrei sapere se tra i miei diritti di condomine proprietario (e degli altri proprietari) vi è la possibilità

Buongiorno a tutti,

da proprietario di appartamento in palazzina di 4 unità, potrei sapere se tra i miei diritti di condomine proprietario (e degli altri proprietari) vi è la possibilità di chiedere una assemblea straordinaria?

E nel caso in cui fosse possibile, potrei chiedere le modalità?

Un grazie a tutti, buona giornata.

Evila dice:

Buongiorno a tutti,

da proprietario di appartamento in palazzina di 4 unità, potrei sapere se tra i miei diritti di condomine proprietario (e degli altri proprietari) vi è la possibilità di chiedere una assemblea straordinaria?

E nel caso in cui fosse possibile, potrei chiedere le modalità?

Un grazie a tutti, buona giornata.

Se non c'è un amministratotore puoi convocare l'assemblea tu stesso invitando i condòmini con raccomandata postale o a mano  o fax o PEC.

Se c'è un amministratore devi fare richiesta a lui unitamente ad un almeno un altro condòmino ed insieme dovete rappresentare almeno 1/6 (166,167 milleisimi) del valore dell'edificio.

Il tutto è regolato dall'art. 66 di attuazione del codice civile che ti riporto qui di seguito:

 

Articolo 66 d.a.c.c.

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.

 Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.
 

 

Evila dice:

Buongiorno a tutti,

da proprietario di appartamento in palazzina di 4 unità, potrei sapere se tra i miei diritti di condomine proprietario (e degli altri proprietari) vi è la possibilità di chiedere una assemblea straordinaria?

E nel caso in cui fosse possibile, potrei chiedere le modalità?

Un grazie a tutti, buona giornata.

Se già non esiste un amministratore tu da condomino puoi convocarla.

 

Se c'è già l'amministratore si può richiedere a norma dell'art 66 Dacc

 

- Art. 66.
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. ...

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