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charman

Riattivazione vecchio ascensore non utilizzabile dai primi piani

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Salve a tutti. Volevo sottoporvi una questione abbastanza spinosa venutasi a creare nel mio condominio.

 

Il palazzo del 1984 è dotato di tre piani, con due appartamenti per piano e due scale per un totale di 12 condomini. C'è poi un piano interrato dove c'è la rimessa per auto ed un "quarto livello" costituito dal terrazzo.

Nel 1984 il palazzo era provvisto di ascensore che però non è stato mai attivato. Oggi, a distanza di molti anni, alcuni condomini chiedono di attivare il vecchio ascensore con dei lavori di adeguamento (un tecnico ci ha detto che questo è possibile SOLO entro agosto 2016 e poi non più) normativi.

 

Il problema è che l'ascensore parte dal primo piano (il mio) e non dal pian terreno (separati da una rampa di scale) e nemmeno dal garage e finisce al terzo piano e non fino al terrazzo. Pertanto il mio utilizzo sarebbe limitato all'uso per arrivare al terzo piano per poi fare 2 rampe di scale per arrivare al terrazzo (peraltro non sono mai andato).

 

Durante l'assemblea ho fatto presente questa cosa ed il fatto che l'attivazione di questo vecchio ascensore per i primi piani, da dove l'ascensore parte, comporta un aggravio: cioè il mio pianerottolo diventerebbe un pianerottolo comune, che si popolerebbe di gente che sale e che scende di notte e di giorno con un notevole aumento della rumorosità.

 

Inoltre l'amministratore ci ha anticipato che anche i primi piani pagheranno i lavori di adeguamento (per ragioni di proprietà) e a millesimi della scala per manutenzione ed elettricità.

 

A questo punto vi chiedo:

 

1) Il fatto dell'aumento di rumorosità può essere considerato menomazione e pertanto si potrebbe essere un buon motivo per rendere illegittima l'attivazione?

 

2) Se non è possibile il punto 1, posso imporre l'utilizzo di chiavi da assegnare ai soli condomini che vogliono far uso (una sorta di uso esclusivo)dell'ascensore al fine di non pagare le spese di manutenzione e corrente? Infatti senza l'uso esclusivo dell'ascensore anche io sarò costretto a pagare tali spese secondo i millesimi di scala pur non usufruendo in alcun modo del servizio.

 

In attesa di un vostro riscontro vi saluto cordialmente.

Per un eventuale attivazione si deve tenere conto del passato e non del futuro (2016) ovvero detto impianto risulta collaudato e immatricolato prima del DPR 162/99 oppure comunque collaudato e immatricolato nel rispetto delle disposizioni art. 19 DPR .162/99 ?

Grazie per la risposta. L'impianto non è stato mai collaudato e mai immatricolato e non ne sappiamo il motivo (abbiamo comprato casa da poco più di un anno). In ogni caso l'impianto è stato costruito intorno al 1983/85.

Quindi occorre smantellare il vecchio impianto e istallare un nuovo impianto come da DPR 162/99 e successivi .

Si questa è la proposta del tecnico ma vorrei sapere se potete aiutarmi a capire i punti di cui sopra che per comodità riporto qui:

 

Il problema è che l'ascensore parte dal primo piano (il mio) e non dal pian terreno (separati da una rampa di scale) e nemmeno dal garage e finisce al terzo piano e non fino al terrazzo. Pertanto il mio utilizzo sarebbe limitato all'uso per arrivare al terzo piano per poi fare 2 rampe di scale per arrivare al terrazzo (peraltro non sono mai andato).

 

Durante l'assemblea ho fatto presente questa cosa ed il fatto che l'attivazione di questo vecchio ascensore per i primi piani, da dove l'ascensore parte, comporta un aggravio: cioè il mio pianerottolo diventerebbe un pianerottolo comune, che si popolerebbe di gente che sale e che scende di notte e di giorno con un notevole aumento della rumorosità.

 

Inoltre l'amministratore ci ha anticipato che anche i primi piani pagheranno i lavori di adeguamento (per ragioni di proprietà) e a millesimi della scala per manutenzione ed elettricità.

 

A questo punto vi chiedo:

 

1) Il fatto dell'aumento di rumorosità può essere considerato menomazione e pertanto si potrebbe essere un buon motivo per rendere illegittima l'attivazione?

 

2) Se non è possibile il punto 1, posso imporre l'utilizzo di chiavi da assegnare ai soli condomini che vogliono far uso (una sorta di uso esclusivo)dell'ascensore al fine di non pagare le spese di manutenzione e corrente? Infatti senza l'uso esclusivo dell'ascensore anche io sarò costretto a pagare tali spese secondo i millesimi di scala pur non usufruendo in alcun modo del servizio.

 

3) E' vero che questo è possibile SOLO entro agosto 2016 e poi non più?

 

In attesa di un vostro riscontro vi saluto cordialmente.

Convengo con Capocheyenn.

Parto al contrario. Si parla di scadenze e deroghe.

Di scadenza ad agosto mi sovviene solo quella del 2017 che inerisce alle EN 81-20/50 (che modificano le esistenti EN 81 norme di riferimento per i nuovi impianti). Considerato quel che avete da fare, direi che è attinente.

Ciò che mi è subito balzato all'attenzione nella descrizione che riporti, sono i piani sfalsati e gli sbarchi mancanti che avrebbero potuto rendere (se ho ben compreso) più fruibile e comodo l'impianto mai attivato (anagraficamente inesistente per il tuo Comune).

Capisco che per brevità c'è qualcosa che tecnicamente non riporti e quindi il mio rinvio è per una verifica in loco (ditta ascensoristica, studio ingegneristico) e la prima cosa che mi viene da citare in modo generico, è quella relativa alle norme antincendio (es. presenza o meno di sbarco in un garage (con ulteriore analisi in termini di prevenzione incendi e eventuali convenienze – ci sono varianti in corso..); validità di quanto (se) esistente e atto alla delimitazione dei vani tecnici etc.); oltre il discorso dei sbarchi sfalsati che una volta era facile trovare sia per obbligati motivi strutturali dell'edificio, sia per non superare delle quote di corsa dell'impianto (maggiori costi ...per i costruttori dell'epoca).

Pertanto, non essendo remota la possibilità di ricorrere a possibili deroghe, la ditta al pari dell'Organismo Notificato, avranno attenzione e scrupolo all'osservanza in particolare dell'art. 17-bis del DPR 162/99 (modificato dal → DPR n8/2015) e dell'allegato 1 “L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema. Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme.

Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile”.

(Dopo diversi lustri, chi è del settore capirà, questa cosa mi fa pensare a Milano e ai riscontri mobili.)

Comunque chi progetterà l'impianto dovrà tenere conto che si tratta di una nuova installazione in un edificio esistente (DPR 08/2015 all.ti n1 e 2) e le eventuali richieste di deroghe seguiranno l'iter della consegna della documentazione necessaria ai fini dell'accordo preventivo. Pertanto nel caso vostro si parlerà di comunicazione certificata (aspetti, questi, che non ti sono di pertinenza).

Sulle rumorosità, credo che gli argomenti che paventi siano un po' prevenuti, perchè le normative in termini di inquinamento acustico per i nuovi impianti, se ben posti in opera e con le dovute cautele, rispettano i limiti imposti sia sulle rumorosità, sia e soprattutto di quelli sulle vibrazioni.

Sul vociare e il via vai che presumi possibile sul tuo pianerottolo, è fatto che può essere rimandato alla sola buona educazione (e ti capisco) e che oltretutto dovresti dimostrare, ma solo in seguito, dal momento che potrebbero essere fatti episodici.

Sul restante c'è da dire che l'impianto è vostro (salvo titolo contrario) e in assemblea non si impone nulla ma si decide democraticamente se porre delle limitazioni all'uso da parte di estranei ed eventualmente adottare la classica gettoniera, la semplice chiave yale, badge, lettura iride (quest'ultima non possibile in un condominio → dati sensibili → privacy).

Spero utile.

Un saluto.

ROI

...Inoltre l'amministratore ci ha anticipato che anche i primi piani pagheranno i lavori di adeguamento (per ragioni di proprietà) e a millesimi della scala per manutenzione ed elettricità...

Art. 1124

Le scale e gli ascensori sono mantenuti esostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo

 

Art. 1121

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa...

Il tuo amministratore deve decidere se essere carne (art. 1124) o pesce (1121) mentre a me sembra che voglia la botte piena e la moglie ubriaca.

Affinchè sia addebitato il costo dell'impianto per millesimi di proprietà deve essere considerata una spesa di primo impianto dove non c'era mai stato prima.

Se però l'amministratore considera la spesa come primo impianto si tratterebbe di innovazione gravosa suscettibile di uso separato (possono utilizzare la chiave) per cui potresti chiedere di essere esentato da tutte le spese (installazione, manutenzione e consumo forza motrice) rinunciando all'uso.

 

Se, invece (ed è la mia opinione) si tratta di SOSTITUZIONE di un'ascensore già esistente, la spesa deve esser ripartita con il criterio misto; per millesimi di proprietà al 50% ed in proporzione all'altezza per l'altro 50% (art. 1124).

Mi sembra di capire che l'ascensore avrà tre fermate:

Il piano di partenza al tuo piano, che ai fini della corsa sarà considerato il piano zero, più altri due piani sopra di te.

 

Tu dovresti partecipare, con i tuoi millesimi di proprietà, solo a metà della spesa totale, insieme agli altri 11 condòmini.

L'altra metà della spesa se la devono accollare per 1/3 i 4 condòmini del secondo piano e per 2/3 i condòmini del terzo piano.

Grazie ad entrambi.

 

@Leonardo, il fatto che l'ascensore non sia stato mai né immatricolato, né collaudato, né utilizzato può far convergere la situazione verso l'articolo 1121? A chi è dovuto la scelta dell'articolo?

Grazie ad entrambi.

 

@Leonardo, il fatto che l'ascensore non sia stato mai né immatricolato, né collaudato, né utilizzato può far convergere la situazione verso l'articolo 1121? A chi è dovuto la scelta dell'articolo?

La mia opinione l''ho indicata tra parentesi.

La scelta dell'articolo, in mancanza d'accordo, la decide il Giudice.

@Leonardo

 

In caso di applicazione dell'art 1124, come vengono ripartite, invece, le spese di consumo elettrico e di manutenzione visto che io non ne posso far uso se non quello di andare, una volta l'anno, sul terrazzo che però non è servito perché l'ascensore si ferma al terzo piano. In tal caso posso, comunque, nonostante l'applicazione dell'art. 1124, richiedere l'uso della chiave?

@Leonardo

 

In caso di applicazione dell'art 1124, come vengono ripartite, invece, le spese di consumo elettrico e di manutenzione visto che io non ne posso far uso se non quello di andare, una volta l'anno, sul terrazzo che però non è servito perché l'ascensore si ferma al terzo piano. In tal caso posso, comunque, nonostante l'applicazione dell'art. 1124, richiedere l'uso della chiave?

L'uso della chiave la decide la maggioranza.

Tu resti obbligato alle spese di manutenzione secondo l'art. 1124 ma non partecipi alla spesa di energia elettrica perchè è una spesa di USO e tu, essendo al piano zero, pur essendo proprietario del bene non ne fai USO.

La spesa di USO va ripartita con il 2° comma dell'art. 1123:

 

"...Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne..."

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