#1 Inviato 20 Ottobre, 2020 Salve volevo porre un quesito. Stando agli ultimi DPCM e nel mio caso a seguito dell'ordinanza 79/2020 del Presidente della Regione Campania De Luca in materia anti Covid, mi chiedevo se un amministratore con scadenza di mandato a fine ottobre 2020 e con l'impossibilità di Convocare un assemblea per discutere in merito può usufruire della prorogatio con pieni poteri fino alla fine della validità dell'ordinanza ed oltre e nel caso che venga prorogata o emessa un'ordinanza ex novo con le medesime limitazioni di riunioni? Inoltre a termine della validità di tale ordinanza, l'amministratore è costretto a ovviamente a convocare l'assemblea per decidere in merito, ma deve comunque attenersi ai canonici tempi quindi 5 giorni prima della convocazione oppure può anche prendersi qualche giorno in più?
#2 Inviato 20 Ottobre, 2020 fino a quando una regolare assemblea non delibera in merito, l'amministratore rimane in carica con tutti gli oneri e responsabilità. ps: dov'è scritto nell'ordinanza di de luca che citi (e neanche in quella del giorno successivo 16/10 n. 80) che non si possono tenere assemblee condominiali ?
#3 Inviato 20 Ottobre, 2020 paul_cayard dice: fino a quando una regolare assemblea non delibera in merito, l'amministratore rimane in carica con tutti gli oneri e responsabilità. ps: dov'è scritto nell'ordinanza di de luca che citi (e neanche in quella del giorno successivo 16/10 n. 80) che non si possono tenere assemblee condominiali ? "1.4.è fatto divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad es., cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse;" Ordinanza n. 79 del 15/10/2020 del Presidente della Regione Campania De Luca L'assemblea condominiale è una riunione a tutti gli effetti poi nell'ordinanza 16/10 n. 80 al punto 2 recita : "Per quanto non previsto al precedente punto 1. restano confermate tutte le disposizioni dell’Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020" e quindi visto che al punto 1 si parla di scuola e non di riunioni rimangono confermati i divieti dell 'ordinanza precedente Modificato 20 Ottobre, 2020 da Luca Verminion
#4 Inviato 20 Ottobre, 2020 Luca Verminion dice: "1.4.è fatto divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad es., cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse;" Ordinanza n. 79 del 15/10/2020 del Presidente della Regione Campania De Luca hai ragione, avevo letto solo il prologo della ordinanza ... certo che la punteggiatura e l'italiano negli estensori delle ordinanze lascia molto a desiderare ... se si tolgono tutti gli incisi posti tra le virgole sembra che le forme di aggregazione sono vietate solo "non in forma statica e con postazioni fisse" ... Modificato 20 Ottobre, 2020 da paul_cayard
#5 Inviato 20 Ottobre, 2020 Figurati anche io sono caduto prima nel tuo stesso errore, in effetti domani ci sarebbe dovuta essere assemblea ma l'amministratore oggi ha comunicato l'annullamento fino a data da destinarsi.
#6 Inviato 20 Ottobre, 2020 Luca Verminion dice: Figurati anche io sono caduto prima nel tuo stesso errore, in effetti domani ci sarebbe dovuta essere assemblea ma l'amministratore oggi ha comunicato l'annullamento fino a data da destinarsi. l'attuale ordinanza ha validità fino al 30 ottobre. poi vedremo ...
#8 Inviato 21 Ottobre, 2020 paul_cayard dice: @Luca Verminion Buonasera Sergio La ringrazio. sì ho preso visione da poco di quello che lei mi ha fatto notare che effettivamente una buona notizia per il mio caso, mi chiedevo però questa è una circolare del ministero dell'Interno. E quindi mi chiedevo visto e considerato che l'ordinanza del presidente de Luca non è stata corretta in merito almeno quello che a me sembra, rimane sempre in piedi la regola che le ordinanze regionali emanate dal governatore sono preminenti rispetto ai dpcm del governo centrale e dei relativi ministeri? Modificato 21 Ottobre, 2020 da Luca Verminion
#9 Inviato 22 Ottobre, 2020 Luca Verminion dice: Buonasera Sergio La ringrazio. sì ho preso visione da poco di quello che lei mi ha fatto notare che effettivamente una buona notizia per il mio caso, mi chiedevo però questa è una circolare del ministero dell'Interno. E quindi mi chiedevo visto e considerato che l'ordinanza del presidente de Luca non è stata corretta in merito almeno quello che a me sembra, rimane sempre in piedi la regola che le ordinanze regionali emanate dal governatore sono preminenti rispetto ai dpcm del governo centrale e dei relativi ministeri? leggo solo ora ... non so che dire ... anche perchè vedo che già siamo all'ordinanza n. 83 ... vedismo ulteriori chiarimenti. ps. nel forum si usa dare del tu anche se non ci si conosce 😉
#10 Inviato 22 Ottobre, 2020 Luca Verminion dice: rimane sempre in piedi la regola che le ordinanze regionali emanate dal governatore sono preminenti rispetto ai dpcm del governo centrale e dei relativi ministeri? Se non sbaglio l'ultimo (o il penultimo) DPCM prevede che le Regioni possano prendere decisioni piu' restrittive rispetto a quelle nazionali, quindi l'ordinanza della Regione, se piu' restrittiva, dovrebbe essere quella da seguire.