#1 Inviato 15 Febbraio, 2014 Gentile CondominioWeb, Gentili lettori, Vi scriviamo per sottoporre alla Vostra attenzione quanto sta avvenendo nel nostro condominio in attesa della assemblea ordinaria annuale (prevista per 25/02/2014) Nella convocazione dell'assemblea non è stato inserito come ordine del giorno (e fatto come gli anni passati) il punto inerente la revoca o conferma dell'amministratore. Abbiamo chiesto quindi di poter integrare questo punto, essendo il termine ultimo previsto non ancora trascorso, ma l'amministratore (in carica da 4 anni) ha negato questa possibilità sostenendo che il nuovo articolo 1129 c.c. riformato dalla legge del 2012 recita: "L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata." Domanda 1: Nel caso in cui un amministratore abbia iniziato il suo mandato annuale prima della entrata in vigore della riforma (18.06.2013) e che concluda il mandato successivamente a tale data, è corretto ritenere che non scatti il rinnovo tacito di cui all'articolo 1129 comma 10 ("l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata") ? Il rinnovo tacito di cui parla la riforma e il nostro amministratore riguarda un contratto (di mandato) che ha durata diversa rispetto al passato, e che sorge dopo l'entrata in vigore della riforma. Pertanto, l'applicazione della nuova normativa (nomina per un anno + eventuale rinnovo per egual durata) dovrebbe trovare applicazionesecondo noi da quest'anno, iniziando con la nomina, seguita nel 2015 da un eventuale tacito rinnovo. Quindi continuiamo a sostenere che nell'ordine del giorno avrebbe dovuto essere inserito il punto relativo alla nomina dell'amministratore. Chi ha ragione ? Domanda 2: Quali azioni possono essere messe in campo nell'ipotesi che il nostro dubbio fosse lecito ? Grazie per l'attenzione e per l'eventuale prezioso aiuto che ci fornirete. CondominioGreen
#2 Inviato 15 Febbraio, 2014 Di fatto non cambia molto tra vecchio e nuova riforma.Se la maggioranza dei condomini vuole mandare via l'amministratore lo può sempre fare nelle opportune forme ovviamente.Chiede all'amministratore di inserire come punto all'odg la sua revoca.Se non lo farà potete sempre in un secondo momento richiedere un'assemblea straordinaria mettendo sempre all'odg la sua revoca.Se non convocherà questa assemblea entro 10 giorni dalla vostra richiesta potete autoconvocarvi e deliberare la sua revoca e i giochi sono chiusi
#3 Inviato 15 Febbraio, 2014 la riforma non prevede nessun rinnovo tacito . ovvero la riforma non afferma che l'incarico e' tacitamene rinnovato . e comunque l'amminitratore deve mettere al'odg la sua conferma (art 1135 ). Art. 1135. Attribuzioni dell'assemblea dei condomini. Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede: 1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione
#4 Inviato 15 Febbraio, 2014 Secondo te peppe64 cosa vuol dire la dicitura "si intende rinnovato per uguale durata"?
#5 Inviato 15 Febbraio, 2014 Di fatto non cambia molto tra vecchio e nuova riforma.Se la maggioranza dei condomini vuole mandare via l'amministratore lo può sempre fare nelle opportune forme ovviamente.Chiede all'amministratore di inserire come punto all'odg la sua revoca.Se non lo farà potete sempre in un secondo momento richiedere un'assemblea straordinaria mettendo sempre all'odg la sua revoca.Se non convocherà questa assemblea entro 10 giorni dalla vostra richiesta potete autoconvocarvi e deliberare la sua revoca e i giochi sono chiusi Buongiorno Giulio_S, tale richiesta (inserimento nell'odg della sua revoca) è stata fatta ma anche diniegata in quanto, a suo dire: "Riscontro la presente per comunicare che la richiesta non può essere accolta per i seguenti motivi: 1) molte convocazioni sono già state spedite e consegnate; 2) formalmente non ci sono errori nell'ordine del giorno, come già ampiamente spiegato; 3) la richiesta di modifica non è stata chiesta secondo le modalità previste dalla normativa;" Inoltre con l'assemblea straordinaria non ci metterebbe nella condizione di essere citati per danni (senza giusta causa)? Grazie e saluti.
#6 Inviato 15 Febbraio, 2014 Probabilmente avete fatto tale richiesta ormai troppo tardi per poter essere inserita nella convocazione ordinaria. Quali sarebbe i danni per cui potete essere citati?Il condominio per legge ha diritto a revocare l'amministratore in qualunque momento nell'arco dell'anno
#7 Inviato 15 Febbraio, 2014 che anche il nuovo periodo di incarico sara 'comunque di una durata di un anno . comunque occorre anche tenere conto che la norma non si riferisce al soggetto "amministratore" ma "incarico" . ovvero non viene affermato che all'amministratore viene rinnovata la carica . "si intende rinnovato per uguale durata" ovvero ci sara' un nuovo anno d'amministrazione gestito da un amministratore (che sara' comunque espressione della volonta' dell'assembla quindi conferma ,revoca , nuova nomina etcetc) cio che si intende rinnovato e' l'incarico (non l'amministratore).
#8 Inviato 15 Febbraio, 2014 Probabilmente avete fatto tale richiesta ormai troppo tardi per poter essere inserita nella convocazione ordinaria.Quali sarebbe i danni per cui potete essere citati?Il condominio per legge ha diritto a revocare l'amministratore in qualunque momento nell'arco dell'anno un amministratore professionista e che non ha nulla da temere inserisce sempre la sua conferma all'odg nell'assemblea ordinaria . e il condominio ha anche il diritto di votare per la conferma /durante 'assemblea ordinaria .
#9 Inviato 15 Febbraio, 2014 Questa è una interpretazione che non avevo mai sentito.In tutti i convegni a cui ho partecipato si è sempre interpretato che l'amministratore viene rinnovato col tacito consenso ogni anno
#10 Inviato 15 Febbraio, 2014 ove appare la parola "tacito" . nella riforma ove e' scritto che l'ammistratore viene rinnovato . la riforma parla di "incarico d'amministratore dura un anno" ovvero la carica di amministatore dura un anno "e si intende rinnovato di egual durata" la nuova carica durera' anch'essa un anno. secondo me si confonde l'incarico d'amministratore con l'amministratore . incarico d'amministratore e' la funzione ,l'amministratore e' colui che svolge detta funzione . e ci che si rinnova e' riferito alla funzione e non a colui che svolge detta funzione . quindi l'amministratore deve essere confermato per poter svolgere per un altro anno la funzione .
#11 Inviato 15 Febbraio, 2014 Questa è una interpretazione che non avevo mai sentito.In tutti i convegni a cui ho partecipato si è sempre interpretato che l'amministratore viene rinnovato col tacito consenso ogni anno e' ovvio che sia cosi ,ogni categoria interpreta a proprio vantaggio .(e' una cosa normale ,mai visto qualcuno interpretare a proprio svantaggio )
#12 Inviato 15 Febbraio, 2014 Secondo me non c'è alcuna differenza tra incarico amministratore e amministratore e preciso che tale interpretazione l'hanno data fior di avvocati che non avevano alcun vantaggio e non associazioni di categoria
#14 Inviato 15 Febbraio, 2014 http://www.fanpage.it/durata-incarico-amministratore-condominio-dopo-la-riforma/
#15 Inviato 15 Febbraio, 2014 Un amministratore serio e competente all'o.d.g. nell'assemblea ordinaria immette sempre il punto relativo al suo rinnovo del mandato o conseguente revoca. Chi lo da per scontato a mio avviso pecca di presunzione...l'assemblea comunque può far tutto se vuole...