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armstrong

Revisione tabelle millesimali - 1) questo regolamento e relativa tabella millesimale è da considerarsi “contrattuale”

Buona sera a tutti

Il condominio di quattro piani più piano terra e un piano rialzato è nato a seguito di un “contratto di appalto e compravendita di diritto di sopraelevazione” stipulato il 13.07.1955 tra l'impresa di costruzioni e due proprietari

di due vecchi fabbricati sui quali è stato edificato il nuovo. L'Art. 13 di tale contratto recita testualmente:

“Le spese condominiali faranno carico ai diversi condomini sulla base delle risultanze di un redigendo regolamento di condominio che peraltro non potrà essere in disaccordo con le clausole contenute in questo rogito.”

Lo stesso Notaio, con atto del 14.02.1957, riceve dai medesimi soggetti del rogito di cui sopra (costruttore e i due vecchi proprietari) il regolamento di condominio completo delle tabelle millesimali, affinchè …..”venga sottoposto alle formalità di registrazione e di trascrizione.” Infatti detto regolamento, sottoscritto dai tre soggetti interessati (allora unici proprietari dell'intero fabbricato) e dallo stesso Notaio è stato registrato presso l'allora Ufficio del Registro competente e trascritto all'Ufficio Immobiliare competente. Sempre il Notaio medesimo ha poi rilasciato, in data 25.02.1957, “copia conforme all'originale” su carta bollata, a richiesta degli interessati.

Il regolamento così concepito è stato fino ad oggi sempre applicato e le spese ripartite in base alla relativa tabella millesimale.

I vari appartamenti sono stati poi venduti ed oggi il condominio è formato da quindici condomini proprietari delle unità immobiliari individuate nella originaria tabella millesimale.

Qualche condomino tra gli ultimi arrivati intende ora contestare la tabella millesimale, in uso dal 1957, relativamente alla ripartizione delle spese di gestione dell'ascensore in quanto le due unità al primo piano, facenti capo agli eredi degli originari proprietari, sono esenti dalla partecipazione a tali spese di gestione.

Il “contratto di appalto e compravendita” sopra citato, in merito all'ascensore recita testualmente: “....lo stesso.....

si intende di proprietà esclusiva del ….(costruttore)...ed al servizio dei piani superiori al primo escluso.” Di conseguenza il primo piano (ad eccezione di un monolocale rimasto di proprietà del costruttore) è stato esentato dalla partecipazione alle spese di gestione, seppur vi è sempre stata la possibilità di utilizzare l'ascensore stesso essendoci un regolare accesso.

Mi scuso per la lunghezza ma ho cercato di esporre la situazione con la massima chiarezza e rivolgo le seguenti domande:

1) Questo regolamento e relativa tabella millesimale è da considerarsi “contrattuale” a tutti gli effetti?

2) Con la riforma di imminente entrata in vigore anche un regolamento “contrattuale” può essere modificato con la semplice maggioranza e non all'unanimità?

3) Di tutto quanto è stato finora scritto in merito alla revisione delle tabelle millesimali, ho sempre letto di problematiche riguardanti i millesimi di proprietà; per quanto riguarda le spese di gestione, non le quote di proprietà, cosa dice la normativa?

In definitiva, data la situazione esposta, può essere chiesta la modifica dei millesimi relativi alla tabella 'ascensore' ed eventualmente con quale maggioranza la modifica dovrà essere approvata? E le spese per la nuova tabella come andranno ripartire?

Ringrazio per la pazienza e l'attenzione.

In attesa di pareri, saluto molto cordialmente.

Nessun parere? Non sono stato chiaro, nonostante la lunghezza (di cui ancora mi scuso!) dell'esposizione del problema?

Resto in fiduciosa attesa e ringrazio.

Cordiali saluti a tutti.

 

 

 

Buona sera a tutti.

Proprio niente di niente??!! Neanche un rimando a qualche discussione precedente?! Qualche sentenza in proposito?!

...e gli esperti moderatori non hanno proprio nulla da dire?

Resto sempre in fiduciosa attesa.

Grazie e sempre molti cordiali saluti a tutti.

Armstrong

 

 

 

Di nuovo un saluto a tutti.

 

Mi sembra impossibile che il caso esposto non abbia suscitato alcun riscontro!

Nessun rinvio a qualche precedente discussione analoga?

Nessun riferimento a qualche sentenza?

Proprio niente di niente? Non può interessare proprio nessuno?

Almeno ditelo!!!!!!!! Grazie.

Sempre con molta cordialità.

 

 

Maggioranza dei partecipanti con almeno 5oo mlm.

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Art. 23cc.

 

1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 69. I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio,

in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di

incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unita' immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi e' tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.

L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed e' tenuto al risarcimento degli eventuali danni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali».

 

 

 

Grazie Giglio2.

 

andrò a rileggermi con molta attenzione gli art. citati.

 

Cordiali saluti.

Armstrong

 

 

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