#1 Inviato 7 Agosto, 2013 Buongiorno, a seguito di delibera assembleare le tabelle millesimali sono state modificate. A questo punto, il condomino che aveva richiesto la modifica delle stesse, mi chiede che le stesse siano utilizzate per ripartire una spesa straordinaria già oggetto di suddivisione e relativa delibera. E' prevista a vostro avviso la retroattività delle tabellle millesimali?
#2 Inviato 7 Agosto, 2013 Solitamente no, ma l'assemblea delibera a riguardo sia sulla retroattività, sia di quanti anni bisogna retrocedere.
#3 Inviato 7 Agosto, 2013 Le nuove tabelle valgono da quando vengono approvate IN POI; nessun ricalcolo pregresso è "dovuto" ma neanche vietato, purchè deliberato all'unanimità (1000 millesimi).
#4 Inviato 7 Agosto, 2013 Elena pensavo valesse la maggioranza 2 comma 1136, dove hai visto l'unanimità?
#5 Inviato 7 Agosto, 2013 Elena pensavo valesse la maggioranza 2 comma 1136, dove hai visto l'unanimità?Stiamo parlando del ricalcolo delle spese precedenti all'approvazione delle tabelle, ripartite regolarmente con le tabelle in vigore al momento e quindi NON modificabili se non, appunto, all'unanimità.
#6 Inviato 7 Agosto, 2013 Elena pensavo valesse la maggioranza 2 comma 1136, dove hai visto l'unanimità? Per la deroga ai criteri legali serve SEMPRE E COMUNQUE la sottoscrizione unanime. Se contengono deroghe ai criteri legali DEVONO essere sottoscritte all'unanimità e quindi SONO contrattuali indipendentemente dal fatto che siano state firmate in assemblea piuttosto che contestualmente al rogito. Il tuo caso rientra in questa casistica.
#7 Inviato 8 Agosto, 2013 Per la deroga ai criteri legali serve SEMPRE E COMUNQUE la sottoscrizione unanime.Se contengono deroghe ai criteri legali DEVONO essere sottoscritte all'unanimità e quindi SONO contrattuali indipendentemente dal fatto che siano state firmate in assemblea piuttosto che contestualmente al rogito. Il tuo caso rientra in questa casistica. Ecco appunto dove troivo l'indicazione dell'unanimità?
#8 Inviato 8 Agosto, 2013 Cassazione 14 Giugno 2013 n. 15042. Cassazione civile sezione II sentenza 10/02/2009 n. 3245. Cassazione 24 Maggio 2013 n. 13004.