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Alex B.

Responsabilità spese per verifiche perdite acque

Buongiorno,

sono amministratore-condomino di un piccolo condominio con 6 appartamenti e 9 garage di cui 3 sono di proprietà da non residenti.

I garage sono tutti al piano terra mentre gli appartamenti tra il primo e il secondo piano (3 per piano).

 

Tre mesi fa noi condomini avevamo notato una macchia di umidità sulla facciata esterna dello stabile, un circa 20-30 cm al di sotto del livello del pavimento del primo piano. Tempo un mese la macchia si è sempre più estesa verso il basso ed ha coinvolto anche l'interno di un garage (proprietario non residente).

Non sapevamo esattamente a cosa era dovuta, ma essendo all'altezza della colonna di scarico delle acque nere, abbiamo effettuato come prima cosa una video-ispezione della colonna con azienda spurghi, non trovando, però, ne rotture ne ostruzioni.

 

L'azienda spurghi ci ha consigliato di rivolgerci ad una ditta specializzata nella ricerca delle perdite acque, la quale dopo un paio di interventi (causa assenza di un condomino nel caso della prima visita), ha trovato il problema:

semplicemente dalla cassetta del wc dell'appartamento, che sta direttamente sopra della macchia, traboccava l'acqua ogni qualvolta si tirava lo scarico infiltrandosi tra la piastrella e il muro. Senza aprire la cassettina non si poteva notare il problema.

Il condomino ha cambiato subito la cassetta mettendone una esterna e la macchia è gradualmente scomparsa.

 

Nel frattempo ho fatto richiesta all'assicurazione del condominio, i quali hanno inviato un perito e sono in attesa di risposta.

 

Il problema è che un condomino sostiene di non dover pagare la sua quota (per millesimi) delle spese sostenute per la ricerca della perdita d'acqua perché il danno è stato creato dal malfunzionamento della cassetta wc di un appartamento e non da rottura della colonna di scarico e/o tubi portanti, e che quindi la spesa dev'essere totalmente sostenuta solo dal condomino proprietario della cassetta wc.

 

Secondo me ha torto perché non potevamo sapere prima che fosse causato dal traboccamento della cassetta wc.

Quindi chiedo la vostra opinione in merito.

 

Inoltre la spesa l'ho suddivisa anche con i proprietari dei garage non residenti, è corretto?

Io sostengo che quando riguarda la parte esterna del condominio: dal tetto al giardino, loro sono coinvolti a sostenere le spese.

 

Per quanto riguarda la ristrutturazione dei danni, la spesa da chi dev'essere sostenuta?

 

Grazie.

...quindi la spesa dev'essere totalmente sostenuta solo dal condomino proprietario della cassetta wc.

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E' proprio così.

Una volta appurata la provenienza,tutti i costi compresi danni,perizie,video,ecc... sono a carico del malcapitato proprietario del wc.

Si deve solo augurare,che l'assicurazione gli dia qualcosa.

 

https://www.propit.it/threads/rifacimento-bagno-per-perdite-nellappartamento-sottostante.3589/

Danni, tubazioni, risponde il singolo condomino se le infiltrazioni provengono dalla rottura della tubazione di scarico che convoglia le acque del lavandino di proprietà esclusiva nella colonna di scarico condominiale

Cassazione Civile, Sezione II, 3 settembre 2010, n. 19045

In tema di condominio, ai sensi del l'art. 1117 c.c., n. 3, i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino a punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poichè la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perchè serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini.sentenza 17 marzo 2005 n. 5792

- in un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'art. 1117 c.c., n. 3, anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva (sentenze 1/1/2001 n. 583; 8.10.1998,n. 9940, in tema di impianto di riscaldamento).

la spesa per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio in condominio, che, ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 3, sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti (sentenza 18/12/1995 n. 12894).

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